Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4267 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4267 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
Data Udienza: 04/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1669/2025
NOME COGNOME COGNOME
CC – 04/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 26202/2025
COGNOME COGNOME
– Relatore –
EGLE PILLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
NOME nato a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
nel procedimento in cui sono parti civili:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME avverso la sentenza del 17/04/2014 della Corte d’appello di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni svolte nell’interesse delle parti civili, nella memoria in atti presentata dall’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17.4.2024, la Corte di Appello di Napoli, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che li aveva dichiarati colpevoli dei reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 392, commi 1 e 2, cod. pen. e del reato di violazione di domicilio, di cui all’art. 614, commi 1 e 4, cod. pen.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello offerto una motivazione illogica ed intrinsecamente contraddittoria in risposta ai motivi di appello. Partendo dal significato giuridico del domicilio ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 614 cod. pen. che presuppone la stabilità, si rileva che il mero riferimento operato dalla Corte di appello al contesto abitativo, o comunque all’adiacenza allo stesso, in cui si inserirebbe il rudere in questione, non è sufficiente per ritenere che il locale ‘invaso’ dagli imputati fosse da considerare domicilio delle persone offese.
Ed invero, secondo i parametri dettati dal Giudice delle leggi, ‘il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza’.
La Corte di cassazione, a sua volta, individua quale elemento caratterizzante la nozione di privata dimora il requisito della stabilità, perché è solo questa che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un’autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità.
Trattasi, nel caso di specie, di un rudere particolarmente fatiscente, di fatto privo del tetto di copertura, certamente inagibile e pericolante, in alcun modo usufruibile per lo svolgimento di qualsivoglia attività/manifestazione della vita privata. Lo stato di abbandono in cui versa l’immobile esclude la sussistenza di un duraturo ed apprezzabile rapporto tra il luogo e la persona. In definitiva attribuire la funzione di domicilio ad un rudere pericolante e inagibile, appare essere un’evidente contraddizione in termini.
2.2. Col secondo motivo si deduce la erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 129, comma 1, del codice di rito e 157 e seguenti cod. pen. Le condotte contestate agli imputati risalgono al lontano anno 2011 sicché la prescrizione risultava già abbondantemente decorsa ben prima della data di fissazione dell’udienza d’appello e poco dopo l’emissione della sentenza di primo grado. La Corte di appello, facendo buon governo delle norme processuali e sostanziali, avrebbe dovuto rilevare anche di ufficio la causa di intervenuta estinzione del reato e decidere di conseguenza in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 19 del codice di rito.
Quindi si insta per l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, presso questa Corte, ha concluso chiedendo annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono fondati.
1.1. Preliminarmente deve rilevarsi che, a differenza di quanto assume la difesa, il termine di prescrizione dei reati – per entrambi pari, in considerazione della pena massima edittale, a sette anni e mezzo, in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. – è maturato dopo la sentenza di primo grado, segnatamente in assenza di periodi di sospensione – in data 7.6.2019 (risalendo la loro consumazione al 7.12.2011).
Ciò nondimeno, risultando fondato il primo motivo per quanto di seguito si dirà, ed in parte, per quanto detto, anche il secondo sulla prescrizione, si deve, comunque, giungere alla declaratoria di prescrizione dei reati, fermo restando il giudizio sulla responsabilità civile che andrà rimesso alla competente sede di merito.
Ed invero, secondo la prospettazione resa in ricorso, che trova addentellati anche nelle pronunce di merito, quanto all’immobile oggetto della violazione di domicilio, si deve rilevare che, risultando esso descritto come un rudere, ben più pregnante avrebbe dovuto essere la valutazione della integrazione del reato di cui all’art. 614 cod. pen.
