Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39451 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39451 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1741/2025
ANTONELLA DI STASI
UP – 27/11/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d’appello di Cagliari Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Con lÕimpugnata sentenza la Corte dÕappello di Cagliari ha confermato la sentenza del medesimo tribunale di condanna di NOME, perchŽ ritenuto responsabile del reato di cui allÕart. 6 comma 6, legge n. 401 del 1989, perchŽ, sottoposto a provvedimento di daspo con obbligo di presentazione, non si presentava ai Carabinieri di Monserrato in occasione dellÕincontro sportivo CagliariOlbia per apporre la firma, sia alle ore 17,20 e sia alle ore 18,20, cos’ violando le prescrizioni contenute nel daspo della Questura di Sassari. Il 21/05/2019.
Avvero la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lÕimputato a mezzo del difensore e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo i seguenti motivi.
Violazione di cui allÕart. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 6 comma 6, legge n. 401 del 1989, 47 cod.pen. Premesso che con il Daspo emesso dal questore di Sassari era imposto allÕimputato l’obbligo di presentazione durante Òtutti gli incontri comprese le amichevoli per le quali sia stato desigNOME arbitro ufficiale che la squadra del Cagliari RAGIONE_SOCIALE disputerˆ in
qualsiasi stato del territorio nazionale e all’esteroÓ, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso la perfetta buonafede dell’imputato in relazione alla presenza di un arbitraggio ufficiale, elemento che come risulta dalle dichiarazioni dell’imputato stesso, risultava determinante nell’averlo tratto in inganno, facendogli ritenere che non vi fosse obbligo di presentazioni trattandosi di una ÒpartitellaÓ. Che le partite senza arbitraggio non fossero comprese tra quelle per cui vige l’obbligo di presentazione alla PG, era chiaramente previsto nel provvedimento del Daspo, conseguentemente la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza del dolo eventuale, introdotta per la prima volta in grado d’appello, risulterebbe manifestamente illogica. L’illogicitˆ della sentenza in relazione all’elemento soggettivo sarebbe altres’ evidente laddove la sentenza impugnata avrebbe escluso l’errore sul fatto, ai sensi dell’articolo 47 cod.pen., essendo l’imputato caduto in errore nella valutazione della situazione, circostanza indirettamente riscontrata anche dalle parole del militare che ribadiva la perfetta puntualitˆ dellÕCOGNOME nel presentarsi a firmare in occasione delle partite precedenti.
Violazione di cui allÕart. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilitˆ ex art. 131 cod.pen.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Il difensore, in data 14/11/2025, ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. con cui ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Il ricorso, che ripropone le medesime censure giˆ sottoposta al vaglio del Collegio territoriale e che non si confronta con i passaggi argomentativi sviluppati in risposta nella sentenza impugnata, è infondato.
Deve rilevarsi che non è oggetto di contestazione lÕomessa presentazione, del ricorrente, sottoposto a provvedimento questorile che gli imponeva il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, prescrivendo allo stesso la doppia presentazione presso i Carabinieri di Monserrato, il 21 maggio 2019 in occasione della partita amichevole con arbitraggio ufficiale Cagliari-Olbia. Non contesta il ricorrente neppure che la partita amichevole fosse pubblicizzata, nŽ che fosse stato previsto un arbitraggio ufficiale. Argomenta lÕassenza di dolo, avendo egli agito in buona fede, sulla base di una falsa rappresentazione della realtˆ in punto arbitraggio ufficiale, presupposto di fatto per lÕobbligo di presentazione per le partite amichevoli, invocando lÕerrore di fatto ai sensi dellÕart. 47 cod.pen.
La censura è manifestamente infondata.
L’errore sul fatto che, ai sensi dell’art. 47 cod. pen., esime dalla punibilitˆ, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo (Sez. 5, n. 1780 del 26/10/2021, Rv. 282471 Ð 01).
Ci˜ detto, quanto al caso in esame, la sentenza ha argomentato che non era invocabile lÕerrore dipeso da una scelta deliberata dellÕimputato di non informarsi su un elemento della fattispecie, segnatamente sulla previsione o meno dellÕarbitraggio ufficiale, circostanza che costituisce il discrimine tra la condotta di reato (mancata presentazione per partite amichevoli con arbitraggio ufficiale) e condotta non costituente reato (mancata presentazione per partite amichevoli senza arbitraggio ufficiale).
La mancata presentazione è dipesa dalla scelta dellÕimputato di non informarsi e come tale si pone al di fuori dellÕerrore percettivo sul fatto (ad esempio di essersi informato su fonti aperte non corrette) che esclude il dolo.
La corte territoriale ha, dunque, correttamente escluso che lÕomessa presentazione dellÕimputato fosse dipesa da una falsa rappresentazione della realtˆ con riguardo allÕarbitraggio ufficiale, non potendosi configurare una condizione di buona fede agendo lÕimputato in un contesto nel quale ha accettato la situazione (cioè che la partita fosse arbitrata ufficialmente) da cui dipende lÕilliceitˆ della sua condotta omissiva. La sua condotta di non informarsi è dipesa dalla sua libera e consapevole scelta, non essendo in discussione i presupposti del provvedimento questorile quanto al suo contenuto. Da cui la manifesta infondatezza della parte di censura che si appunta sul mancato rispetto del canone dellÕal di lˆ del ragionevole dubbio.
6. Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilitˆ ex art 131 cod.pen. non è fondato.
Come è noto lÕart. 131 cod.pen. anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuitˆ dell’offesa e la non abitualitˆ del comportamento.
Quanto al primo requisito – particolare tenuitˆ dell’offesa- si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, che sono la modalitˆ della condotta e l’esiguitˆ del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalitˆ dell’azione, gravitˆ del danno o del pericolo cagioNOME alla persona offesa dal reato intensitˆ del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due “indici-requisiti” della modalitˆ della condotta e dell’esiguitˆ del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma 1,
sussista la particolare tenuitˆ dell’offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualitˆ del comportamento.
Quanto alla nozione di abitualitˆ del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilitˆ della causa di non punibilitˆ prevista dall’art. 131 cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.
Nel caso in esame, risultano dal certificato penale ben quattro condanne, tra le altre, per la violazione dellÕobbligo di presentazione art. 6 legge n. 401 del 1989, sicchè ricorre lÕabitualitˆ del comportamento, insussistenza del requisito come argomenta la sentenza impugnata che ha fatto espresso riferimento ai precedenti penali specifici.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos’ è deciso, 27/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME