Violazione dei sigilli: la responsabilità del custode
La violazione dei sigilli rappresenta una fattispecie penale volta a tutelare il rispetto dei provvedimenti dell’autorità. In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un custode giudiziario ritenuto responsabile per la prosecuzione di lavori abusivi su un immobile già sottoposto a sequestro. La decisione sottolinea come la qualifica di custode e la disponibilità materiale del bene siano elementi determinanti per l’accertamento della colpevolezza.
L’analisi dei fatti
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato previsto dall’art. 349, secondo comma, del codice penale. L’imputato, nominato custode di un manufatto edilizio sequestrato, era stato ritenuto responsabile della prosecuzione di opere abusive nonostante l’apposizione dei sigilli. Durante i sopralluoghi della polizia giudiziaria, l’uomo era stato trovato costantemente presente sul cantiere, confermando il suo ruolo attivo nella gestione del bene e delle attività illecite.
Il reato di violazione dei sigilli nel contesto edilizio
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso in Cassazione sulla presunta mancanza di prova di un contributo doloso alla commissione del fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che il ricorso risultava meramente riproduttivo di censure già ampiamente vagliate e disattese dai giudici di merito. La doppia decisione conforme di primo e secondo grado ha solidamente ancorato la responsabilità penale alla disponibilità del fabbricato in capo al ricorrente.
La prova del dolo nella violazione dei sigilli
Secondo i giudici di legittimità, non è illogico attribuire la violazione dei sigilli a chi ha l’uso esclusivo del bene e viene sorpreso sul luogo durante i controlli. La funzione del custode non è solo passiva, ma implica un dovere di vigilanza attiva volto a impedire che il vincolo giudiziario venga violato. La prosecuzione dei lavori abusivi, in tale contesto, costituisce una prova evidente della volontà di ignorare il comando dell’autorità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’inammissibilità del ricorso per genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno rilevato che le doglianze della difesa non offrivano una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. È stato ribadito che il giudizio di fatto, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. La presenza costante dell’imputato e la sua qualifica di custode rendono superflua ogni ulteriore prova circa il suo concorso doloso nella manomissione o nell’elusione dei sigilli apposti.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa sentenza conferma un orientamento rigoroso: chi accetta l’incarico di custode assume una posizione di garanzia che lo espone a responsabilità penali dirette qualora il bene sequestrato venga utilizzato in violazione dei vincoli imposti. La vigilanza sui sigilli è un dovere inderogabile la cui omissione, unita alla disponibilità del bene, integra pienamente la fattispecie criminosa.
Quali sono i doveri principali del custode di un bene sequestrato?
Il custode deve garantire l’integrità del bene e dei sigilli apposti dall’autorità, impedendo qualsiasi attività non autorizzata sul bene stesso.
Cosa rischia chi prosegue i lavori su un immobile sequestrato?
Oltre alle sanzioni per l’abuso edilizio, si rischia la condanna penale per violazione dei sigilli ai sensi dell’articolo 349 del codice penale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché presentava motivi generici e riproponeva questioni di fatto già correttamente risolte nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42744 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42744 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VARAPODIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGLO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME, ritenuto responsabile de reato di cui all’art. 349, secondo comma, cod. pen., deduce la violazione della le incriminatrice ed il vizio di motivazione rispetto all’affermazione della sua penale responsa senza che fosse provato un suo doloso contributo concorsuale alla commissione del fatto;
Considerato che il motivo in parola non è consentito dalla legge in sede di legittimit quanto riproduttivo di profili di censura (peraltro generici) già adeguatamente vagliati e dis con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criti argomentazioni a base della sentenza impugnata, dalla quale ben si comprende come i giudici di merito, con doppia decisione conforme e giudizio di fatto qui non scrutinabile, abbi attribuito all’imputato anche il delitto di violazione dei sigilli apposti sul manufatto sot sequestro, di cui lui era stato nominato custode e sul quale erano in corso opere edili abus sul non illogico rilievo che, trattandosi di fabbricato nella sua disponibilità e a lui essendo il medesimo sempre stato trovato presente in occasione dei sopralluoghi di polizia fossero a lui attribuibili le opere abusivamente proseguite (i cui reati, per i quali era int condanna dell’imputato in primo grado, sono stati dichiarati prescritti in appello);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.