Violazione di Domicilio: Irruzione in Casa dopo la Fine della Convivenza
La fine di una relazione di convivenza può generare situazioni complesse, specialmente riguardo all’abitazione condivisa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico di violazione di domicilio, stabilendo principi chiari su cosa sia lecito e cosa costituisca reato. La vicenda riguarda un uomo che, tornato da un viaggio di lavoro e trovando la serratura della casa cambiata, ha deciso di sfondare la porta per entrare, un gesto che gli è costato una condanna penale confermata in tutti i gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Un uomo è stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 614, comma 4, del codice penale (violazione di domicilio aggravata). I fatti risalgono al giugno 2022, quando, rientrando da un viaggio, ha scoperto che la serratura dell’abitazione precedentemente condivisa con la sua ex compagna era stata sostituita.
Invece di cercare una soluzione legale, l’uomo ha preso a calci la porta d’ingresso, l’ha sfondata e ha fatto irruzione nell’appartamento contro la volontà della donna. Convinto di essere nel giusto, ha impugnato la sentenza di condanna fino alla Corte di Cassazione, presentando tre motivi di ricorso.
L’Esame del Ricorso e la Conferma della Condanna per Violazione di Domicilio
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso presentati dalla difesa dell’imputato, dichiarando l’intero appello inammissibile.
Primo Motivo: L’Erronea Convinzione non Giustifica la Violenza
La difesa sosteneva che l’imputato fosse stato fuorviato dalla convinzione di poter ancora accedere liberamente all’immobile. La Corte ha respinto questa argomentazione, definendola una generica riproposizione di censure già correttamente valutate dai giudici di merito. Secondo i giudici supremi, anche se l’uomo avesse creduto di avere un diritto, nulla giustificava la sua reazione violenta. Il fatto di aver trovato la serratura cambiata avrebbe dovuto essere un chiaro segnale della volontà della donna di non farlo entrare. Arrogarsi il diritto di sfondare la porta è un atto che travalica ogni possibile giustificazione.
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
L’imputato si doleva anche del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto questa doglianza manifestamente infondata. Il diniego era stato adeguatamente motivato dalla Corte d’Appello sulla base della gravità dei fatti e dell’ostinata negazione degli addebiti da parte dell’imputato, a fronte di un quadro probatorio schiacciante. In sostanza, la sua condotta processuale e la serietà del suo gesto non permettevano di concedere alcun beneficio.
Terzo Motivo: Il Rigetto delle Pene Sostitutive
Infine, la difesa lamentava il rigetto della richiesta di sostituire la pena detentiva con pene alternative. Anche questo motivo è stato giudicato infondato. La Corte territoriale aveva correttamente applicato la legge, fornendo una motivazione adeguata sulla prognosi negativa circa l’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato, escludendo così la possibilità di beneficiare di pene sostitutive.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi giuridici consolidati. In primo luogo, il diritto di proprietà o di possesso di un immobile non autorizza mai l’uso della violenza per far valere le proprie ragioni. La cosiddetta “ragion fattasi” è un comportamento bandito dall’ordinamento giuridico. Di fronte a un ostacolo come una serratura cambiata, la via da percorrere è quella legale, non quella della forza.
In secondo luogo, la Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove o di fornire una lettura alternativa dei fatti, a meno che non vengano evidenziati specifici e decisivi travisamenti probatori o vizi logici macroscopici nella motivazione delle sentenze precedenti. In questo caso, i motivi del ricorso erano generici e ripetitivi, mirando a una nuova valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
Infine, la Corte sottolinea che la concessione delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive è una valutazione discrezionale del giudice di merito, che, se congruamente motivata come nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità. La gravità del comportamento e l’atteggiamento dell’imputato sono stati elementi decisivi per negare tali benefici.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: la fine di una relazione non trasforma l’abitazione condivisa in una “terra di nessuno”. Il diritto all’inviolabilità del domicilio è tutelato penalmente e prevale su eventuali pretese personali, soprattutto quando queste vengono esercitate con violenza. Chiunque si trovi in una situazione simile deve ricorrere agli strumenti legali a sua disposizione, evitando azioni impulsive che possono portare a gravi conseguenze penali. La sentenza conferma che la legge non tollera atti di autotutela violenta, anche quando si è convinti di agire per un proprio diritto.
Se il mio ex convivente cambia la serratura della casa che condividevamo, ho il diritto di entrare con la forza?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche in presenza di un’erronea convinzione di avere il diritto di entrare, nulla giustifica l’atto di sfondare la porta. Tale comportamento integra il reato di violazione di domicilio, in quanto compiuto con violenza e contro la volontà di chi si trova nell’abitazione.
Perché la Corte ha negato le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le circostanze attenuanti sono state negate a causa della gravità dei fatti, ovvero l’irruzione violenta nell’abitazione, e dell’ostinata negazione degli addebiti da parte dell’imputato, nonostante le prove a suo carico fossero schiaccianti. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti per escludere qualsiasi beneficio.
È efficace presentare in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio?
No. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché i motivi erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. Per essere accolto in Cassazione, un ricorso deve sollevare vizi di legittimità specifici (come violazioni di legge o difetti di motivazione) e non limitarsi a chiedere una nuova valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 675 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 675 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACI CATENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-
che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 614, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Mascali il 28 giugno 2022);
-
che l’atto di impugnativa consta di tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazi in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territorial ha evidenziato come, anche a voler ritenere che l’imputato, al rientro dal viaggio di lavoro, foss stato fuorviato dall’erroneo convincimento di poter entrare liberamente in quella che era stata l’abitazione condivisa con la persona offesa, nulla giustificava il fatto che, trovando la serra cambiata, egli si fosse arrogato il diritto di prendere a calci la porta di ingresso, di sfondarl violenza e di fare irruzione nell’abitazione della donna contro la di lei volontà), e non consen nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazi e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
- che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuant generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 5 del sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale non ha rinvenuto elementi meritevoli d valorizzazione per riconoscere all’imputato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche stante anche la gravità dei fatti e l’ostinata negazione degli addebiti a fronte della schiacci perspicuità del compendio probatorio);
- che il terzo motivo, che lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della p detentiva con le pene sostitutive, è manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale con la motivazione rassegnata alla pagina 5 della sentenza impugnata – fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostit ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295), come si è verificato nel caso al vaglio;
- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente