Violazione Arresti Domiciliari: Quando il Silenzio Costa Caro
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha affrontato un caso di violazione arresti domiciliari, stabilendo un principio importante sulla valutazione delle prove e sull’ammissibilità dei ricorsi. La vicenda riguarda un individuo che, trovandosi agli arresti domiciliari, non ha risposto al campanello durante un controllo delle forze dell’ordine. Questa omissione è stata sufficiente per i giudici di merito a ritenerlo responsabile, una decisione ora confermata dalla Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per la sua genericità.
Il Caso in Analisi: Controllo di Routine e Mancata Risposta
I fatti alla base della decisione sono semplici ma significativi. Un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, era obbligato a rimanere nella sua abitazione. Durante un controllo di routine, un carabiniere si è recato presso l’indirizzo indicato e ha suonato il campanello. Nonostante il campanello fosse perfettamente funzionante, nessuno ha risposto alla chiamata. Questo episodio ha dato origine al procedimento penale per evasione.
L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la valutazione della sua responsabilità e l’applicazione della pena, sostenendo che non vi fossero prove concrete della sua assenza.
L’Analisi della Corte e la Violazione Arresti Domiciliari
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giudicandoli infondati e generici. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni della difesa si basassero su dati non dimostrati e non riuscissero a evidenziare alcuna ‘manifesta illogicità’ nel ragionamento dei giudici di merito.
La Forza delle Massime di Comune Esperienza
Il punto cruciale della decisione risiede nel valore probatorio attribuito a una ‘massima di comune esperienza’. La Corte ha ritenuto del tutto logico e pertinente che, se un agente di polizia suona un campanello funzionante presso l’abitazione di una persona agli arresti domiciliari e non ottiene risposta, si possa ragionevolmente presumere che la persona non sia in casa, integrando così la violazione arresti domiciliari.
Genericità degli Altri Motivi di Ricorso
Oltre alla questione principale della responsabilità, la Cassazione ha liquidato come ‘del tutto generiche’ anche le doglianze relative alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente non ha fornito elementi specifici in grado di mettere in discussione le valutazioni operate dalla Corte d’Appello, limitandosi a una critica superficiale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su un principio di logica e di economia processuale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha ritenuto che i motivi addotti fossero privi della specificità richiesta dalla legge, limitandosi a riproporre questioni di fatto già adeguatamente valutate nei gradi di merito. L’argomentazione dei giudici di merito, basata sulla massima di esperienza (campanello funzionante, nessuna risposta = assenza), è stata considerata logica e non censurabile in sede di legittimità. Pertanto, la condanna per la violazione degli obblighi imposti dagli arresti domiciliari è stata implicitamente confermata.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per essere ammissibile, deve evidenziare vizi logici o violazioni di legge precise e concrete. In questo caso, la semplice mancata risposta al campanello durante un controllo è stata ritenuta, secondo una logica di comune esperienza, una prova sufficiente della violazione arresti domiciliari. La decisione finale ha quindi comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti del tutto generici, basati su dati indimostrati e incapaci di evidenziare manifeste illogicità nell’argomentazione dei giudici di merito.
Quale prova è stata considerata sufficiente per confermare la violazione degli arresti domiciliari?
La prova considerata sufficiente si basa su una massima di comune esperienza: il fatto che un carabiniere abbia suonato un campanello perfettamente funzionante presso l’abitazione dell’imputato, senza ottenere alcuna risposta, è stato ritenuto un elemento idoneo a dimostrare la sua assenza e quindi la violazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41388 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41388 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dai Presidente NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che il primo e il terzo motivo del ricorso di COGNOME, nel contestare la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc pen. in relazione alla responsabilità dell’imputato adducono dati indimostrati e non evidenzia manifeste illogicità nell’argomentazione dei Giudici di merito, fondata invece su pertinenti massime di comune esperienza (un carabiniere attivò la suoneria, perfettamente funzionante, dell’abitazione in cui l’imputato doveva stare agli arresti domiciliari, ma non ottenne risposta);
ritenuto che del tutto generiche risultano le deduzioni relative alla quantificazione della pena e al disconoscimento della particolare tenuità del fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025