Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41250 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41250 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PRATOLA PELIGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l’Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 612 e 614 cod. pen.;
Considerato che, mediante il primo motivo proposto, l’imputato ripropone le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell’affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte civile è stata riscontrata dalle prove dichiarative acquisite e corroborata dal movente dell’azione delittuosa, ossia dall’avvenuta espulsione della moglie del ricorrente da un Consorzio (pag. 3-4);
Rilevato che, con il secondo motivo di ricorso, il COGNOME lamenta l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., reiterando, anche sotto tale aspetto, una censura già formulata con l’atto d’appello e disattesa, con motivazione congrua, dalla Corte d’appello, osservando che a ciò ostava l’impossibilità di reputare i fatti di particolare tenuità per la reiterazion delle condotte a distanza di un mese e per la pervicacia dell’imputato nel rimanere nell’abitazione della parte civile nonostante questa lo avesse ripetutamente invitato ad andarsene (pag. 4);
Ritenuto che la memoria dell’imputato del 25 luglio 2023 non ha consentito di pervenire ad una differente valutazione dei motivi di ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023