Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41435 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41435 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vasto ha affermato la penale responsabilità dell’imputat in ordine ai delitti di violazione di domicilio e lesioni personali, entrambi contestati i aggravata.
Considerato che manifestamente infondato è il motivo di ricorso – proposto per vizio di motivazione in merito sia all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, c particolare riferimento al delitto di lesioni ai danni di COGNOME NOME, sia al diniego circostanza attenuante ex art. 62, comma primo, n. 2), cod. pen. – che, articolando doglianze meramente reiterative di quelle già proposte in sede di appello, rispetto alle quali la c territoriale, con motivazione logica e sufficiente, ha escluso ogni profilo di fondatezza, si r nella prospettazione difensiva in un’alternativa e non credibile – siccome non riscontrata ricostruzione fattuale della vicenda, non ammissibile in sede di legittimità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2023
Il consigliere estensore ente