Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21128 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21128 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOTRICELLO il 25/07/1965
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOMECOGNOME letta la memoria depositata dalla parte civile “RAGIONE_SOCIALE nome e numeri contro le RAGIONE_SOCIALE” con relativa nota spese;
ritenuto che la procura speciale allegata all’atto di impugnazione non presenta i requisiti previsti dall’art. 122 cod. proc. pen. mancando l’espresso riferimento al procedimento per il quale è stata rilasciata;
–rite n u to, n 1 anche a volere prescindere da tale profilo, il ricorso è comunque inammissibile.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione degli artt. 192, 125, 546 cod. proc. pen., 644 cod. pen. e art. 7 legge n. 203 del 1991 in relazione al giudizio di responsabilità e alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso, sono indeducibili e comunque manifestamente infondati.
Va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilità dell doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-04, in motivazione).
La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l’aspetto del vizio motivazionale che in questa sede è chiaramente insussistente, alla luce delle ampie argomentazioni, prive di illogicità, sviluppate alle pagine 5 e 7 della sentenza impugnata facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del giudizio di responsabilità e della sussistenza dell’aggravante
Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione degli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., è indeducibile in quanto reiterativo della medesima doglianza proposta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale a pagina 7 della sentenza impugnata con specifico riferimento agli indici
sottesi al riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati per nnedesimezza del disegno criminoso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto che nulla va liquidato, a titolo di rifusione delle spese e di onorari,
in favore della parte civile le cui conclusioni scritte non hanno apportato un apprezzabile contributo mancando la prospettazione di concreti argomenti diretti
a contrastare l’iniziativa dell’imputato per la tutela dei propri interessi e limitando ad affermare la correttezza della sentenza impugnata, nonché la sussistenza di
rapporto causale tra il reato ed il danno subito (cfr. Sez. U, n. 5466 del
28/01/2004, COGNOME, Rv. 226716; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, COGNOME Rv.
265974; Sez. 2, n. 38713 del 06/06/2014, COGNOME, Rv. 260520 e, in motivazione, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta l’istanza di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di parte civile. Così deciso, il 15 aprile 2025
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Il Presidente
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