Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 675 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 675 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACI CATENA il 26/03/1954
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 614, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Mascali il 28 giugno 2022);
– che l’atto di impugnativa consta di tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazi in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territorial ha evidenziato come, anche a voler ritenere che l’imputato, al rientro dal viaggio di lavoro, foss stato fuorviato dall’erroneo convincimento di poter entrare liberamente in quella che era stata l’abitazione condivisa con la persona offesa, nulla giustificava il fatto che, trovando la serra cambiata, egli si fosse arrogato il diritto di prendere a calci la porta di ingresso, di sfondarl violenza e di fare irruzione nell’abitazione della donna contro la di lei volontà), e non consen nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazi e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
– che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuant generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 5 del sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale non ha rinvenuto elementi meritevoli d valorizzazione per riconoscere all’imputato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche stante anche la gravità dei fatti e l’ostinata negazione degli addebiti a fronte della schiacci perspicuità del compendio probatorio);
– che il terzo motivo, che lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della p detentiva con le pene sostitutive, è manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale con la motivazione rassegnata alla pagina 5 della sentenza impugnata – fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostit ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295), come si è verificato nel caso al vaglio;
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente