Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46189 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46189 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Caltanissetta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della Corte d’appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 27 ottobre 2022, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. cod. pen., e la aveva condannata alla pena, sospensivamente condizionata, di sei mesi di reclusione e di euro 150,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dell’aver agito come custode.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME avrebbe violato i sigilli apposti ad un’automobile sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla sua custodia, utilizzando la stessa in data 30 novembre 2015.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo e mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità.
Si deduce che l’imputata, proprietaria del veicolo sottoposto a sequestro perché privo di copertura assicurativa, ha utilizzato il veicolo esclusivamente al fine di recarsi in ospedale per il controllo del diabete. Si rappresenta che la decisione di prendere l’auto è stata assunta per l’indisponibilità di accompagnatori, e che il controllo è stato effettuato proprio in prossimità dell’ospedale dove la ricorrente era diretta.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 131-bis cod. pen., nonché vizio dì motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
Si deduce che ricorrono tutti gli elementi per la concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., perché il comportamento è stato occasionale e non risulta prodotto alcun danno a chicchessia.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen.
Si deduce che le modalità dell’azione renderebbero comunque doveroso applicare le circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sull’aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, attesa la fondatezza delle censure esposte nel secondo motivo.
Prive di specificità sono le censure formulate nel primo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza del dolo e l’esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità, deducendo che la condotta conforme al
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fatto tipico, ossia l’utilizzo dell’automobile nonostante la stessa fosse sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata in custodia alla medesima ricorrente, è stata determinata dalla necessità di recarsi in ospedale per il controllo del diabete e dall’impossibilità di ricorrere ad altri mezzi di trasporto.
Occorre premettere che, come osservato ripetutamente in giurisprudenza, in tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull’esistenza dell’esimente nell’assoluta mancanza di prova al riguardo (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279356-01, ma anche Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916-01).
Va poi rilevato che, secondo quanto si apprende dalla sentenza impugnata, nell’immediatezza del fatto, la ricorrente aveva dichiarato di aver utilizzato l’auto «per andare ad acquistare delle creme» e «per andare a fare la spesa», e, solo nel corso della discussione finale, la difesa ha rappresentato l’esigenza della donna di recarsi in ospedale a causa del diabete, e di non potersi servire di mezzi di trasporto diversi, ma senza allegare alcun concreto e verificabile elemento a supporto di quanto rappresentato.
Ne discende che legittimamente la Corte d’appello ha escluso la sussistenza, o il dubbio sulla sussistenza, dell’asserita situazione di stato di necessità.
Fondate, invece, sono le censure esposte nel secondo motivo, che contestano l’illegittimità dell’esclusione della causa di non punibilità di cui all’a 131-bis cod. pen., anche sotto il profilo del vizio di motivazione, nonostante la presenza di elementi significativi in proposito, quali l’occasionalità della condotta e la mancata produzione di danni ad alcuno.
La sentenza impugnata non spiega in modo congruo perché ritiene insussistenti i presupposti per l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis pen. La Corte d’appello, infatti, rappresenta che il fatto non può essere ritenuto «né episodico, né tanto meno di modesto allarme sociale», ma non indica elementi fattuali concreti a supporto di tale giudizio, salvo il richiamo ad un recente pregiudizio penale per il reato di lesioni personali dolose. Ora, questo dato è del tutto irrilevante sia ai fini del giudizio sulla gravità o tenuità del fatto per procede, perché ad esso completamente estraneo, sia ai fini della non occasionalità della condotta, offendendo il reato di lesioni personali un bene giuridico assolutamente eterogeneo rispetto a quello tutelato dalla fattispecie di violazione di sigilli, oggetto della presente regiudicanda.
La fondatezza delle censure enunciate nel secondo motivo, riguardando un vizio di motivazione, imporrebbero l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per accertare se sussistano o meno i presupposti per la configurabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Tuttavia, proprio perché le censure relative al reato per il quale si procede non sono inammissibili, deve essere pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il medesimo illecito è estinto per prescrizione.
Invero, va rilevato che: a) il reato di violazione in sigilli in contestazione stato commesso il 30 novembre 2015; b) il termine necessario a prescrivere detto reato è pari a sette anni e sei mesi, anche computando il periodo di interruzione; c) ai fini del computo deve essere preso in considerazione anche il periodo decorso fino alla data della pronuncia della presente sentenza, trattandosi di ricorso non inammissibile; d) non risultano cause di sospensione della prescrizione. Da quanto appena rappresentato, consegue che il reato oggetto del ricorso si è estinto per prescrizione in data 30 maggio 2023.
La pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione determina la superfluità dell’esame delle censure formulate nel terzo motivo, siccome le stesse contestano le determinazioni della sentenza impugnata su di un punto attinente al trattamento sanzionatorio, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in data 26/09/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente