Violazione di domicilio e aggressione: la condanna diventa definitiva
La violazione di domicilio non è solo un’intrusione negli spazi privati, ma spesso il preludio a condotte criminose più gravi. Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso in cui l’ingresso illecito in un’abitazione è sfociato in lesioni personali e minacce aggravate, delineando i confini della responsabilità penale quando più reati concorrono tra loro.
Il caso: violazione di domicilio e violenza
La vicenda trae origine da un episodio in cui due soggetti si sono introdotti forzatamente nell’abitazione della vittima. Tale condotta ha integrato immediatamente il reato di violazione di domicilio. Tuttavia, l’azione non si è limitata all’intrusione: i soggetti hanno aggredito fisicamente i presenti, causando lesioni personali, e hanno rivolto minacce gravi, agendo in gruppo per aumentare la pressione psicologica sulle vittime.
I giudici di merito avevano già accertato la responsabilità degli imputati, condannandoli per tutti i capi d’accusa. Nonostante ciò, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la sussistenza dei reati e chiedendo l’assorbimento della minaccia negli altri delitti contestati.
La decisione della Cassazione sulla violazione di domicilio
La Suprema Corte ha analizzato i motivi di ricorso, giudicandoli del tutto generici. Gli imputati si sono limitati a riproporre le stesse tesi difensive già ampiamente discusse e respinte dalla Corte d’Appello. In ambito di legittimità, questo comportamento rende il ricorso inammissibile, poiché non attacca direttamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Un punto centrale della decisione riguarda il concorso di reati. La difesa sosteneva che la minaccia dovesse essere considerata parte integrante delle lesioni o della violazione di domicilio. La Corte ha invece ribadito che, data la diversità naturalistica delle condotte (l’atto di minacciare è distinto dall’atto di colpire o di entrare in casa), i reati devono essere sanzionati autonomamente.
Implicazioni del bilanciamento delle circostanze
Oltre alla conferma della colpevolezza, la Corte ha convalidato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti effettuato dai giudici di merito. L’entità della pena è stata ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti, che vedevano la partecipazione di più persone riunite, elemento che aumenta sensibilmente la pericolosità sociale dell’azione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura dei motivi di ricorso, definiti come meramente riproduttivi di censure già vagliate. Il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione dei fatti, ma deve verificare la tenuta logica della sentenza precedente. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito argomenti corretti e completi sulla sussistenza della violazione di domicilio, delle lesioni e delle minacce, non vi era spazio per un ulteriore esame. Inoltre, è stata richiamata la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite) per confermare che la minaccia non può essere assorbita in altri reati se la condotta minatoria è autonoma e distinta sul piano dei fatti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce la severità dell’ordinamento verso chi viola la sacralità del domicilio per compiere atti di violenza. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche un aggravio economico per i ricorrenti, tenuti a versare una somma alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di presentare ricorsi fondati su vizi di legge specifici, evitando la mera ripetizione di argomenti già disattesi nei gradi di merito.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è uguale a quello d’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non contesta le specifiche motivazioni della sentenza di secondo grado, limitandosi a riproporre questioni già risolte.
La minaccia è assorbita dal reato di lesioni personali?
No, se la minaccia e le lesioni derivano da condotte distinte nel tempo o nelle modalità, i reati concorrono e le pene si sommano.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50404 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50404 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio (capo A), lesioni personali commesse da più persone riunite (capo B) e minaccia aggravata (capo C);
Ritenuto che tutti i quattro motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2 sulla sussistenza del reato di violazione di domicilio; pag. 2 sulla sussistenza del delitto di lesioni personali; pag. 3 sulla sussistenza del delitto di minaccia e sulla impossibilità di ritenerlo assorbito negli altri reati attesa la diversità naturalistica delle condotte Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902; pag. 3 sul giudizio di bilanciamento e sulla entità della pena);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2023