Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31956 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31956 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 25/10/1985
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa 11 aprile 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di due mesi di arresto, per il reato di cui all’art. 276, comma 3, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), commesso a Lucca il 14 agosto 2020.
Ritenuto, GLYPH innanzitutto, GLYPH che GLYPH le GLYPH verifiche GLYPH investigative GLYPH eseguite nell’immediatezza dei fatti risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di NOME COGNOME che, nel corso di un controllo di polizia, veniva fermato nel Comune di Lucca, in violazione del provvedimento emesso dal Questore di Lucca il 24 ottobre 2018.
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Firenze, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274816 – 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248192 – 01).
Ritenuto, infine, che il disvalore della condotta illecita di COGNOME, che risultava gravato da numerosi precedenti penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto di situazioni fattuali, non riscontrate per l’imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll settembre 2025.