Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43872 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43872 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 28/05/1993
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 05/04/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e dichiarato la penale responsabilità di Sansò Vincenzo per il reato di cui all’art. 349, comma 1, cod. pen., per aver, in concorso con altri soggetti, i sigilli apposti in un’abitazione adibita a luogo di spaccio di sostanza stupefacente con dec di sequestro preventivo emesso in data 17/01/2017, nell’ambito di un procedimento penale relativo a traffico di sostanze stupefacenti, continuando ad adibire il suddetto immobile a lu di deposito e spaccio dello stupefacente.
2.Ricorre per cassazione NOME COGNOME affidando il ricorso a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione d responsabilità per il reato di violazione di sigilli contestato, posto che il giudice a quo ha dato atto dell’assenza materiale, al momento dei controlli, dei sigilli apposti sull’immobile, de esistenza, pertanto, il ricorrente non poteva avere alcuna conoscenza. È, pertanto, illog l’affermazione della responsabilità fondata sulla mera presenza del ricorrente sul luogo, sul f che i militari siano stati costretti a forzare la porta d’ingresso per accedere, del tent occultare la sostanza stupefacente, non essendo stato verificato in capo al ricorrente neppure possesso delle chiavi dell’immobile.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.È fondata la censura formulata dal ricorrente in ordine alla motivazione sul dolo del rea di violazione di sigilli. Dal plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli a motivazionali delle sentenze di primo e di secondo grado, infatti, non si evince infatti qual stato l’iter logico -giuridico esperito dai giudici di merito al riguardo. Dall’apparato gius della pronuncia impugnata si evince che era stato rimosso il cartello monitore affisso dalla pol giudiziaria al momento del sequestro, ragion per cui non vi era alcun segno esteriore ch denotasse la sussistenza del vincolo reale. Né il giudice a quo segnala alcuna relazione tra i destinatari del provvedimento di ablazione reale e l’imputato, onde, per questa via, non possono trarsi indicazioni circa la consapevolezza in capo all’imputato dell’esistenza del vinco ricorrente infatti non era né custode né proprietario del bene assoggettato a sequestro e no risulta avere avuto parte alcuna nel procedimento penale nell’ambito del quale è stata dispost la misura. Il profilo inerente alla consapevolezza da parte dell’imputato della sussistenza vincolo reale avrebbe pertanto formare oggetto di adeguata analisi ad opera del giudice a quo, il quale viceversa, si è limitato a sostenere che non sia ” revocabile in dubbio” che l’impu fosse consapevole del vincolo e di trovarsi in una situazione di illiceità, come confermato, a della Corte territoriale, dalla circostanza che gli imputati non abbiano aperto subito la p costringendo la polizia giudiziaria a forzarla, che abbiano manipolato le res prima dell’interv
degli operanti e che l’imputato non abbia fornito spiegazione alcuna circa la propria presenza s posto. Il giudice a quo ha però trascurato di esplorare la tematica relativa alla correlazione tr tali comportamenti, tenuti dall’imputato al momento dell’intervento degli operanti, e l’il attività espletata all’interno dell’immobile, inerente al traffico di sostanze stupefacenti. I a quo avrebbe, pertanto, dovuto spiegare le ragioni per le quali egli abbia ritenuto che le menzionate condotte denotassero la consapevolezza in capo all’imputato dell’esistenza del vincolo reale anziché il tentativo di sfuggire in qualche modo all’accertamento delle condot assai più gravi, inerenti a reati in materia di sostanze stupefacenti.
Né significativo rilievo assume al riguardo il riferimento ad “altri correi ancora in liber avevano interesse a continuare a servirsi dell’immobile per finalità illecite sempre correla traffico di sostanze stupefacenti, in quanto il giudice a quo tace completamente in merito rapporti tra l’imputati e tali “altri correi”. Non si comprende, dunque, perché dovrebbe av valenza soltanto congetturale l’asserto secondo cui non sarebbe stato l’imputato a rimuovere i cartello monitore, ignorando egli l’esistenza del sequestro. Esattamente al contrario, appa congetturale proprio l’asserto secondo cui l’imputato, pure estraneo sotto ogni profilo vicende che avevano condotto al sequestro, ne conoscesse tuttavia la sussistenza.
2-Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli
Così deciso all’udienza del 02/10/2024
Il Consigliere relatore
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Il Presidente