Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9139 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9139 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 e 349 cod. pen., per aver, nella qualità di custode giudiziario e committente delle opere, violato i sigilli apposti sul manufatto, proseguendo i lavori edilizi.
Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine al primo motivo, si osserva che la doglianza prospettata non risulta inserita nel contestato riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata, concernenti il difetto dell’elemento soggettivo del reato e il trattamento sanzionatorio. Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (Sez.2, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, Rv. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo Ł stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio Ł stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 48703 del 24 settembre 2014, Rv. 261438).
In ordine al secondo motivo, si osserva che la doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si Ł infatti affermato che in tema di circostanze, il
Ord. n. sez. 1615/2026
CC – 30/01/2026
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giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati ( Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che un diverso giudizio di bilanciamento non risulterebbe adeguatamente motivato, in assenza di elementi idonei a giustificarne una differente valutazione, rilevando che il giudice di primo grado aveva già benevolmente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME