Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49008 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49008 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLAROSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 24 maggio 2023, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il delitto cui all’art. 614 cod. pen. (fatt in Caronia il 27 maggio 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto l’egida formale del v violazione dell’art. 614 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabi dell’imputato, sono generici e non consentiti in questa sede, perché costituiti da doglia pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (vedasi pag. 3 della sentenza, in cui la Corte territoriale ha adeguatamente motiva in punto di ritenuta attendibilità e credibilità del racconto reso dalla persona offesa correttamente sussunto il fatto nella fattispecie di violazione di domicilio, evidenziando come norma incriminatrice non richieda che la condotta di abusiva introduzione nell’altrui priv dimora si prolunghi nel tempo), e, comunque, dirette a sollecitare una rivalutazione e/ alternativa rilettura del materiale probatorio, in assenza di specifici, inopinabili e d travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi, che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illog di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
– che il terzo motivo, che eccepisce la violazione dell’art. 507 cod. proc. pen., manifestamente infondato, posto che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’assunzione officiosa di nuova prova, legata alla sussistenza della sua assoluta necessità ai fini del decid è attribuita al giudice come “potere” e non come obbligo, di modo che, postulandosi per l’esercizio di tale potere un’adeguata motivazione, limitata alla valutazione della sussistenz non dell’assoluta necessità del nuovo mezzo di prova, la stessa è sindacabile in sede di legittimi solo nella misura in cui non sia manifestamente illogica (Sez. 5, n. 5806 del 16/04/1998, Rv 210532); manifesta illogicità che non ricorre nel caso di specie, posto la Corte territorial escluso ogni incertezza emergente dal quadro probatorio (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
– che il quarto motivo, che censura l’operata graduazione della pena, è generico, non consentito e manifestamente infondato tenuto conto del pacifico insecinamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 1:32 e 133 cod. pen., con la conseguenza c è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come, parimenti, accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ritenuto il trattamento sanzionatorio congruo e proporzionato all’entità del fatto contestato)
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il consigliere estensore
IL Presidlente