Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25528 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
uditi i difensori dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento, e avv. NOME COGNOME che ha concluso associandosi alle conclusioni del codifensore.
Con sentenza in data 16/10/2024, la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Monza del 25/01/2021 che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati a lui contestati.
1.1 Scarnato era imputato del reato di cui all’art. 623 cod. pen., per avere impiegato a proprio profitto l’invenzione industriale brevettata relativa all’apparato e al metodo per la rigenerazione dei filtri antiparticolato usati, di cui era venuto a conoscenza quale addetto alle vendite della società RAGIONE_SOCIALE producendolo e ponendolo in vendita per proprio conto quale socio di fatto delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Era altresì imputato del reato di cui all’art. 473 cod. pen. per aver contraffatto il brevetto n. 0001403687 per invenzione industriale ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per l’apparato sopra descritto.
Il Tribunale aveva ritenuto dimostrate entrambe le condotte ma aveva riqualificato la seconda ai sensi dell’art. 517ter cod. pen. e, riconosciuta la continuazione tra gli illeciti e ritenuto piø grave il reato come sopra riqualificato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, nonchØ al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la relativa liquidazione, previa concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 25.000,00. Infine aveva
– Relatore –
Sent. n. sez. 252/2025
UP – 04/04/2025
R.G.N. 985/2025
condannato l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
La sentenza della Corte di appello di Milano del 23/02/2022 era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 13/12/2022, che aveva censurato il difetto di motivazione con riguardo al diniego di acquisizione dei documenti prodotti dalla difesa dell’imputato.
Nel giudizio di rinvio la Corte di appello di Milano aveva provveduto ad acquisire tutta la documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato e, dopo avere partitamente valutato ciascuno degli atti che la componevano, aveva ritenuto che i motivi di appello fossero infondati.
1.2 La vicenda riguardava un macchinario per la rigenerazione e la pulizia dei filtri antiparticolato dei motori diesel, inventato da NOME COGNOME, amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE presso la quale negli anni 2014-2015 aveva lavorato l’imputato come procacciatore d’affari proprio per promuovere la vendita di tale macchinario, appositamente brevettato.
Cessato il rapporto di collaborazione, COGNOME aveva costruito tramite la RAGIONE_SOCIALE, un macchinario del tutto simile a quello brevettato da COGNOME.
Secondo i giudici di merito, le differenze dovevano ritenersi irrilevanti, fatta eccezione per quelle che riguardavano la cosiddetta soffiante, ossia il componente del macchinario che garantiva gli adeguati parametri di portata e pressione del gas usato per la pulizia dei filtri. Questo elemento garantiva l’originalità e l’innovatività del macchinario.
Quello sequestrato presso la RAGIONE_SOCIALE aveva in dotazione un soffiante, le cui caratteristiche non venivano tuttavia accertate perchØ al momento del sequestro non funzionava ed era collegato ad un compressore esterno.
L’identità di tutti gli altri elementi e dei meccanismi di funzionamento faceva ritenere che l’apparecchio di RAGIONE_SOCIALE fosse pensato per funzionare anche con il soffiante delle stesse caratteristiche di quello brevettato dalla Nuova RAGIONE_SOCIALE
Trattandosi di abusiva riproduzione di un’invenzione protetta da brevetto, piuttosto che una contraffazione, la condotta originariamente qualificata ai sensi dell’art. 473 cod. pen. era stata riqualificata ai sensi dell’art. 517ter cod. pen.
PoichØ frattanto erano maturati di prescrizione dei reati contestati, la Corte di appello di Milano con la sentenza del 16/10/2024 aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per essersi estinti gli illeciti a lui contestati e aveva confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Monza con riguardo alle statuizioni civili, condannando altresì l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 946,00, oltre accessori di legge.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso avverso tale sentenza, articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen., nonchØ mancanza e manifesta illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento delle risultanze istruttorie ed in particolare della consulenza dello studio RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla sussistenza della violazione del brevetto n. NUMERO_DOCUMENTO.
