Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35230 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35230 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Biancavilla il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte di appello di Catania letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO, che conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa il 10 gennaio 2023, dal locale Tribunale, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 335 cod. pen. e rideterminato la pena in 220 euro di multa.
Tre sono i motivi di ricorso, con i quali denuncia:
1.1. violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà con le dichiarazioni spontanee dell’imputato per non avere la Corte di appello tenuto
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conto delle precisazioni rese dall’imputato dirette a chiarire che il luogo in cui era custodita l’autovettura sequestrata il 27 luglio 2019 era un luogo aperto al pubblico, privo di recinzione, di libero accesso e che il veicolo era stato sottratto da ignoti. La Corte di appello ha correlato l’affermazione di responsabilità al mancato reperimento del veicolo senza considerare che anche per la condotta colposa occorre individuare la violazione della regola cautelare che ha causato la conseguenza tipica, mentre nel caso di specie il ricorrente non ha violato alcuna regola, custodendo il veicolo nel luogo indicato sin dal momento del sequestro, ritenuto idoneo dagli operanti;
1.2. violazione dell’art. 131-bis cod. pen. stante la natura non abituale del reato, lo scarso valore del veicolo, parcheggiato sulla pubblica via e il riferimento ad una certa intensità del dolo, contrastante con la riqualificazione del fatto in fattispecie colposa;
1.3. violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena, applicata in misura superiore al medio edittale, senza riduzione per le attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice con giudizio di bilanciamento con la recidiva, non applicale ai delitti colposi, con conseguente violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Infondato è il primo motivo, che si risolve nel contestare la mancata valutazione delle dichiarazioni spontanee dell’imputato, ritenute non credibili dal primo giudice e sostanzialmente ammissive dalla Corte di appello, che correttamente ha ravvisato nel comportamento dell’imputato, in mancanza di prova del concorso con l’autore della sottrazione del veicolo, la condotta colposa in luogo di quella dolosa originariamente contestata. In particolare, i giudici hanno ritenuto negligente il comportamento del ricorrente, che, lasciando incustodito il veicolo, ne aveva di fatto agevolato la sottrazione, così violando le regole di custodia del bene sequestrato, che si era impegnato ad osservare al momento di assunzione dell’incarico.
A tal proposito, va ribadito che l’oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario è costituito dall’interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti indicati.
Infondato é anche il secondo motivo, nonostante l’improprio e -contraddittorio riferimento all’intensità del dolo.
La esclusione della tenuità del fatto risulta correlata, con motivazione completa e adeguata, alle complessive circostanze del fatto, alla natura non particolarmente tenue dell’offesa ed alla non occasionalità della condotta, alla luce dei numerosi precedenti dell’imputato ed alla proclività del ricorrente a violare la legge.
Analogamente infondato è l’ultimo motivo, non essendo ravvisabile la violazione denunciata in punto di trattamento sanzionatorio.
A seguito della qualificazione del reato originariamente contestato nel meno grave reato colposo ritenuto, la Corte di appello non solo ha applicato la pena pecuniaria in luogo della pena detentiva, prevista alternativamente per il delitto colposo, dunque, una pena di specie diversa e decisamente meno grave di quella inflitta dal primo giudice, ma anche inferiore alla media edittale, considerato che la pena detentiva prevista per il reato colposo è fino a sei mesi di reclusione.
A differenza di quanto dedotto nel ricorso, non è ravvisabile neppure l’erronea applicazione della recidiva, pacificamente non applicabile ai delitti colposi, in assenza di ogni riferimento a detta aggravante sia in motivazione che nel dispositivo, e certamente applicata la riduzione di pena per le attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice, una volta escluso il giudizio di bilanciamento con la recidiva, non applicabile nel caso di specie, atteso che la pena “finale” (così in motivazione a pag. 5) rideterminata in 200 euro di multa, rimanda ad un calcolo comprensivo della riduzione di un terzo sul massimo della pena edittale fissato in 309 euro di multa.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 7 ottobre 2025