Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32391 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 23 gennaio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 12 febbraio 202 previa parziale assoluzione dell’imputato da talune delle condotte a lui ascritte, ha ridetermin in anni 1, mesi 2, giorni 15 di reclusione ed euro 13.700 di multa la pena a carico di NOME COGNOME, ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 81 cod. pen., e 6, comma sesto, della legg 401 del 1989. Fatti commessi in RAGIONE_SOCIALE tra il 18 luglio e il 3 novembre 2018.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato le deposizioni dei testi di RG., da è emerso che COGNOME, sottoposto al Daspo con provvedimento del Questore di RAGIONE_SOCIALE del 9 maggio 2017, ha omesso di presentarsi presso la competente Stazione dei CC di RAGIONE_SOCIALE San Bartolomeo in occasione di una pluralità di incontri della sua squadra di RAGIONE_SOCIALE, che erano stati adeguatament pubblicizzati, riguardando gli stessi una squadra di rilievo nazionale come il RAGIONE_SOCIALE.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perime del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo, con il quale la difesa deduce l’erronea applicazione dell’art. 6, comma 7, della legge n. 401 del 1989, in ordine all’applicazione dell’ulteriore imposizione dell’obbligo di presentazione da parte del primo giudi avendo la Corte territoriale correttamente precisato che, con il dispositivo della sentenza di pri grado, è stata data immediata esecutività soltanto al divieto di accedere ai luoghi dove s svolgono manifestazioni sportive del RAGIONE_SOCIALE, ciò in coerenza con la previsione normativa prima citata, in forza della quale il capo della sentenza non definitiva che dispone il divie accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive è immediatamente esecutivo.
Osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pen anch’esso manifestamente infondato, dovendosi considerare che la pena è stata applicata nel suo minimo edittale, con leggero scostamento per la pena pecuniaria, mentre gli aumenti per la continuazione sono stati contenuti in 12,5 giorni di reclusione ed euro 650 di multa per ciascun episodio illecito, per cui non può affermarsi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirat particolare rigore, tanto più ove si consideri che l’imputato annovera ben 6 precedenti specific il che giustifica il mancato accoglimento delle richieste di ulteriore mitigazione della pena.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11 13 giugno 2025.