Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1764 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1764 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il 24/04/1968
avverso l’ordinanza del 16/08/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME letta la memoria di replica del difensore che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l’appello cautelare, ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., proposto da NOME NOME, avverso l’ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 276 comma 1 ter cod.proc.pen., ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 -73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo, due motivi di ricorso.
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179, 293 comma 3 e 294 cod.proc.pen., art. 24 e 111 Cost. e vizio di motivazione.
Violazione di legge, nullità prevista dall’art. 178 cod.proc.pen. stante l’omesso deposito in cancellaria e trasmissione al riesame, della nota del 29 maggio 2024 del Commissariato di PS Scalo Romano, che il G.I.P. avrebbe richiamato nel provvedimento impugnato. Violazione del diritto di difesa non avendo potuto, il difensore visionare ed estrarre copia del suddetto documento.
Vizio di motivazione nella parte in cui il tribunale avrebbe ritenuto irrilevante la conoscenza da parte della difesa di tali atti stante il richiamo che lo stesso Giudice avrebbe fatto alla richiamata nota del Commissariato di PS.
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’erronea applicazione dell’art. 276 cod.proc.pen. e al vizio di motivazione in punto violazione della prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione, violazione ritenuta dimostrata sulla scorta dell’annotazione di PS del 17 giugno 2024, redatta dagli agenti di Polizia Municipale del Comune di Rozzano che rappresentavano di aver notato, la notte precedente, il ricorrente che transitava in bicicletta sulla pubblica via.
Il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestante infondato.
Va premesso che al ricorrente è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, nell’ambito del procedimento che lo vede imputato per il reato di cui all’art. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in sostituzione di quella degli arresti domiciliari per la trasgressione agli obblighi, ai sensi dell’art. 276 comma 1 ter cod.proc.pen., e che l’attuale previsione di cui all’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 47 del 2015, nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, salvo che il fatto sia di lieve entità, ha attribuito al giudice un pote discrezionale, che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione, al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l’inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018,COGNOME, Rv. 275260).
Ciò posto, i motivi di ricorso (primo, secondo e terzo) che denunciano la violazione di legge processuale e la lesione del diritto di difesa conseguente all’omesso deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 293 cod.proc.pen. e all’omessa trasmissione della nota del 29 maggio 2024, al tribunale del riesame, sono manifestamente infondati.
Risulta, pacificamente, dalla lettura del provvedimento impugnato e ancor prima del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, emesso
ai sensi dell’art. 276 cod.proc.pen., e allegato dalla stessa difesa, che il Giudice ha fondato la decisione della sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura della custodia in carcere, in ragione della trasgressione all’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione, previsto dalla misura di cui all’art. 284 cod.proc.pen., trasgressione accertata in data 16 giugno 2024, allorchè agenti della Polizia Municipale del Comune di Rozzano avevano visto il ricorrente transitare in biciletta, a breve distanza da loro, nel Comune di Rozzano alla INDIRIZZO da cui la corretta affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata dell’irrilevanza della mancata trasmissione di una nota del 29 maggio 2024, e dell’insussistenza di profili di nullità e di più di lesione de diritto di difesa. Peraltro, osserva, il Collegio, che risulta incomprensibile la censura stessa là dove lamenta la mancata trasmissione e valutazione di una comunicazione della PG del 29 maggio 2024, dalla quale risulta che il ricorrente si era già in passato allontanato dalla sua abitazione.
Sotto altro e più pertinente rilievo, si osserva che l’art. 309 comma 5 cod.proc.pen. prescrive che al tribunale del riesame debbono essere trasmessi gli atti su cui si fonda la misura e quelli favorevoli e, quanto al caso in esame, non è in discussione che l’annotazione di PG del 17 giugno 2024, su cui è stata fondata le decisione di aggravamento, sia stata depositata e trasmessa al Tribunale del riesame, si da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, dovendosi, peraltro, escludersi che la nota del 29 maggio 2024, non trasmessa, possa essere ritenuta elemento favorevole.
Né ricorre la lesione del diritto di difesa sotto il profilo della mancata facoltà pe difensore dì estrarre copia, ai sensi dell’art. 293 cod.proc.pen., degli atti presentat unitamente alla richiesta di applicazione della misura, non risultando che al ricorrente sia stato inibito l’esercizio di tale diritto mediante rifiuto opposto in cancelleria, in un conte nel quale, come si legge nel provvedimento impugnato, il contenuto della nota del 29 maggio 2024 era riassunto nella nota del 17 giugno 2024 su cui è stato fondato l’aggravamento della misura (cfr. pag. 7).
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e anche diretto a richiedere una diversa ricostruzione del fatto.
Con motivazione congrua e aderente al dato processuale, l’ordinanza impugnata ha disatteso la censura difensiva che si appuntava sul riconoscimento del ricorrente. L’ordinanza impugnata ha rilevato che gli agenti avevano riconosciuto senza ombra di dubbio il COGNOME che transitava in biciletta in INDIRIZZO che il riconoscimento era pienamente attendibile in ragione del fatto che il COGNOME era transitato a breve distanza dalla pattuglia, e sia perché gli operanti lo avevano già indentificato in precedenti occasioni. Si tratta di una motivazione immune da rilievi di illogicità manifesta e comunque inammissibile là dove tende a chiedere una rivalutazione del fatto.
Infine, mette conto rilevare il Collegio, che non è censurato il giudizio di gravità dell violazione all’obbligo di allontanamento, sicchè l’ordinanza impugnata che, ai sensi
dell’art. 276 comma 1 ter cod.proc.pen., ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disponendo quella della custodia in carcere è sotto tutti i profili giuridicamente corretta.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amnnende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 26/11/2024