Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50759 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POGGIOMARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17/10/2022, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 349, comma secondo, cod. pen., per avere, qualità di custode delle opere edilizie presenti sull’immobile sottoposto a sequestro in 16/07/2015, violato i sigilli realizzando ulteriori opere edilizie, consistite nella collocazi porta di ferro blindata, degli infissi in alluminio, della messa in opera dell’impianto idric predisposizione dell’impianto elettrico oltre alla predisposizione delle opere di installazione ringhiera in ferro sulle balconate.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento formulando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso l’imputato lamenta violazione di legge e vizio motivazione, per avere la Corte d’appello non tenuto in conto che l’imputato, con atto nota del 15/02/2016 aveva rinunciato all’eredità della moglie, COGNOME NOME, deceduta in 23/11/2015, proprietaria dell’immobile oggetto del sequestro. Pertanto, rileva il ricorrent vi è prova dell’elemento soggettivo del reato in contestazione, posto che egli, avendo rinunc all’eredità, ha manifestato un totale disinteresse in ordine alle innovazioni e al valore del peraltro rinvenuto, al momento dell’accesso dei verbalizzanti, in possesso di un soggetto ter Donde la mancanza di interesse del ricorrente ad effettuare le opere edilizie abusive, posto l’immobile era estraneo alla sfera economico-patrimoniale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione, in q la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che le opere siano iniziate in data successiva provvedimento di sequestro, disposto il 16/07/2015 e che cessate in ragione della morte dell proprietaria, signora COGNOME, avvenuta in data 23/11/2015, e in ragione della success rinuncia all’eredità da parte del ricorrente, avvenuta in data 15/02/2016. Rappresent ricorrente, al contrario, che dalle risultanze processuali, emerge chiaramente che i lavori ab aggiuntivi intrapresi successivamente all’apposizione del vincolo, in data 16/07/2015, in qua il teste NOME COGNOME, operante di polizia giudiziaria, ha dichiarato che verosimilmente i l erano stati eseguiti il giorno precedente l’accesso dei verbalizzanti, avvenuto in 07/03/2017, durante il quale era stata rilevata la realizzazione di nuove opere abus consistenti nella messa in opera di infissi, nella predisposizione degli impianti idrico ed e nella predisposizione di una ringhiera nelle balconate. Di talchè, risulta evidente che tali sono state eseguite successivamente alla rinuncia dell’eredità, e che il ricorrente non av alcun interesse economico all’esecuzione di tali opere, né poteva avere alcuna cognizione dell esecuzione sull’immobile delle innovazioni contestate nel capo di imputazione.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiar inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. GLYPH Nel caso in disamina, il giudice a quo, in ordine alla prima doglianza, ha preso in esame i rilievi difensivi ed evidenziato che, come si desume dai verbali di sequestro manufatto, i sigilli sono stati apposti nel 2015, antecedentemente alla morte della proprie del bene, moglie del ricorrente e successivamente sono stati nuovamente collocati anche in data 07/03/2017, sempre quando la proprietaria era in vita. A seguito del sequestr dell’immobile, ii ricorrente era stato nominato custode giudiziario delle opere edilizie 2015 e tale qualifica veniva rinnovata nel 2017, allorquando venivano accertati ulteriori nu lavori edilizi sull’opera oggetto di sequestro. Pertanto, correttamente, il giudice ha affermat il ricorrente, nella qualità di custode giudiziario, nominato fin dal primo accertamento avve nel 2015, fosse destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa, dovendo egli vig affinché ne venga assicurata o conservata l’integrità. Tale obbligo di vigilanza incardina in
al custode a prescindere dalla rinuncia all’eredità della moglie, avente ad oggetto l’immobile cui erano realizzati i lavori abusivi in data 15/02/2016, in quanto concerne la qualifica di cus e non quella di proprietario o committente dell’opera. Ne segue che, in ragione della suddet qualifica soggettiva di custode, il ricorrente era obbligato a vigilare sulla res, non rilevando dunque né il titolo di proprietà sul bene, né l’assenza della sopravvenuta carenza di intere economico sulla cosa a causa della rinuncia all’eredità, né la circostanza che il custode non stato trovato sul luogo durante il sopralluogo. Sotto il profilo soggettivo, il giudice di m altresì evidenziato che, in tale veste di custode, il ricorrente avrebbe dovuto segnalare event violazioni realizzate da terzi sui sigilli apposti sull’ immobile sotto la sua custodia. On assolto dal ricorrente, il quale non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla prosecuzione d opere edilizie, né allegato le ragioni per le quali era nella materiale impossibilità di ese suoi doveri di custodia. In proposito, si ricorda che ai fini della configurazione del dolo ge il momento conoscitivo del dolo si sostanzia nella consapevolezza, da parte dell’autore del reat della esistenza del vincolo apposto per disposizione di legge o per ordine dell’autorità (Sez n. 43169 del 15/05/2018, Rv. 274088). A tal riguardo, si è persino sostenuto che, nel caso prosecuzione di attività edilizia su manufatto già sottoposto a sequestro, dalla manca specificazione del divieto di non proseguire le opere, non possa derivare, di per sé configurabilità dello stato di buona fede in favore dell’agente, sul quale grava comunque l’obbl di preservare la cosa (Sez.3, n.11219 del 10/10/1995, Rv.203218). Pertanto, grava su colui riveste la qualifica di custode l’obbligo di esercitare sulla res una custodia continua ed attenta, salvo che fornisca prova che l’omissione della doverosa vigilanza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore ( Sez.3, n.26848 del 15/06/2004, Rv.229463).
1.2. GLYPH Anche la seconda doglianza, concernente il vizio della motivazione in ordine all’esatta individuazione del momento in cui è avvenuta la violazione dei sigilli, per effett prosecuzione delle opere edilizie abusive in epoca antecedente o successiva alla morte della proprietaria (23/11/2015) o successiva alla rinuncia dell’eredità (avvenuta in data 15/02/201 come vorrebbe assumere il ricorrente, alla luce dei principi giurisprudenziali già menzionat infondata. Si osserva in proposito che il capo di imputazione contesta la realizzazione di op ulteriori sul manufatto abusivo in data successiva al 16/07/2015, e a quella data il ricorrent stato nominato custode giudiziario delle opere edilizie realizzate sull’immobile in questi ragione per cui egli era comunque obbligato a vigilare sulla res.
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque, sotto entrambi i profili, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibi logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, av giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti all loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sot profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in t contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore