Violazione DASPO: Quando il Divieto si Estende alle Partite Dilettantistiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12308 del 2024, ha affrontato un interessante caso di violazione DASPO, fornendo chiarimenti cruciali sull’ambito di applicazione di questa misura di prevenzione. La decisione sottolinea come il divieto possa estendersi ben oltre le partite dei campionati professionistici, includendo anche incontri di squadre dilettantistiche e giovanili. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Partecipazione alla Partita Vietata
Un individuo, già destinatario di un provvedimento di DASPO, veniva condannato per aver violato tale divieto assistendo a una partita di calcio. L’interessato decideva di ricorrere in Cassazione, sostenendo che la sua condanna fosse illegittima. La sua difesa si basava su due argomenti principali: in primo luogo, la partita in questione, disputata da una squadra giovanile (‘Juniores’), non rientrava, a suo dire, nell’ambito di applicazione del DASPO. In secondo luogo, contestava l’interpretazione data alle dichiarazioni di un carabiniere, testimone nel processo, negando di aver tentato la fuga alla vista dei militari.
L’Analisi della Corte e la portata della violazione DASPO
La Corte di Cassazione ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La valutazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica, coerente e giuridicamente ineccepibile.
Il punto centrale della decisione riguarda l’estensione del divieto. La Corte ha stabilito che il DASPO emesso nei confronti del soggetto si riferiva esplicitamente agli incontri di calcio delle squadre di una specifica cittadina, includendo anche partite amichevoli e quelle disputate da dilettanti, indipendentemente dalla loro affiliazione alla F.I.G.C. Pertanto, la partita della squadra ‘Juniores’ era senza dubbio compresa nel divieto.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di diversi punti fermi. Innanzitutto, ha evidenziato che l’ambito di applicazione del DASPO era stato definito in modo esteso ma non generico nel provvedimento originario, ricomprendendo la partita in oggetto. A supporto di ciò, ha richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10795/2019), secondo cui la natura giovanile o dilettantistica di una competizione non esclude di per sé l’operatività del divieto.
Inoltre, i giudici hanno considerato provata la consapevolezza della trasgressione da parte dell’imputato. Il suo tentativo di allontanarsi dallo stadio non appena notata la presenza dei carabinieri è stato interpretato come un chiaro segnale di coscienza della propria condotta illecita. La Corte ha anche sottolineato come il ricorrente non avesse adeguatamente contestato questa ricostruzione, omettendo di allegare al ricorso il verbale della testimonianza che, a suo dire, sarebbe stata travisata. La mancata dimostrazione del ‘travisamento della prova’ ha reso la censura generica e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’efficacia di un DASPO dipende dal tenore letterale del provvedimento che lo impone. Se il divieto è formulato in modo ampio, esso può legittimamente includere ogni tipo di manifestazione sportiva, anche quelle minori o non professionistiche. Per i destinatari di tali misure, è quindi essenziale leggere con la massima attenzione il contenuto del provvedimento per non incorrere nel reato di cui all’art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989. La decisione conferma inoltre che, nel giudizio di Cassazione, non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove, ma solo contestare vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una consistente somma alla cassa delle ammende.
Un DASPO si applica solo alle partite dei campionati professionistici?
No. La Corte ha chiarito che l’ambito di applicazione del DASPO dipende dal contenuto specifico del provvedimento. Se formulato in modo ampio, può includere anche incontri amichevoli, dilettantistici e di squadre giovanili, indipendentemente dalla loro affiliazione a federazioni ufficiali come la F.I.G.C.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Come ha valutato la Corte il comportamento dell’imputato alla vista dei carabinieri?
La Corte ha considerato il tentativo dell’imputato di allontanarsi dallo stadio alla vista dei carabinieri come un comportamento che dimostrava la sua piena consapevolezza di stare commettendo una violazione. Questo elemento ha rafforzato la tesi dell’accusa e ha contribuito a rendere infondate le doglianze del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME, condannato alle pene di l ordine al reato di cui all’art. 6, comma 2, I. n. 401/1989, deduce violazione di legge e sostanziale nonché vizio di motivazione e travisamento della prova per essere stata violazione del DASPO senza considerare che l’incontro di calcio oggetto di contestazione ricompreso nell’operatività del divieto, essendosi peraltro operata un’illegittima e suo contenuto e travisate le dichiarazioni rese dal carabiniere escusso come NOME aveva parlato di un tentativo di fuga dell’imputato dallo stadio alla vista dei milita
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità i riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e comunque disattesi c argomenti giuridici e non illogica motivazione dalla Corte territoriale, che, con arg che non prestano il fianco a censure e concernono anche la valutazione delle prove, sede non sindacabile, ha attestato che: il DASPO si riferiva, tra l’altro, anche a calcio, pure amichevoli e disputati da dilettanti, a cui partecipano le squadre Carovigno, indipendentemente da una loro affiliazione alla RAGIONE_SOCIALE; l’ambito di applic divieto, dunque, era esteso, ma non generico, e certamente ricomprendeva la part Carovigno-Real Monopoli, pur se disputata da Juniores (circostanza, questa, che se giurisprudenza di questa Corte non vale ad escludere l’operatività del divieto: cf 10795 del 06/11/2018, dep. 2019, Galimberti, Rv. 275141); l’imputato si era m consapevole della trasgressione avendo tentato di allontanarsi dallo stadio all carabinieri ed essendo stato da questi fermato (senza che, in relazione a tale cir stato nel generico ricorso efficacemente dimostrato il travisamento della prova, n stato neppure riprodotto, o allegato, il verbale della deposizione NOMEiale del m.1
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile – se che possano indurre in contrario avviso, alla luce di quanto sopra esplicitato, le contenute nella memoria difensiva depositata in vista dell’udienza – e rileva declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cass ammende, equítativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. 2.’ Cossi deciso il Z14 gennaio 2024.
7
TA