Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Osimo (AN) il 07/02/1995 avverso la sentenza del 26/06/2024 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 614 c od.pen.; letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 26/6/2024, ha dichiarato il non luogo a procedere, per estinzione dei reati a seguito di remissione di querela, nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME imputato di concorso nei delitti di violazione di domicilio per arbitraria introduzione nell’abitazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME e di lesioni personali ai danni di NOME COGNOME e percosse nei riguardi di
NOME.
Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la menzionata sentenza, per violazione di legge, lamentando l’ erronea applicazione dell’art. 614, ultimo comma, cod. pen.
Ha contestato la pronuncia di estinzione del reato di violazione di domicilio per remissione di querela, emessa nonostante la presenza dell’aggravante della violenza alle persone renda il reato procedibile d’ufficio.
Ha chiesto, conseguentemente, il parziale annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo esame, al fine di celebrare il dibattimento e accertare la responsabilità penale dell’imputato per il menzionato delitto di violazione di domicilio aggravata.
3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il ricorso.
Con memoria il difensore dell’imputato ha chiesto rigettarsi il ricorso, in quanto, a suo dire, dall’esposizione dei fatti contenuta in quer ela, la violenza sarebbe consistita in un’aggressione autonoma e non finalizzata all’ingresso nella proprietà privata o alla permanenza in essa: sicché l’aggressione non aveva costituito il mezzo per la violazione dell’altrui domicilio.
L ‘ estinzione dichiarata sarebbe, dunque, frutto di una valutazione nel merito da parte del giudice di prime cure che, semplicemente, non aveva trovato espressione nella parte motiva della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come rilevato dal ricorrente, l a norma di cui all’ aggravante era espressamente indicata nel capo a) dell’imputazione, la quale ha una descrizione del fatto tale da far intendere che la violazione di domicilio sia avvenuta proprio ed anche mediante la violenza posta in essere ai danni delle persone offese, leggendosi in esso: ‘… dopo aver malmenato NOME COGNOME e NOMECOGNOME si introducevano arbitrariamente, contro la volontà degli stessi, all’interno del recinto dell’abitazione di questi ultimi dove si erano riparati, anche chiudendo il cancello di accesso per sfuggire ad ulteriori probabili aggressioni’.
Il richiamo alle percosse e lesioni già inferte alle persone offese (‘dopo aver malmenato’) ed alla condotta tenuta proprio al fine di continuare nelle aggressioni
fisiche ai danni delle vittime (costrette a rifugiarsi ‘all’interno del recinto dell’abitazione’, per ‘sfuggire ad ulteriori probabili aggressioni’), rende palese che la contestazione inerisse un fatto commesso mediante violenza sulle persone, posta in essere sin da prima dell’ingresso nel detto recinto : aggravante su cui, come pure ammette la stessa difesa dell’imputato, il Tribunale non ha espressamente statuito, al fine di escluderla e, dunque, pronunciare il non doversi procedere per mancanza di querela.
Ed allora, se è vero che, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’ultimo comma dell’art. 614 cod. pen. (fatto commesso con violenza su persone o cose o da soggetto armato) non è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, ma occorre un nesso teleologico tra le due azioni, sicché se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell’altrui abitazione, ma per commettere un altro reato, la violazione è aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 2 stesso codice e il reato è procedibile a querela (Sez. 6, n. 9084 del 19/01/2018, Rv. 272339-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 1, n. 27542 del 27/05/2010, 15/07/2010, Rv. 247709-01; Sez. 5, n. 9801 del 10/2/2021, non massimata), è anche vero che, nella specie, deve ritenersi che la violenza sia stata contestata come usata proprio per commettere la detta violazione di domicilio, funzionale, a sua volta, a continuare nell ‘ aggressione delle vittime (in tal senso si veda anche Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252260-01): e, dunque, di violenza contestata come contestuale e collegata da un nesso teleologico con la detta violazione di domicilio.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 614, commi 1 e 3, cod. pen., con rinvio alla Corte d ‘ appello di Ancona per nuovo giudizio, quale giudice competente in grado di appello, ai sensi dell’art. 569, commi 1 e 4, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso per saltum per violazione di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 614, commi uno e tre, cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio. Così è deciso, 04/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME