Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34370 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34370 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
NOME C.CODICE_FISCALE nato a TORINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inamnnissibilita dei ricorsi.
L’ AVV_NOTAIO si riporta ai motivi e insiste per l’accoglimento del ricorso.
L’AVV_NOTAIO COGNOME elencando i motivi chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 24/03/2025 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in conferma della sentenza di primo grado, ha condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, per il reato di cui all’art. 6, commi 1 e 6, legge 401/1989 in quanto tutti gli imputati, già destinatar provvedimento di Daspo con il quale si vietava l’accesso all’area circostante dello stadio concomitanza degli incontri di calcio del RAGIONE_SOCIALE, si trovavano insieme ad un gruppo di ultr “Granata”, in INDIRIZZO, di fronte al locale Fragola e RAGIONE_SOCIALE, zona a loro interd distante circa 550 metri dagli impianti sportivi, in occasione della competizione sportiva Tor Monza.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione NOME, affidando ricorso a tre e motivi.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione ordine all’affermazione della penale responsabilità, evidenziando di aver lamentato, con memoria prodotta in data 20/03/2025, la violazione dei principi di tassatività e offensività, posto che condotta contestata non è derivato alcun pericolo concreto di contatto personale con spettator o con le tifoserie avversarie in entrata e uscita dai luoghi ove si svolgeva la manifestaz sportiva. Precisa, nel caso di specie, di essersi trovato all’interno di un bar collocato all del perimetro vietato dal Daspo, dalle 12:44 alle 14:00, unitamente ad altri tifosi, per m personali, solo allo scopo di recarsi insieme a costoro presso il commissariato in esecuzione del disposizioni del Daspo, che gli imponevano di firmare 15 minuti dopo l’inizio della partita minuti dopo la fine. Il semplice stazionamento all’interno di un bar, senza venire in contatto alcun tifoso, con abbigliamento che reca simbologia sportiva, e per di più in procinto di esegu diligentemente la prescrizione dell’obbligo di presentazione, non configura alcun perico concreto di contatto pericoloso con altri tifosi. Né tale valutazione di pericolosità può disce dal fatto che il bar in questione si trovi in una via interdetta dal Daspo e che in passato vi stati violenti scontri.
Inoltre, la Corte territoriale, pur prendendo atto dell’intervenuta assoluzione dell’impu con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.2096 in data 20/11/2024 per una pluralità di condotte identiche a quelle contestate nell’odierno procedimento concernenti la violazion dell’art. 6, commi 1 e 6 della legge 401/1989, non si è confrontata con le motivazioni de pronuncia assolutoria, in tal modo dando atto un’evidente contrasto di decisioni. Nella par motivazionale della sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ove, evocando un precedente penale pronunciato da Sez.3, n.43575 del 11/07/2018, Rv.275390, si è affermato che la mera presenza in un luogo interdetto ( nella specie, all’interno o nelle immediate vicina del bar RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO, in occasione di competizioni della squadra RAGIONE_SOCIALE, in violazione del divieto di accesso) non comporta automaticamente l’integrazione de
reato, essendo necessario accertare il verificarsi del pericolo concreto di contatto. Evidenzia, riferimento al precedente giurisprudenziale concernente la visione della partita da un balco adiacente allo stadio, che è illogico distinguere tra condotte non pericolose tenute all’inter una abitazione privata e condotte non pericolose tenute all’interno di un locale pubbli richiamando all’uopo ulteriori precedenti giurisprudenziali conformi.
Pertanto, conclude il ricorrente, la mera presenza all’interno dell’area interdetta GLYPH non integra la fattispecie di reato, che costituisce – a parere del ricorrente – reato di concreto, in quanto non si è verificato l’evento di pericolo, casualmente riconducibile condotta, costituito dal possibile contatto dell’imputato con tifosi avversari. Nella specie vi è stato alcun contatto violento con le tifoserie avversarie.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice a quo ha ritenuto rilevanti le violazioni del Daspo già contestate all’imputato, sebbene per tali violazioni sia interve sentenza di assoluzione. Evidenzia di essere gravato da un solo precedente penale. Pertanto, è erroneo e illogico l’assunto secondo cui la violazione in contestazione sia espressiva di u maggiore intensità del dolo.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell’articolo 20 bis cod. pen. e della motivazione per aver il giudice di merito negato l’applicazione delle sanzioni sostitutiv lavoro di pubblica utilità con motivazione stereotipata e apparente, sulla base dei meri precede penali.
3.Avverso la sentenza in epigrafe indicata ricorrono per ca . ssazione anche COGNOME NOME e COGNOME NOME con unico ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, formulando tre motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano vizio della motivazione in or alla valutazione della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.2096 in data 20/11/2024, concernente i medesimi imputati e le medesime violazioni, in un periodo prossimo a quello contestato nell’odierno procedimento, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle formulate con il primo motivo di ricordo da COGNOME NOME e richiamando il medesimo precedente giurisprudenziale in cui la Corte di cassazione ha escluso che la mera visione della competizion oggetto della interdizione da una casa privata adiacente allo stadio comporti la violazione divieto di accesso. Richiamano ulteriori precedenti giurisprudenziali in cui si è data rilev anche alla dimensione cronologica della presenza dei luoghi nei luoghi vietati e l’orari svolgimento della partita e contestano, al riguardo, che dalla visione dei fotogrammi il giu possa aver inferito la presenza costante protratta per due ore nei luoghi vietati, in quan fatto che i ricorrenti siano stati ripresi dalle telecamere in determinati frangenti non esclu si siano poi allontanati dai luoghi e che vi abbiano fatto ritorno successivamente. Eviden peraltro che erano privi di sciarpe dei colori della squadra, di essere abbigliati in modo anon
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, entrambi i ricorrenti lamentano violazione di legg vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto, con riferimento specif
alla posizione di COGNOME, i giudici di merito non hanno sviluppato alcuna motivazione i ordine al bilanciamento delle circostanze attenuanti con la contestata aggravante, pur avendo la difesa formulato specifiche deduzioni difensive ai riguardo, evidenziando l’assenza di att violenza e la giovane età dell’ imputato. Erra inoltre il giudice d’appello quando valu precedenti violazioni del Daspo, sia ai fini del trattamento sanzionatorio sia ai fini valutazione dell’intensità del dolo, sebbene sia intervenuta sentenza di assoluzione.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso lamentano violazione di legge e vizio della motivazione ordine al diniego di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità malgrad stata prodotta la disponibilità ad un programma di lavoro da parte di un ente convenzionato con il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. I giudici di merito hanno preso in considerazione i precedenti penali imputati, sebbene nel procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti, gli imputati erano stati mandati assolti, ritenendo gli imputati inidonei ad adeguarsi alle prescrizioni loro im Evidenziano tuttavia che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che il giudizio sul meritevolezza del reo in ordine all’applicazione delle pene sostitutive possa basar esclusivamente sui precedenti penali del condannato.
Nel caso di specie, peraltro, il COGNOME ha un solo precedente penale, mentre il COGNOME ha un casellario negativo. Il giudice avrebbe dovuto considerare anche le condizioni di vi e personale dei condannati e valutare l’effettiva capacità di reintegrazione sociale e prevenzio di future recidive ed acquisire tutte le informazioni necessarie all’uopo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità d ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.Si premette che è contestata ai ricorrenti la violazione dell’art. 6, comma 6, d 1.401/1989, norma che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro “chiunque violi le disposizioni dei commi 1 e 2” dell’art. 6 della medesima legg concernenti la previsione del divieto di accesso (daspo) e dell’obbligo di presentazione pres l’autorità. La suddetta fattispecie, posta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubbl occasione di competizioni sportive, si configura come reato proprio, di mera condotta e d pericolo astratto, che si perfeziona con la mera violazione del divieto di accesso o dell’obblig presentazione impartiti con il provvedimento questorile ex commi 1 e 2. La norma, infatti, n richiede, quale elemento normativo, l’accertamento della concreta verificazione di un evento d un danno o l’accertamento di un pericolo concreto causalmente riconducibile alla violazione del divieto di accesso o dell’obbligo di presentazione, limitandosi a punire chiunque viola prescrizioni previste dal provvedimento del AVV_NOTAIO, convalidato con ordinanza dall’autorit giudiziaria..
Si ricorda che i reati di pura condotta di pericolo astratto, a differenza dei reati di concreto, si connotano per essere svincolati dalla verificazione e dell’accertamento probator di un evento di danno o di pericolo, in quanto la prognosi di pericolosità e di una formulazi di giudizi ex ante sull’attitudine di un accadimento a innescare possibili processi causali effettuata ex ante dal legislatore, il quale ricorre a questa tecnica di incriminazione positivizzan regole di condotta specifiche, nello sforzo massimo di controllare pericoli settoriali, circo prevedibili, in cui il parametro della ragionevolezza costituisce l’unico limite alla discrez legislativa nell’individuazione e valutazione di situazioni di pericolosità.
Ne segue che la condotta di mero accesso o di stazionamento nei luoghi specificamente vietati, nell’arco temporale in cui l’accesso è interdetto, integra la fattispecie di reato, assum rilevanza solo eventuali cause di giustificazione che escludono la antigiuridicità del fatto ti
Ne segue che integra il reato in questione la mera violazione del divieto questorile con cui inibisce la presenza dei prevenuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche diversi impianti sportivi, oggetto di trasporto, transito, sosta di tutti quelli che partecip competizioni sportivi. Anche in giurisprudenza si è precisato che ha natura di reato di peric la diversa fattispecie prevista dall’art. 6-bis della medesima legge n.401/1989 che punisce lancio materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive ove, a differenza della fattispecie base di cui all’art. 6 del medesimo testo normat la fattispecie prevede espressamente ” in modo da creare un concreto pericolo per le persone” (Sez.3, n. 545 del 01/12/2022, Rv. 284032).
Si specifica, infine, che l’esigenza di prevenire fenomeni di violenza ed evitare il pericolo concreto .che soggetti cui sond stati attribuite condOtte pericolose vengano a contatto con alt tifosi durante lo svolgimento delle competizioni sportive costituisce la ratio del divieto di permanenza nei luoghi pubblici o aperti al pubblici interdetti, ossia la ragione politico-cri o scopo generale che il legislatore intende perseguire, e non un evento di pericolo concreto.
1.2.Nel caso in disamina, il giudice a quo ha preso atto che dalla documentazione video acquisita si evince che gli imputati avevano violato il divieto di accesso, in quanto nell precedenti alla competizione sportiva, si trovavano nella zona a loro interdetta. E’, perta incontrovertibile che gli imputati abbiano fatto accesso ai luoghi loro inibiti, non assum rilevanza i motivi personali di frequentazione dei luoghi cui era vietato l’accesso, né ch stazionamento nei luoghi sia avvenuto pacificamente, senza alcun contatto violento con · le tifoserie opposto, circostanza che costituirebbe un evento di danno non previsto dalla fattispeci la quale, si ribadisce, sanziona la mera violazione del divieto di accesso.
Il giudice ha anche affermato che, nel caso concreto, sia stata frustrata anche la ratio del divieto, che è quella di evitare pericolosi contatti personali tra tifosi, evidenziando che i pubblico ove si trovavano gli imputati in violazione del divieto di accesso era luogo abitualmen frequentato da tifoserie e da frange violente del tifo organizzato, sito in una zona deputat transito dei tifosi delle squadre avversarie, già teatro di scontri anche in epoca prossima ai in contestazione, evidenziando anche l’arco temporale in cui si sono intrattenuti gli imput
prossimo all’inizio della competizione sportiva, e la presenza nei luoghi di almeno quind soggetti presenti nel locale pubblico, con i quali i tre imputati si stavano intrattenendo, così ritendo sussistente “un elevatissimo pericolo di contatto personale con i tifosi”. Il giud pertanto affermato che il mero stazionamento nel suddetto luogo abbia frustrato “l’esigenza d evitare contatti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico, indipendentemente che tali con si siano o meno verificati” (pag. 9 della sentenza impugnata), ribadendo che non rilevano l ragioni personali, che non costituiscono causa di giustificazione, né che poi sia stato adempiu l’obbligo di firma.
2.In ordine alla doglianza con la quale i ricorrenti COGNOME e COGNOME contestan l’estensione temporale della loro permanenza nei luoghi interdetti, trattasi di questione che n rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di m le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione. Nel caso in disamina il giu a quo ha richiamato l’osservazione diretta degli operanti, non smentita dalle videoregistrazio effettuate, che ritrae un lasso di tempo ampio. Con specifico riferimento al ricorrente NOME, in particolare, il giudice ha richiamato i fotogrammi che riprendono il ricorrente nel di indicare ad altri soggetti gli operatori della Digos impegnati sul posto’ inferendo, fotogrammi, che il ricorrente si sia intrattenuto per oltre un’ora nel luogo interdetto.
3.In ordine alla doglianza, comune a tutti i ricorrenti, concernente la mancata valutazio delle motivazioni della sentenza con esito assolutorio emessa dal Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE i data 20/11/2024, si osserva che il giudice a quo ha preso atto del deposito della memoria difensiva con la quale è stato prodotto in giudizio il dispositivo di assoluzione di tutti i r con la formula perché il fatto non sussiste, per medesime violazioni del divieto di access avvenute in diversa data, con le stesse modalità di quelle contestate nell’odierno procedimento
Quanto alle motivazioni, si osserva che sono state prodotte per la prima volta in sede d legittimità e pertanto non sono state oggetto di valutazione da parte del giudice di merito.
Nel merito, si precisa che la fattispecie in questione non è assimilabile al caso di abbia preso visione della partita dall’interno di una privata dimora, non ricorrendo la ratio del divieto, che è quello di evitare contatti personali pericolosi tra tifosi av (Sez. 3, n. 43575 del 11/07/2018, Rv. 275390 – 02, ove in motivazione, la Corte ha specificat che la ratio della norma, art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 deve rinvenirsi nell’esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico (e non nel divieto d assistere i soggetti alle partite) e che il divieto di accesso può essere esteso anche ai l diversi da quelli interessati alla sosta al transito o al trasporto di coloro che partec assistono alle manifestazioni sportive (come ad un balcone o terrazzo privato) purchè si accert il pericolo di contatti umani).
4.In ordine alle questioni afferenti al trattamento sanzionatorio formulate da tutti i rico si ribadisce che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionato sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridic
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla frequentazione di gruppi ultrà e ri congruo il modesto scostamento dal minimo edittale della pena previsto dalla norma incriminatrice, in ragione dell’intensità del dolo, posto che gli imputati erano perfettam consapevoli della presenza delle forze dell’ordine, cui rivolgevano evidenti gesti di scherno trattenevano comunque nella zona interdetta per un’ulteriore altra ora, incuranti della presen delle forze dell’ordine. Il giudice ha anche evidenziato che i ricorrenti si sono trovati nel interdetta anche in precedenti occasioni, fatto questo incontrovertibile, non contestato ricorrenti né confutato nella sentenza del Gup di RAGIONE_SOCIALE.
Per le medesime ragioni il giudice a quo ha ritenuto condivisibile il giudizio di bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata effettuato dal primo giudi ribadendo che non rileva il dato fattuale che il contatto con le tifoserie avversarie no avvenuto.
E’ invece fondata la terza doglianza formulata da tutti i ricorrenti, concernente il di di sostituzione della pena detentiva.
Si è recentemente affermato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti pena dell’imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di reci dell’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez.5, n.24093, del 13/05/2025, Rv. 288210)
Nel caso in disamina ilgiudice a quo si è liMitato a richiamare i Medesimi elementi pdsti a fondamento delle determinazioni inerenti alla determinazione della pena e richiamando in modo generico le precedenti violazioni del DASPO e i precedenti penali, senza alcuna specificazione per ciascuno dei ricorrenti, ritenendo, con motivazione apparente e stereotipata, inefficace sostituzione della pena detentiva breve, sebbene sia stato presentato un programma di trattamento.
4.La sentenza, dunque, deve essere annullata, limitatamente al punto concernente l’applicabilità delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Co appello di RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso è rigettato nel resto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizioad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. Rig nnkAP1A·C Vnel resto.
Così deciso all’udienza del 26/09/2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente