Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12032 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME n. a Messina il 18/7/1991
avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina in data 21/11/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 6 cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Messina accoglieva l’appello del Procuratore Generale di Messina avverso il provvedimento con il quale la Corte territoriale aveva rigettato l’istanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari nei confronti d
NOME COGNOME disponendo nei suoi riguardi la misura della custodia inframuraria in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata ascrittogli in rubrica.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 il vizio di motivazione per travisamento dei fatti. Il difensore, dopo aver ripercorso vicende cautelari del Clemente, sostiene che l’uso improprio del social Instagram con pubblicazione di un video realizzato la mattina del 4 ottobre 2024, allorché il prevenuto si stava recando sul posto di lavoro, non si presta ad integrare una condotta di evasione in quanto l’allontanamento dagli arresti dorniciliari era autorizzato e il tragitto seguito coerente con le prescrizioni date mentre non esistono evidenze di sorta a sostegno della tesi del P.g. intesa a collocare l’episodio la sera precedente. Aggiunge che risulta incongrua la valutazione dell’ordinanza impugnata secondo cui la condotta d’evasione sussisterebbe comunque con riguardo all’orario in cui l’imputato era autorizzato ad allontanarsi, affermazione che non tiene conto dei tempi di percorrenza tra l’abitazione e il luogo di lavoro e delle attività preliminari allo svolgimento dell’attività. Segnala, inoltre, che le ult violazioni valorizzate dal Tribunale cautelare, oltre ad esulare dalla contestazione, hanno trovato tutte plausibile giustificazione da parte del prevenuto e contesta, in ogni caso, l mancata qualificazione della ritenuta evasione alla stregua di un fatto di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da considerazioni di puro merito e tendente ad una rilettura delle emergenze poste a fondamento del disposto aggravamento del regime cautelare, preclusa in questa sede a fronte di una motivazione priva di aporie e frizioni logiche. L’ordinanza impugnata ha espressamente confutato i rilievi in questa sede riproposti e, in particolare, con riguardo alla condotta d’evasione, rilevante ex art. 276 comma 1 ter, cod.proc.pen., ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali, anche collocando la registrazione del video la mattina del 4 ottobre 2024, permarrebbe la violazione delle prescrizioni afferenti la misura autodetentiva, avuto riguardo ai contenuti dell’autorizzazione e al tempo e ai luoghi rappresentati nel documento pubblicato.
1.1 I giudici della cautela hanno, inoltre, congruamente argomentato l’impossibilità di qualificare la violazione come di lieve entità, segnalando la sistematica strumentalizzazione da parte del Clemente dell’autorizzazione concessagli, richiamando all’uopo i contenuti di una conversazione intercorsa con un operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, ed evidenziando, altresì, le plurime violazioni del divieto d comunicazione con terzi, esitate anche nella formulazione di minacce all’indirizzo della p.o., diffusamente richiamate al fine di illustrare la persistente elusione del provvedimento custodiale.
Con detti argomenti il difensore non si rapporta in termini puntuali, limitan esprimere un generico dissenso rispetto alle valutazioni effettuate dal Tribunale cautel tal via incorrendo nella radicale genericità ed aspecificità dell’impugnazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dic inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente