Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7249 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA GLYPH
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Agropoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 09/06/2023 dalla Corte d’Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/06/2023, la Corte d’Appello di Salerno ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, in data 19/07/2022, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di violazione di sigilli ed invasione di terreni di proprietà demaniale (il Tribunale avev altresì dichiarato non doversi procedere nei confronti dello COGNOME, in relazione
alle imputazioni contravvenzionali a lui ascritte, per essere i relativi reati esti per intervenuta prescrizione).
Ricorre per cassazione lo COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità. Si deduce il travisamento della prova, la mancata considerazione della mera natura di custode, il travisamento relativo al richiamo della figura del nonno del ricorrente.
2.2. Omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenuto privo delle necessarie connotazioni di specificità.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.
Privo di consistenza appare il primo motivo, avendo la Corte d’Appello correttamente integrato la motivazione del Tribunale valorizzando le dichiarazioni degli operanti, da cui era emerso – da un lato – che lo COGNOME era il committente dei lavori abusivamente realizzati su un terreno di proprietà comunale sottoposto a vincolo paesaggistico, e d’altro lato – una volta nominato custode dell’area, sottoposta a sequestro preventivo – egli aveva violato i sigilli facendo proseguire i lavori stessi. La Corte territoriale ha inoltre precisato, sempre sulla scorta del deposizioni degli operanti: che sull’area insisteva in passato un’attività commerciale condotta dal nonno dello COGNOME; che a seguito di un incendio, venne ordinata dal comune la bonifica dell’area; che l’odierno ricorrente presentò domanda di sdemanializzazione, per poi dare inizio ai lavori per cui è causa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo a supportare l’affermazione di penale responsabilità dello COGNOME per i residui reati a lui ascritti, che appare del tutto immune da criticità deducibili in questa sede.
Per ciò che riguarda il secondo motivo, ritiene il Collegio che debba farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ‘particolare tenuità del fatto’, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado d colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 – 01). Nella specie, viene in rilievo sia la
misura del trattamento sanzionatorio, individuata nel doppio del minimo editt previsto dal primo comma dell’art. 349 cod. pen. con espresso richiamo ag elementi di cui all’art. 133 cod. pen. e soprattutto alla “negativa pers dell’imputato”: locuzione che deve essere evidentemente posta in correlazione c le specifiche modalità della condotta posta in essere dallo COGNOME, che appaion ben lungi dal presentare connotazioni meramente sporadiche come prospettato dalla difesa. Si è invero accennato al fatto che, in area comunale sottopo vincolo paesaggistico, il ricorrente non aveva esitato a dare il via ai lavor alcun titolo (avendo solo presentato domanda di sdemanializzazione), per p proseguire nell’attività illecita anche dopo il sequestro dell’area e la n custode.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 16 gennaio 2023
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Il Presidente