Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43871 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 21/09/1969
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/03/2024, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per essere i reati di cui a capi di imputazione a), b), c), e d) estinti per prescr ha revocato l’ordine di demolizione dell’opera e di rimessione in pristino e ha dispost restituzione dei beni al Comune avente diritto, rideterminando la pena per i reato di cui all 349, comma 2, cod. pen. (capo E) in mesi sette di reclusione, in relazione alla realizzazione una recinzione perimetrale e di un cancello in ferro infissi su un preesistente muro perimetr già oggetto di sequestro in data 24/04/2013.
Si premette che il COGNOME era sottoposto a due procedimenti penali, l’uno iscritto al n. RGN 1339/2014 e l’altro RGNR 918/201, concernenti entrambi la realizzazione di opere abusive, e che il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado emessa nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. RGNR 1339/2014 in relazione ai soli reati contestati nell’ambito d procedimento penale; per quanto concerne i reati contestati nel proc. penale iscritto al n. RGN 918/2013, dichiarati estinti per prescrizione dal giudice di primo grado, non vi è impugnazion
NOME COGNOME ricorre per cassazione affidando il ricorso a due motivi.
2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all’affermaz della responsabilità per il reato di violazione di sigilli contestato al capo di imputazione posto che il giudice a quo ha ritenuto comprovata la comproprietà dell’immobile oggetto dell’abuso edilizio, sebbene tale circostanza non risulti dall’istruttoria dibattimentale. Anz documentazione in atti il ricorrente non risulta essere comproprietario del muro perimetrale, presente su luogo al momento dell’accertamento del reato (vedi verbale di accertamento del 17/06/2014).
Contesta, in particolare, che il muro perimetrale su cui è stata realizzata la recinzione f di sua proprietà e indica che la questione della proprietà del bene su cui erano realizzate le op abusive era stata precipuamente sottoposta al giudice d’appello, che tuttavia non aveva valutat la doglianza.
Evidenzia, peraltro, che i militari sono intervenuti in flagranza di reato, mentre le venivano effettuate, cosicché illegittima è anche la contestazione secondo cui il ricorrente, qualità di custode dei beni oggetto di vincolo, avrebbe dovuto segnalare tempestivamente all’autorità giudiziaria l’avvenuta violazione dei sigilli, di cui però non poteva avere conoscenza, stante l’assenza sul luogo.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione dell’art. 597 comma 1, cod. proc pen. in relazione alla devoluzione dei punti della decisione al giudice d’appello, nonché violazi dell’art. 323 cod. proc. pen., posto che il giudice territoriale ha disposto la restituzione beni oggetto di sequestro in favore dell’ente territoriale che ne ha acquisto la propr disapplicando il provvedimento di sanatoria rilasciato dal Comune di Vallo della Lucania e affermando l’abusività dei manufatti preesistenti. Evidenzia che il giudice territoria affermato la natura abusiva delle opere murarie pur non essendo la questione stata devoluta al
giudice con l’atto di appello ed in violazione del contraddittorio, e senza neppure argomentare ordine alla avvenuta regolarizzazione delle opere di recinzione consistite nel collocamento di un ringhiera e di un cancello a seguito di provvedimento di sanatoria che è stato acquisito in giudi Ne segue che tali opere avrebbero dovuto essere restituite la ricorrente, il quale solo a segu del decesso del padre coimputato COGNOME Luca Vittorio ne è divenuto proprietario iure ereditatis.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. 1. In relazione alla prima doglianza, con la quale il ricorrente contesta di esse proprietario del bene su cui venivano realizzate le ulteriori opere abusive, si osserva c dall’esame dell’atto d’appello, emerge che il ricorrente ha contestato di essere comproprietar del muro perimetrale non essendo stato acquisto in giudizio il titolo di proprietà del bene sede di legittimità, il ricorrente non deduce tuttavia l’omessa valutazione da parte del giudi a quo della documentazione dalla quale tale requisito fattuale sarebbe emerso incontrovertibilmente e che non è stata adeguatamente presa in considerazione, e che non è neppure indicata né allegata al ricorso per cassazione. La doglianza non è quindi deducibile. ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende dunque ad ottenere, in questa sede, una nuova lettura delle stess emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fat diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, tra che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettiv risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. riguardo, il giudice a quo ha affermato che gli interventi abusivi sono stati effettuati su un muro perimetrale in cemento di proprietà del ricorrente, sottoposto a sequestro in data 24/04/2013 di cui il COGNOME Luca NOME era stato nominato custode, e che su tale muro sono stati realizza ulteriori interventi che non sono stati segnalati dal custode all’autorità, con consegu violazione del dovere di vigilanza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. GLYPH Neppure la presenza fisica del ricorrente al momento dell’accertamento trai rileva. In giurisprudenza, si è infatti affermato che il custode ha un dovere di vigilanza sul bene, si risponde del reato di violazione di sigilli, in concorso con terzi, il custode del bene in seq che non abbia adeguatamente vigilato sull’integrità dei sigilli apposti, a nulla rilevando i che non si trovi sul luogo diverso da quello ove si trova il bene sottoposto a vinc (Sez. 3, n. 35956 del 22/09/2010, Rv. 248553) essendo a carico del custode l’onere di dedurre gli elementi specifici che hanno impedito di attivarsi tempestivamente e di segnalare la violazio
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e
alle autorità (Sez. 3, n.7371 del 13/07/2016, Rv. 269192). Onere non assolto dal ricorrente ch si limita a rilevare l’assenza sul luogo al momento del sopralluogo.
2.Anche la seconda doglianza GLYPH è manifestamente infondata. Occorre in primo luogo evidenziare che, in tema di reati edilizi, in sede di esecuzione dell’ordine di demolizione manufatto abusivo, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione o sulla revo dell’esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di sanatoria, deve accertare l’esistenza dei presupposti di legittimità della richiesta, tra cui, la proposizione dell’istanza da soggetto legittimato, la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento documentazione richiesta, l’insussistenza di cause ostative alla sanatoria dell’opera, la n adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l’ordine di demolizione, l’avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed effic (Sez. 4, n. 15210 del 05/03/2008, Rv. 239606; Sez.3, n. 25485 del 17/03/2009, Rv. 24390; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972).
Si è specificato che, qualora sia intervenuta la successiva sanatoria dell’opera, il giud dell’esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il pr della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare l disciplina normativa applicabile e, ove l’immobile edificato ricada in zona vincolata, il t vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assenti (Sez.3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668).
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha dichiarato di disapplicare il provvedimento di sanatoria rilasciato dal Comune di Vallo della Lucania del 14/11/2023, in quanto illegittimo ed inidoneo modificare l’antigiuridicità iniziale dei lavori abusi preesistenti su cui gli ulteriori inter stati realizzati, con conseguente restituzione all’avente diritto, Comune di Vallo della Lucani
2.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 02/10/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente