Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43754 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Termoli il 20/01/1994 avverso la sentenza emessa il 11/04/2024 dalla Corte d’Appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/04/2024, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Larino, in data 10/05/2023, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui all’art. 6, comma 6, I. n. 401 del 1989.
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Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla indeterminatezza del capo di imputazione. Si lamenta la violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata indicazione, nel capo di accusa, delle prescrizioni imposte e del numero di violazioni contestate: si deduce, al riguardo, la sussistenza di una nullità assoluta.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato. Si censura la sentenza per avere la Corte illegittimamente disatteso la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, secondo cui la mancata presentazione del COGNOME agli uffici di P.G. era stata determinata dalla mancata conoscenza, in capo al ricorrente, delle date di svolgimento degli eventi sportivi. Si censura, al riguardo, il carattere sommario e illogico della motivazione adottata per confermare la decisione di condanna, senza considerare che il COGNOME non era stato trovato presso l’impianto sportivo, ma si era semplicemente dimenticato delle partite della squadra del TERMOLI e del suo conseguente obbligo di presentarsi.
2.3. Mancato rilevamento del termine massimo di prescrizione, essendo trascorsi oltre sei anni e sette mesi dai fatti, anche considerando i periodi di sospensione della prescrizione.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Si censura la decisione della Corte territoriale, ritenendo sussistere i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena base e degli aumenti applicati a titolo di continuazione.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate.
Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, risulta dirimente il rilievo di tardività dell’eccezione, che risulta dedotta per la prima volta solo con i motivi di
appello. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «la nullità della richiest rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatez genericità dell’imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rile d’ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine pre dall’art. 491 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 2757 01).
Solo per completezza, si evidenzia comunque che il capo di imputazione, contenente da un lato le date di emissione e di notifica al LANZONE del DASPO, nonché – d’altro lato – le date relative agli episodi di inottemperanz prescrizioni imposte, ha certamente consentito al COGNOME di conoscere gli estremi essenziali dell’accusa a lui rivolta di aver violato le disposizioni di artt. 81 cod. pen. e 6, comma 6, I. n. 401 del 1989.
Quanto al secondo ordine di doglianze, viene in rilievo il consolid indirizzo interpretativo secondo cui «nella motivazione della sentenza il giudice gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni del parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processu essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globa spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrand di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considera implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressament confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che il sinte riferimento alla versione offerta dal ricorrente (definita una “mera suggestio deve essere valutata unitamente a quanto esposto dalla Corte territoriale in or alla piena affidabilità delle risultanze comprovanti le ripetute violazioni, da del COGNOME, degli obblighi a lui imposti dal Questore di Campobasso (cfr. la quarta pagina della motivazione).
D’altra parte, non può essere sottaciuto il fatto che la tesi dife imperniata sul difetto dell’elemento psicologico, è stata prospettata in te platealmente contraddittori.
La difesa ricorrente ha invero riportato un brano dell’atto di appello in assumeva che “l’imputato, conscio di non potersi recare assolutamente agl incontri sportivi, per evitare tentazioni aveva smesso di seguire costantement squadra di calcio e, dunque, di informarsi sulle date delle partite. Per ignorando totalmente l’esistenza delle partite, ometteva di recarsi presso gli di Pubblica Sicurezza (cfr. la quinta pagina dell’odierno ricorso).
Secondo l’odierna prospettazione, invece, il COGNOME si sarebbe “semplicemente dimenticato che, in quei determinati giorni, fossero in corso eventi sportivi della società sportiva calcistica RAGIONE_SOCIALE” (cfr. la settima pagina del ricorso).
Appare superfluo soffermarsi sull’intrinseca, assoluta incompatibilità delle due ipotesi ricostruttive indicate.
Manifestamente infondato è poi il motivo sul diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Deve invero ritenersi operante la preclusione di cui all’attuale terzo comma n. 1 (in precedenza, al secondo comma) dell’art. 131-bis, trattandosi di un reato commesso “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. Si evidenzia comunque, per completezza, che la Corte territoriale aveva motivato il diniego in termini del tutto privi di criticità qui deducibili, valorizzando la pervicacia palesat dal COGNOME e il precedente specifico a suo carico.
Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi in ordine ai rilievi concernenti la misura del trattamento sanzionatorio e il diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva, che possono essere qui trattati congiuntamente.
Deve invero osservarsi, da un lato, che la Corte territoriale non si è limitata ad esprimere piena condivisione in ordine alla misura della pena irrogata dal primo giudice (ciò che sarebbe stato sufficiente, in considerazione del mancato superamento del medio edittale quanto alla pena base, e del minimo aumento di quindici giorni apportato a titolo di continuazione per ciascun episodio: sul punto, cfr. ad es. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01). La Corte d’Appello, in realtà, ha motivato la propria valutazione anche con il richiamo dei numerosi precedenti specifici, con un percorso argomentativo che risulta pertanto del tutto immune da criticità qui deducibili.
D’altro lato, con riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione della pena, la sentenza impugnata ha valorizzato le condanne riportate anche dopo i fatti per cui è causa, escludendo che dal complessivo contesto emerso potesse formularsi la indispensabile prognosi favorevole, in ordine ai futuri comportamenti del COGNOME. Anche in questo caso, si è dinanzi ad una motivazione immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta denunciabili in questa sede.
Le considerazioni fin qui svolte consentono di escludere la fondatezza anche della residua doglianza, relativa alla prescrizione del reato.
Per un verso, infatti, la Corte territoriale ha correttamente posto in rilievo la tempestività della sentenza d’appello, emessa in data 11/04/2024 e quindi prima dello spirare del termine massimo di sette anni e sei mesi, a far data dal più risalente episodio del 09/01/2016, tenendo conto della sospensione per complessivi 470 giorni conseguente ai rinvii disposti, nel corso del giudizio di primo grado, per l’adesione del difensore all’agitazione di categoria, per concomitanti impegni professionali del difensore e per impedimento dell’imputato (cfr. la terza pagina della motivazione della sentenza impugnata).
Per altro verso, alla luce di quanto in precedenza esposto in ordine alla manifesta infondatezza delle doglianze prospettate, deve escludersi che l’odierno ricorso abbia correttamente radicato il rapporto processuale, con la conseguente
impossibilità di tener conto, ai fini del calcolo della prescrizione dell’ulteriore periodo decorso fino alla data odierna.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2024
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Il Pres,Viente