Va ricordato, al riguardo, anzitutto che oggetto di tutela nell’art. 614 c.p. è l’inviolabilità del domicilio sancita dall’art. 14 Cost., ossia dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne ( ex multis, Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637). Il domicilio, dunque, è oggetto di tutela non tanto nella sua consistenza oggettiva, quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale e, infatti, la fattispecie di cui si tratta è
stata configurata nell’art. 614 c.p., ossia tra i reati contro la persona e specificamente tra quelli contro la libertà individuale. E nel medesimo senso lo stesso legislatore non ha limitato la tutela all’abitazione, ma l’ha estesa agli altri luoghi di privata dimora ed alle loro appartenenze, al fine di garantire l’individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell’abitazione stessa, purché si tratti di luoghi che abbiano le medesime caratteristiche di quest’ultima, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto (Sez. 5, n. 50192 del 04/11/2019, Amoresano, Rv. 277959). Conclusioni queste che trovano il conforto del giudice delle leggi, il quale ha evidenziato come il domicilio cui fa riferimento l’art. 14 Cost. viene in rilievo «nel panorama dei diritti fondamentali di libertà come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona» e che la libertà di domicilio assume «una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo» (C. Cost. n. 135 del 2002; nello stesso senso C. Cost. n. 149 del 2008).
In senso analogo, ai fini della definizione della nozione di “luogo di privata dimora” – evocata nella legislazione sostanziale non solo nell’art. 614 c.p., ma altresì negli artt. 615, 615-bis, 624-bis, 628, terzo comma, n. 3-bis, 52, secondo comma, dello stesso codice – Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076 hanno precisato che è tale quello nel quale si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. Riprendendo in tal senso quanto già affermato da Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269, il Supremo Collegio nell’occasione ha ribadito altresì come «il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza», specificando però che il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente, connotandolo della personalità del titolare. In altre parole, nelle due pronunzie citate le Sezioni Unite hanno sottolineato che «il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza», giacché un luogo si trasforma in domicilio solo se in maniera relativamente stabile è adibito all’esplicazione della vita privata del suo titolare.
In definitiva secondo le Sezioni Unite D’COGNOME gli indefettibili elementi che definiscono un luogo di privata dimora sono a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.
Nella successiva elaborazione operata dalla giurisprudenza di legittimità si è poi sottolineato come una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui all’art. 614 c.p., alla luce della previsione contenuta nell’art. 14 Cost., imponga di prendere in considerazione la particolare natura del diritto alla inviolabilità del domicilio, il cui contenuto non è astrattamente predeterminato, ma variabile e definibile solo in concreto, vale a dire in ragione dell’effettivo atteggiarsi della relazione tra il soggetto ed il bene scelto come abitazione o luogo ad essa equiparabile (Sez. 5, Sentenza n. 42806 del 26/05/2014, COGNOME, Rv. 260769).
Alla luce di questi consolidati principi, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 614 c.p. è dunque necessario stabilire se il luogo violato sia o meno un “domicilio”, nel senso sopra inteso.
Nel caso di specie la sentenza impugnata è del tutto carente sul punto nonostante i rilievi già mossi in tal senso con l’atto di appello.
Non si indica la destinazione, né l’uso in concreto fatto del bene in questione, concordemente definito come un rudere. Qualificazione questa che vieppiù avrebbe imposto la puntuale indicazione, innanzitutto, delle caratteristiche fisiche del bene violato. Fermo restando che il mero cattivo stato in cui l’immobile dovesse trovarsi non è di per sé sufficiente ad escluderne la natura di domicilio o di appartenenza nei termini indicati nella giurisprudenza di questa Corte sopra riportati, ove si dovesse accertare che in esso si svolgevano atti di vita privata, risultando deputato e consono a tal fine.
I giudici di merito non si sono posti il problema di verificare se il locale violato fosse o meno appartenenza, e in che termini, di una abitazione o di altro luogo di privata dimora ovvero se fosse esso stesso stato eletto a luogo di privata dimora, accertando dunque che costituisse il domicilio (o parte del domicilio) di qualcuno al momento dell’intrusione, presupposto ineludibile della rilevanza del diritto di esclusione.
Tale diritto, infatti, viene in conto ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 614 c.p. solo se ad essere violato è effettivamente uno dei luoghi tipizzati dalla norma
incriminatrice con conseguente lesione della libertà domiciliare del soggetto che con tale luogo intrattiene la relazione qualificata presupposta dalla stessa norma.
1.2. Ciò posto, attesi i suesposti vizi di motivazione, preclusivi di una verifica di merito nella presente sede di legittimità, s’impone la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Tuttavia, essendo il termine di prescrizione decorso in un momento successivo alla pronuncia di primo grado, che aveva affermato anche la responsabilità civile dei ricorrenti, alla declaratoria di prescrizione non consegue la revoca delle statuizioni civili, la cui valutazione va rimessa, attesa la fondatezza dei rilievi sopra descritti, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 04/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME