Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9670 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9670 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CONZA DELLA CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Avellino il 29 marzo 2023, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 7 di reclusione ed euro 900 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 e 349, comma 2 cod. pen. Fatti commessi in Conza della Campania a partire dal 16 luglio 2018.
Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si censura, in termini sovrapponibili, la co giudizio di colpevolezza dell’imputato e la qualificazione giuridica della relativa condotta, s manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fon probatorie, a fronte dell’esauriente valutazione operata dai giudici di merito, i quali ha adeguatamente ricostruito i fatti di causa, valorizzando in particolare (pagine 6 e 7 della sentenz impugnata) gli accertamenti sintetizzati dal mar. COGNOME, da cui è emerso che COGNOME ha violato i sigilli apposti il 15 luglio 2018 sull’area adibita alla distribuzione di alimenti e bevande og di AVV_NOTAIO, essendo risultata tale area aperta alla clientela il 1°, il 2, il 3 e il 5 agosto
Evidenziato che alcuna criticità appare ravvisabile in ordine all’integrazione della fattispe contestata, avendo la Corte territoriale rimarcato in modo pertinente, da un lato, che all’imputat era stato notificato preventivamente il verbale di AVV_NOTAIO preventivo con la nomina di custode e, dall’altro, che, ai fini della sussistenza del reato de quo non rileva la rottura dei sigilli, avendo questa Corte chiarito (Sez. 3, n. 43169 del 15/05/2018, Rv. 274088) che il delitto di violazione dei sigilli di cui all’art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l’obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell’AVV_NOTAIO, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazion merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.