Violazione Arresti Domiciliari: Aggressione del Convivente Giustifica l’Allontanamento?
La violazione arresti domiciliari rappresenta una delle infrazioni più delicate nell’ambito delle misure cautelari, poiché mette in discussione l’affidabilità del soggetto e può comportare un immediato aggravamento della sua condizione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un uomo che, allontanatosi dal proprio domicilio, ha invocato come giustificazione un’aggressione subita dalla convivente. La decisione dei giudici offre spunti fondamentali per comprendere quali sono i limiti di una simile giustificazione e quale onere probatorio grava su chi si trova in questa difficile situazione.
I Fatti alla base della Decisione
Il caso riguarda un individuo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. A seguito di un suo allontanamento dall’abitazione, la misura veniva aggravata con la custodia in carcere. L’interessato proponeva ricorso, sostenendo che l’allontanamento non fosse un atto di volontaria trasgressione, ma una necessità impellente, causata da un’aggressione fisica da parte della moglie convivente. A sostegno della sua tesi, evidenziava di essere stato lui stesso a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e che l’episodio era documentato da una successiva comunicazione di notizia di reato. Tuttavia, sia il Tribunale per le Indagini Preliminari che, in sede di appello, il Tribunale di Venezia rigettavano la sua richiesta di ripristinare gli arresti domiciliari, ritenendo la violazione grave e l’indagato inaffidabile.
La Tesi Difensiva sulla violazione arresti domiciliari
Il difensore ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, si contestava la valutazione di grave colpevolezza della violazione delle prescrizioni. La difesa ha sottolineato che non era stata adeguatamente considerata la situazione di emergenza che aveva costretto il ricorrente ad allontanarsi. L’aggressione subita dalla convivente, secondo la tesi difensiva, avrebbe dovuto essere considerata una causa di giustificazione sufficiente a escludere la volontarietà della trasgressione, specialmente alla luce del fatto che era stato lo stesso ricorrente a contattare le autorità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Sebbene abbia definito ‘incongruo’ il richiamo dei giudici di merito a una precedente valutazione di inadeguatezza della misura domiciliare, ha confermato la correttezza della decisione nel merito.
La Gravità della Violazione e l’Inaffidabilità
Il punto centrale della decisione della Suprema Corte è la gravità intrinseca della violazione arresti domiciliari. L’allontanamento dal luogo di detenzione, anche se per un breve periodo, interrompe il controllo dell’autorità giudiziaria e mina il rapporto di fiducia che è alla base della concessione di una misura meno afflittiva del carcere. Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto corretto il giudizio di ‘inaffidabilità’ del ricorrente, che con il suo comportamento aveva dimostrato di non essere in grado di rispettare le prescrizioni imposte.
L’Onere della Prova della Giustificazione
La Corte ha inoltre chiarito un principio fondamentale: non basta affermare di aver agito in una situazione di emergenza. La giustificazione addotta dal ricorrente – l’aggressione da parte della convivente – è stata considerata una ‘generica deduzione in fatto’, priva di un adeguato riscontro probatorio. Secondo la Cassazione, per giustificare l’allontanamento, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova dell’ ‘assoluta impossibilità della ulteriore convivenza’. In altre parole, non era sufficiente dimostrare l’esistenza di un conflitto domestico, ma era necessario provare che rimanere in casa avrebbe comportato un pericolo concreto e inevitabile, tale da rendere l’allontanamento l’unica opzione possibile.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Sentenza
La sentenza in esame ribadisce la severità con cui l’ordinamento giuridico valuta la violazione arresti domiciliari. Essa stabilisce che le cause di giustificazione, come lo stato di necessità derivante da un conflitto domestico, devono essere provate in modo rigoroso. Non è sufficiente la mera allegazione di un evento, ma è indispensabile dimostrare che la situazione era talmente grave da rendere impossibile la permanenza nel domicilio. Questa pronuncia serve da monito: la concessione degli arresti domiciliari si basa su un patto di fiducia con la giustizia, la cui rottura, se non supportata da prove inoppugnabili di una reale necessità, porta quasi inevitabilmente al ritorno in carcere.
Un litigio con il convivente può giustificare la violazione degli arresti domiciliari?
No, secondo la sentenza non è sufficiente. È necessario fornire la prova di una situazione di ‘assoluta impossibilità’ a proseguire la convivenza, che renda l’allontanamento l’unica alternativa per salvaguardare la propria incolumità.
Cosa deve dimostrare chi si allontana dagli arresti domiciliari per una presunta emergenza?
Deve fornire prove concrete e non generiche che dimostrino che la permanenza nell’abitazione era assolutamente impossibile. La semplice affermazione di un’aggressione o di un’emergenza, senza riscontri oggettivi, non viene considerata sufficiente dalla Corte.
La Cassazione ha considerato rilevante il fatto che l’indagato avesse chiamato lui stesso le forze dell’ordine?
Sebbene il fatto sia stato menzionato nel ricorso, la Corte non lo ha ritenuto decisivo per giustificare la violazione. La motivazione si è concentrata sulla gravità dell’allontanamento e sulla mancanza di prova dell’impossibilità di restare in casa, giudicando il comportamento del ricorrente come indice di inaffidabilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38557 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38557 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la ordinanza emessa il 28.04.2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione della custodia in carcere applicata al predetto in data 15.04.2025 con gli arresti domiciliari.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con unico motivo manifesta illogicità della motivazione in quanto è stato valorizzato – nonostante il giudicato cautelare sulla originaria misura autocustodiale – il giudizio di insufficienza di tale misura successivamente espressa dal precedente Tribunale del riesame, oltrechè quanto posto a base di una precedente provvedimento cautelare a carico dello stesso ricorrente, in relazione ad una associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 in cui era coinvolto con l’attuale coimputato COGNOME. Inoltre, illogica e irragionevole è la valutazione di severa gravità della violazione delle prescrizioni da parte del ricorrente, che non considera l’emergenza secondo la quale il suo allontanamento dal domicilio era stato conseguenza della aggressione portatagli dalla moglie convivente, risultante dalla comunicazione di notizia di reato del 14.04.2025, dalla quale risulta – altresì – che, la sera del 11.4.2025, fu lo stesso COGNOME a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.
In assenza di istanza di trattazione orale il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
Invero, ancorchè incongruo il richiamo al giudizio di inadeguatezza della originaria misura autocustodiale espresso in occasione del giudizio di riesame, rispetto alla conferma della originaria misura autocustodiale, incensurabile è la valutata gravità della violazione della misura autocustodiale – che aveva dato luogo all’aggravamento della misura, non impugnato dal ricorrente – e il conseguente giudizio di inaffidabilità del ricorrente, tenuto conto della generica deduzione in fatto delle ragioni che avrebbero spinto il predetto all’allontanamento dalla abitazione in cui era ristretto, ritenuto privo di riscontro dalla ordinanz
impugnata e – comunque – in assenza di prova della assoluta impossibilità della ulteriore convivenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 05/11/2025.