La Corte di appello aveva ritenuto non decisiva in favore della tesi difensiva la suddetta relazione tecnica di parte, affermando che essa «si dilunga sulle problematiche che avevano portato all’emissione di un parere negativo nell’ambito della procedura di brevettazione avviata avanti all’Ufficio Brevetti Europeo, ma non può fare a meno di riconoscere che la
medesima procedura, per contro, si era già da tempo positivamente conclusa davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e, dunque, che l’invenzione, comunque, era stata già regolarmente brevettata (cfr. le ultime righe della pag. 5)».
La sentenza impugnata aveva tuttavia travisato i contenuti della relazione che a pagina 20 dedicava un intero paragrafo al confronto tra il brevetto oggetto del capo di imputazione e la macchina FH2 dell’imputato; sulla base della tabella riprodotta in ricorso risultava evidente che il metodo di rigenerazione dei filtri implementato dal macchinario FH2 non Ł in contraffazione del metodo rivendicato nella rivendicazione 1 del brevetto IT’687 e dell’apparato rivendicato nella rivendicazione indipendente 11 dello stesso brevetto, in quanto non ne presenta tutte le caratteristiche.
2.2 Con il secondo motivo la difesa denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., nonchØ mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato esame dello specifico motivo di cui al punto 3 dell’atto di appello ritualmente devoluto alla cognizione della Corte di cassazione e dichiarato assorbito con la sentenza di annullamento con rinvio, inerente all’errata valutazione della prova indiziaria; mancanza ed illogicità della motivazione relativamente alle differenze tra l’apparato FH2 della ditta RAGIONE_SOCIALE e il sistema con brevetto n. NUMERO_DOCUMENTO
La Corte di appello aveva ritenuto erroneamente che l’omessa acquisizione della documentazione fosse l’unica ed esclusiva ragione dell’annullamento con rinvio e aveva poi riproposto le medesime motivazioni sulla ricostruzione delle condotte, contenute nella sentenza annullata.
Tuttavia la Corte di cassazione aveva specificato che, accolta la censura in ordine all’omessa motivazione riguardo la denegata acquisizione della documentazione versata, gli altri motivi dovevano considerarsi assorbiti.
Tra questi vi era la censura del travisamento della prova perchØ i giudici di appello si erano limitati a ripercorrere il percorso argomentativo del giudice di primo grado, senza esaminare le differenze evidenziate nell’atto di appello tra i macchinari, indicate anche dal consulente del pubblico ministero e da quello dell’imputato. Nel giudizio di rinvio era stato omesso l’esame dello specifico motivo di appello che elencava tutte quelle differenze per sottolineare l’insussistenza dei connotati dell’abusiva riproduzione e la sentenza impugnata si era limitata a riportare le motivazioni della decisione di primo grado, senza dare alcuna risposta alle censure di merito.
2.3 Con il terzo motivo la difesa lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., nonchØ mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato esame dello specifico motivo di cui al punto 2 dell’atto di appello ritualmente devoluto alla cognizione della Corte di cassazione e dichiarato assorbito con la sentenza di annullamento con rinvio, in relazione al mancato espletamento della perizia ex art. 220 cod. proc. pen.
La Corte di appello affermava di avere sanato il vizio censurato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione con l’acquisizione e l’esame della documentazione e sosteneva che il vizio non riguardava la perizia sul macchinario controverso, per l’espletamento del quale aveva insistito il difensore di parte civile.
In realtà anche il rigetto della richiesta dell’espletamento della perizia era stato censurato ed anche questo motivo rientrava tra quelli assorbiti, sicchŁ anche tale questione avrebbe dovuto essere esaminata nel giudizio di rinvio.
Peraltro la sentenza impugnata, riproponendo sul punto le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, non aveva esaminato le doglianze formulate dall’apposito motivo di
appello, che aveva evidenziato il loro carattere congetturale rispetto al fatto che la macchina da periziare non fosse piø disponibile.
2.4 Con il quarto motivo la difesa censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen., nonchØ mancanza e apparenza della motivazione in relazione alla declaratoria di estinzione del reato in luogo di sentenza di assoluzione perchØ il fatto non sussiste in conseguenza dell’esame dei motivi di appello proposti.
Pur essendosi prescritti i reati, il giudice penale avrebbe dovuto confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa per valutare ai soli fini della revoca delle statuizioni civile se vi fossero comunque le condizioni per l’assoluzione.
Sia il difensore dell’imputato sia il difensore della parte civile hanno chiesto la trattazione orale.
Il difensore della parte civile, NOME COGNOME legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione sostenute dalla stessa parte civile.
In sede di discussione orale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore di parte civile ha insistito in quanto rappresentato nelle conclusioni scritte già versate in atti e ha depositato note spese.
I difensori dell’imputato hanno insistito nei motivi di ricorso, illustrandone i contenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo lamenta che la Corte territoriale, giudice del rinvio, dopo avere disposto l’acquisizione della documentazione pretermessa nel precedente giudizio di appello definito con decisione poi annullata sul punto dalla Suprema Corte, ha preso in esame la consulenza di parte dell’imputato e ne ha travisato le risultanze con motivazione illogica, ritenendo sussistente la violazione del brevetto n. NUMERO_DOCUMENTO.
La censura si appunta sul fatto che il giudice di merito del rinvio non aveva preso in esame i contenuti della consulenza RAGIONE_SOCIALE ma si era limitato ad affermare che essa aveva dovuto riconoscere che l’invenzione era già regolarmente brevettata in Italia.
Il motivo Ł infondato perchØ non vi Ł alcun travisamento della prova nØ motivazione apparente o illogica.
Sul tema delle differenze tra la macchina brevettata e la macchina riconducibile a COGNOME, già il giudice di primo grado aveva ampiamente motivato sulla base delle differenze segnalate dal consulente del pubblico ministero, ing. COGNOME che aveva concluso che non poteva ravvisarsi una contraffazione del brevetto.
Pur avendo rilevato queste differenze, il giudice di primo grado aveva motivatamente concluso che le rivendicazioni di apparato, quelle inerenti alla sua struttura, erano del tutto simili e facevano ritenere sul piano indiziario che la soffiante non rinvenuta, e quindi non funzionante, avrebbe potuto funzionare allo stesso modo perchØ l’apparato era predisposto in modo sovrapponibile a quello brevettato.
Il ricorrente ripropone all’interno del ricorso la schematica partizione – in forma di tabella – delle caratteristiche dei due macchinari in un confronto tecnico-scientifico, che dava conto del fatto che il macchinario FH2, quello posto in vendita dall’imputato, non era in contraffazione con le rivendicazioni 1 e 11 del brevetto IT’687.
Orbene, va precisato che in sede di giudizio di legittimità il sindacato sulla valutazione del giudice di merito riguardo al contenuto di una consulenza tecnica Ł assai limitato.
Com’Ł noto, «il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non Ł tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo» (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, COGNOME, Rv. 279062 – 01)
Ciò vale tanto piø nel presente giudizio, ove altra consulenza tecnica su profili analoghi già era stata presa in esame dal giudice di primo grado e il giudice di appello ha mostrato di condividere la valutazione che ne aveva fatto il giudice di primo grado.
E infatti «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicchØ debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935).
La sentenza impugnata deve essere sottoposta al vaglio di legittimità, tenendo inoltre in conto che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell’appello può motivare per relazione se l’impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, Ł affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie» (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278611 – 01)
Orbene il fatto che il giudice del rinvio non abbia considerato determinanti le differenze rinvenute e documentate nella consulenza di parte RAGIONE_SOCIALE Ł del tutto coerente con la complessiva tessitura argomentativa della decisione impugnata, la quale richiama e condivide le risultanze compiutamente valutate dal giudice di primo grado in ordine alle innegabili similitudini tra i due macchinari e alla possibilità che quello realizzato dall’imputato potesse funzionare anche con il soffiante e nelle modalità innovative del macchinario brevettato da COGNOME
Inoltre il giudice del rinvio ha evidenziato che il macchinario controverso era stato rinvenuto in seguito a perquisizione ma era stato trovato privo della soffiante in dotazione e funzionante solo grazie ad un compressore collegato esternamente.
Come ha annotato il giudice di primo grado, gli operanti non avevano poi verificato che tipo di soffiante fosse quella che veniva offerta con il prodotto e in particolare se essa interveniva già nella fase del lavaggio o in quella successiva di asciugatura.
Al momento della perquisizione sul posto venne rappresentato al consulente del pubblico ministero che vi era stato un guasto e che per questo l’apparecchio era stato collegato al compressore esterno.
SicchŁ la verifica di tutti gli altri elementi precedentemente acquisiti e valutati come gravemente indizianti anche dal giudice di primo grado in ordine all’avvenuta contraffazione (il precedente comportamento di COGNOME quale procacciatore di affari, interessato al nuovo macchinario, la successiva cessazione del rapporto di collaborazione, l’avvio in autonomia di un’attività di vendita di un proprio analogo prodotto, le informazioni ricevute da COGNOME in
ordine all’acquisto da parte di suoi potenziali di un apparato per il quale si garantiva prestazioni simili) non potevano avere immediata e tecnica conferma.
Tuttavia erano emersi altri elementi che facevano ritenere ben possibile l’applicazione della soffiante su quel macchinario per giungere al medesimo funzionamento del macchinario imitato.
Inoltre i giudici del rinvio, oltre a richiamare il fatto che l’indisponibilità del macchinario sequestrato, frattanto da tempo dissequestrato, avevano sottolineato che anche tutta la documentazione relativa al macchinario controverso e per il quale erano intervenute decisioni in sede civile da parte del competente Tribunale delle imprese in realtà riguardava apparato diverso da quello oggetto del procedimento penale.
Non vi Ł pertanto travisamento nØ trascuratezza nella motivazione perchØ sulle differenze i giudici del rinvio si sono pronunciati e le hanno ritenute del tutto secondarie con percorso logico argomentativo immune da vizi e insindacabile perchØ attinente esclusivamente al merito.
E d’altronde il travisamento della prova a fronte dell’avvenuto apprezzamento di un apporto probatorio di tipo tecnico sussiste solo nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di “evidente incontestabilità’ (Sez. 1, n. 47252 del 17/11/2011, COGNOME, Rv. 251404 – 01).
D’altronde la difesa, poggiando le sue critiche solo sul dato tecnico, omette di confrontarsi con la piø complessa motivazione risultante dall’integrazione delle due decisioni di merito, così violando uno dei canoni cui il ricorso per cassazione deve attenersi e riferibile al requisito della specificità, dovendosi ribadire che «il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sŁ, ma va posto in relazione agli altri. Pertanto la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito» (Sez. 5, Sentenza n. 8411 del 21/05/1992, COGNOME e altri, Rv. 191487 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 4491 del 17/10/2012, PG in proc. Spezzacatena e altri).
Le considerazioni sopra esposte valgono a dare conto dell’infondatezza anche del secondo motivo, nel quale si lamenta che il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto degli altri motivi di doglianza, dichiarati assorbiti dalla Cassazione con l’annullamento della precedente sentenza per l’omessa acquisizione dei documenti, ma che comunque non erano preclusi e dovevano essere oggetto di specifica valutazione.
La doglianza insomma deduce che la sentenza del giudice di rinvio si sarebbe limitata a dare atto dell’irrilevanza della documentazione acquisita senza riesaminare tutti le altre questioni dedotte con i motivi assorbiti.
Orbene vero Ł che «in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l’assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l’esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo)». (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019,
COGNOME, Rv. 277438 – 01).
Ma, come si Ł sopra rilevato, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la documentazione alla luce di una complessiva rivalutazione, condividendo sì la ricostruzione del giudice di primo piano, ma anche evidenziando che tanto le risultanze emergenti dalle nuove acquisizioni in grado di appello tanto le notazioni tecniche del consulente del pubblico ministero, già vagliate dal Tribunale e nuovamente riproposte nel ricorso odierno, non potevano esaurire il quadro probatorio.
La critica difensiva si appunta poi sull’inferenza con la quale i giudici di merito avrebbero ipotizzato l’esistenza di una soffiante sulla macchina dell’imputato con le stesse caratteristiche del congegno brevettato.
Tuttavia questa doglianza, che peraltro comunque poggia sempre ed esclusivamente sui contenuti delle consulenze tecniche, non si confronta con il ben piø articolato ragionamento probatorio dei giudici di merito che giungono a tale conclusione non per mera acrobatica operazione logica, ma, come sopra si Ł già sottolineato, alla luce di una sinergica valutazione delle risultanze investigative (il rinvenimento della macchina asseritamente non funzionante, ma che avrebbe potuto funzionare con la soffiante; il mancato rinvenimento della soffiante; la compatibilità del congegno rinvenuto con la soffiante imitata; le notizie apprese da COGNOME e mai smentite dall’istruttoria sull’attività avviata da COGNOME, subito dopo avere interrotto il rapporto di collaborazione, producendo e ponendo in vendita un congegno che i clienti ritrovavano del tutto analogo a quello offerto da COGNOME).
Pertanto, il vizio denunciato con il secondo motivo di ricorso può essere certamente ritenuto insussistente.
Inammissibile Ł il terzo motivo che si duole del fatto che i giudici di rinvio non hanno disposto perizia.
Va rilevato che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio, seguito dalla Corte territoriale, giustifica la decisione contraria alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, sul rilievo che nel giudizio d’appello essa costituisce un istituto eccezionale, fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del primo grado, sicchØ l’esercizio del potere del giudice di disporre la rinnovazione soggiace alla condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820).
Da ciò deriva che la rinnovazione del dibattimento in appello costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice dell’impugnazione, il cui giudizio al riguardo Ł sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato.
E difatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-01; sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373-01; sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Rv. 237689-01).
In particolare «il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01).
Orbene i giudici di rinvio non solo hanno mostrato con il loro argomentare la non decisività di un ulteriore accertamento peritale per dirimere le questioni controverse, ma hanno individuato una ragione troncante per affermare la superfluità della perizia nella circostanza dell’indisponibilità del congegno con il quale effettuare la comparazione, diverso da quello oggetto della consulente tecnica d’ufficio svoltasi dinanzi al Tribunale delle imprese e non piø reperibile perchØ restituito all’avente diritto dopo il sequestro.
Da quanto sin qui argomentato deriva anche l’inammissibilità del quarto motivo che, senza confrontarsi con il contenuto della motivazione e semplicemente asserendo che sulla base delle addotte ragioni difensive, nonostante l’intervenuta prescrizione, l’imputato doveva essere assolto nel merito, intravede una violazione della regola di giudizio per la quale «nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma Ł comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito» (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01).
La disamina sin qui svolta mostra come invece la motivazione della sentenza si sia ampiamente fatta carico a valutare i motivi di appello e le prove addotte dalle parti, pur dovendo procedere alla dichiarazione di estinzione del reato.
Il ricorso, che risulta complessivamente infondato, deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita in questo giudizio, che si liquidano nella misura di euro 1.844,00, oltre accessori di legge
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, legale rappresentante pro tempore della “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 04/04/2025
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME