Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29633 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29633 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GROSSETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO
che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
letta la memoria del difensore del ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il settembre 2023, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, dichiarava non doversi procedere per l’intervenuta remissione della querela nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di lesioni colpose, così derubricata la condotta contestata al capo B di lesioni personali consumate in danno di NOME COGNOME, riducendo la pena inflitta per i residui reati consumati in danno di NOME COGNOME alla misura indicata in dispositivo.
1.1. La Corte distrettuale osservava quanto segue.
Alla luce delle deposizioni raccolte si era accertato che l’imputato aveva violato il domicilio della persona offesa, posto che, dopo avere bussato alla porta dell’appartamento del COGNOME, quando questi l’aveva aperta era entrato come “una furia”, spingendolo in modo tale da farlo cadere contro un mobile, frantumandone il vetro.
Così come avevano concordemente riferito le persone offese (NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME, che poi rimetterà la querela).
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di violazione di domicilio.
Si era fondato il giudizio di responsabilità sulle sole dichiarazioni delle persone offese, che erano però diverse da quanto riferito in querela, ed erano state smentite dalle deposizioni dei testi estranei, uno dei quali (il teste COGNOME le cui dichiarazioni erano state però travisate) aveva escluso che l’imputato fosse penetrato nell’abitazione della persona offesa.
A fronte di tali specifiche doglianze, la Corte di merito si era limitata ad offrir una motivazione meramente apparente.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla misura della pena sia in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche sia in relazione all’eliminazione dell’aumento per il reato estinto per remissione di querela, determinato in un solo giorno di reclusione.
Nel frattempo, era maturata la prescrizione.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato non merita accoglimento.
Il primo motivo è versato in fatto e tende a sollecitare a questa Corte un’alternativa ricostruzione del fatto quando, invece, la stessa risulta congruamente argomentata dalla Corte d’appello ed ancor prima dal Tribunale.
Si erano, infatti, ritenute attendibili le dichiarazioni dei due coniugi persone offese che, oltretutto, pur inizialmente costituitisi parti civili, vi avevano po rinunciato ed avevano anche rimesso le querele, così dimostrando di non nutrire rancore alcuno, o sentimento di rivalsa nei confronti del prevenuto.
Quanto al delitto di violazione di domicilio, poi, le loro affermazioni, in ordine al fatto che il prevenuto fosse realmente entrato nella loro abitazione, avevano trovato oggettivo riscontro nel fatto che il COGNOME, spintonato, aveva impattato contro un mobile della propria abitazione, frantumandone un vetro.
Così da non trovare smentita nelle dichiarazioni del teste COGNOME (peraltro diverse da quelle da lui stesse rilasciate in sede di indagini preliminari) da cui non poteva trarsi alcuna certezza sul fatto che l’imputato, nell’aggredire il COGNOME, fosse rimasto sulla soglia dell’immobile o l’avesse, invece, oltrepassata.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato posto che la Corte di merito, residuando i delitti consumati in danno di NOME COGNOME, riteneva di ridurre la pena di una parte minima della stessa, anche considerando che il reato estinto era stato attribuito al prevenuto a solo titolo di colpa.
Così come appaiono implicitamente negate le circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti e dell’assenza di ragioni di meritevolezza, considerando anche la genericità del relativo motivo di appello.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Quanto all’invocata prescrizione dei residui reati, il relativo termine non risulta ancora decorso considerando che la data di consumazione degli stessi è il 30
dicembre 2016 e che pertanto i sette anni e sei mesi previsti dagli artt. 157 e cod. pen. decorreranno solo il 30 giugno 2024 (cui peraltro devono aggiungersi i 77 giorni di sospensione dal 23.9.2019 al 9.12.2019)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso, in Roma il 19 aprile 2024.