Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38427 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME Gentili
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Motivazione semplificata
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata ad Atrani il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 19/05/2025 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 19 maggio 2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 11 dicembre 2023 del Tribunale di Salerno che aveva condannato NOME COGNOME per violazione dei sigilli, con l’aggravante della custodia giudiziaria.
La ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perchØ in primo grado era intervenuta la condanna per i reati edilizi senza confisca mentre in secondo grado era stata dichiarata la prescrizione, per cui doveva ritenersi venuto meno il sequestro ai sensi dell’art. 323, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME