Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23399 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23399 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 16-10-2023 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 ottobre 2023, il Tribunale del Riesame di Torino rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME, indagato del reato ex art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, avver t o l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Novara il 26 luglio 2023, con la quale era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, a seguito della segnalata violazione del regime detentivo domestico.
Avverso l’ordinanza del Tribunale piemontese, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta la motivazione con cui i giudici cautelari hanno respinto la richiesta di ripristino degli arresti domiciliari, non potendosi esprimere un giudizio di lieve entità della violazione posta a fondamento dell’aggravamento della misura, non essendo stato considerato che l’ultima condotta per cui COGNOME è stato condannato risale a un anno e mezzo prima e che la mera presenza dell’indagato nel negozio della compagna non è di per sé motivo per formulare una prognosi di ricaduta nel reato da parte del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che non è controversa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (l’imputato è stato condannato in primo grado alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e non vi sono censure in punto di gravità indiziaria), deve rilevarsi che la valutazione del Tribunale del Riesame in tema di persistente attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di massimo rigore non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
In maniera non illogica, infatti, i giudici dell’impugnazione cautelare hanno ritenuto legittimo l’aggravamento del regime detentivo operato dal GRAGIONE_SOCIALEP., osservando che la violazione accertata non poteva essere considerata lieve.
COGNOME, infatti, è stato sorpreso il 5 luglio 2023 dai C.C. di Cesano Maderno presso il negozio di parrucchiera della moglie, una prima volta la mattina alle 11 e una seconda volta il pomeriggio alle 16.25, in tal caso in compagnia di un altro soggetto, tale NOME COGNOME, per cui le violazioni accertate, in quanto ripetute, sono state ritenute ragionevolmente idonee a incrinare il rapporto di fiducia su cui si deve fondare la misura domiciliare, soprattutto in ragione del fatto che, dopo il controllo della mattina, il ricorrente non ha esitato a violare la misura anche il pomeriggio, evidentemente ritenendo improbabile un secondo controllo
nell’arco della medesima giornata, incontrando in tal caso anche un suo amico, ciò a riprova di una marcata insofferenza al rispetto delle regole. Di qui la necessità di ripristinare la misura di massimo rigore, e ciò anche alla luce dei precedenti specifici a carico dell’imputato, oltre che della gravità dei fatt per cui si procede, consistiti in numerosi episodi di spaccio protrattisi nel tempo e con modalità organizzate, oltre che talora anche violente.
Orbene, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l’accoglimento delle censure difensive, che invero sollecitano differenti valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di Bakoute deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 06/02/2024