Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33643 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Sant’Elpidio a Mare il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/02/2024 del Tribunale di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del
ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ancona, Sezione per il riesame, con ordinanza del 27/2/2024, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza con la quale la Corte di Appello di Ancona, rilevata la violazione della misura degli arresti domiciliari in esecuzione, ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME NOME, imputato come in atti del reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Lgs 159 del 2011.
Dalla data dell’arresto a NOME COGNOME, imputato del reato indicato nel processo ora pendente avanti la Corte di appello, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’autorizzazione a recarsi al SERD di Porto Sant’Elpidio due volte a settimana (nei giorni di mercoledì e sabato mattina dalle
ore 7,30 alle ore 13,00) e di allontanarsi dalla propria abitazione per intervalli d due ore ogni volta e con la possibilità di muoversi nel Comune di residenza di Montegranaro.
Il giorno 31 gennaio 2024, un mercoledì, l’autorità preposta al controllo, ricevuta la segnalazione della mancata presentazione al SERD, ha verificato che l’imputato era a RAGIONE_SOCIALE alle ore 10,15 con il proprio compagno.
La Corte di appello, rilevata la violazione ha disposto la sostituzione della misura con quella della custodia in carcere.
Il Tribunale del riesame, ritenuti infondati i motivi di appello nei quali s evidenziava che la violazione commessa era di lieve entità, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata considerazione degli elementi emersi (l’essere uscito nel giorno e nelle ore stabilite ed avere di fatto violato solo il percorso per andare a SERD all’esclusivo fine di recarsi alla RAGIONE_SOCIALE per prendere il pacco alimentare) dai quali risulterebbe evidente che la violazione è qualificabile come fatto di lieve entità.
In data 26 aprile 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 8 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l’AVV_NOTAIO, ulteriormente evidenziato che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare quanto emerso dagli atti in ordine alla reale entità della violazione, insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nell’unico motivo di ricorso e nella memoria depositata la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata considerazione degli elementi emersi dai quali risulterebbe evidente che la violazione è qualificabile come fatto di lieve entità e che, pertanto, non avrebbe dovuto essere disposto l’aggravamento della misura in atto.
La doglianza è fondata.
2.1. L’art. 276 cod. proc. pen. stabilisce quali sono i provvedimenti che il giudice può ovvero è tenuto ad assumere nel caso in cui la persona nei cui confronti è applicata una misura cautelare violi le prescrizioni imposte.
Il primo comma della norma prevede l’ipotesi generale in cui la violazione riguarda una qualunque delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare.
In tale situazione la norma attribuisce al giudice il potere di disporre la sostituzione della misura o il cumulo di questa con una più grave imponendogli di effettuare una valutazione complessiva che deve tenere conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione, e deve essere esposta nella motivazione del provvedimento.
Il comma 1 ter, invece, in deroga di quanto in precedenza indicato, si riferisce allo specifico caso in cui la trasgressione riguardi le prescrizioni deg arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione da altro luogo di provata dimora o, comunque, la manomissione degli strumenti elettronici di controllo.
In questa situazione la prospettiva è diversa rispetto alla disciplina contenuta nel primo comma.
La revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, infatti, è indicata come la conseguenza normale e nella sostanza obbligata della violazione, tanto che la norma utilizza il termine “dispone”. Laddove il mantenimento della misura meno afflittiva – ancorato alla verifica, in positivo, che il fatto (rectius la trasgressione) sia di “lieve entità” – rappresenta l’eccezione, per cui il giudice è tenuto a motivare in ordine alla “qualità” della violazione solo quando la parte ha allegato specifici elementi sul punto.
2.2. Nello specifico caso in cui la trasgressione riguardi la misura degli arresti domiciliari il giudice è tenuto, preliminarmente, a verificare se l violazione delle prescrizioni si riferisce a uno dei divieti previsti dal comma 1 ter, per cui si dovrà applicare la disciplina più restrittiva, ovvero se questa non sia relativa a una diversa prescrizione, di natura che potremmo definire esecutiva o accidentale, per cui si debba applicare quanto previsto dall’art. 276, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 46093 del 07/10/2014, Calculli, Rv. 261365 – 01).
Nel primo caso, infatti, la revoca e sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere sarà una scelta obbligata, salvo che l’interessato non abbia adempiuto all’onere di allegare elementi tali per cui il giudice possa ritenere che la trasgressione, l’allontanamento, è stato di “lieve entità”.
Nel secondo caso, invece, la sostituzione o il cumulo con altra misura più grave potrà essere disposto solo se l’entità, i motivi e le circostanze della
‘,i violazione commessa siano tali da rendere necessario o indispensabile l’aggravamento della situazione cautelare.
2.3. Nel caso di specie il Tribunale, fatto riferimento esclusivamente alla distanza tra il luogo di esecuzione degli arresti donniciliari e quello in cui ricorrente è stato sorpreso, ha ritenuto che la violazione si riferisse al divieto d allontanarsi dalla propria abituazione e ha acriticamente applicato la disciplina di cui all’art. 276, comma 1 ter, cod. proc. pen.
La motivazione quanto alla specifica deduzione della difesa per cui la disciplina da applicare era quella di cui all’art. 276, comma 1, cod. proc. pen. è carente.
Sullo specifico punto, infatti, il giudice del riesame ha del tutto omesso di considerare che il ricorrente era stato autorizzato ad allontanarsi, nei giorni di mercoledì e sabato tra le ore 7,30 e le ore 13,00, dalla propria abitazione, sita nel Comune di Montegranaro, per recarsi al SERD, sito nel Comune di Porto Sant’Elpidio.
Sotto tale profilo, pertanto, la circostanza che il ricorrente sia stato fermato nel Comune di RAGIONE_SOCIALE alle ore 10,15 di un mercoledì, sebbene distante dal comune dov’è l’abitazione, non consente di per sé di qualificare il fatto quale trasgressione della prescrizione del divieto di allontanarsi da casa, ben potendo lo stesso essere qualificabile come violazione della diversa prescrizione relativa al percorso da seguire per recarsi al SERD ovvero di quella relativa ai tempi di percorrenza previsti.
Ciò peraltro considerato che questa Corte, in un caso analogo, ha stabilito il principio di diritto, che questo Collegio condivide e intende ribadire, per cui «la condotta del detenuto agli arresti domiciliari, che, autorizzato a svolgere attività lavorativa fuori dalle mura domestiche, trasgredisce alle prescrizioni imposte durante il tragitto di ritorno a casa e nell’ambito della fascia oraria assegnata per assentarsi dall’abitazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 276, comma primo, cod. proc. pen. e non a quella di cui al comma primo ter del medesimo articolo» (Sez. 1, n. 46093 del 07/10/2014, Calculli, Rv. 261365 – 01).
2.4. Sotto altro profilo, comunque, è bene evidenziare che la motivazione risulta carente pure volendo ritenere applicabile quanto disposto dall’art. 276, comma 1 ter, cod. proc. pen.
Il Tribunale, infatti, facendo riferimento alla sola distanza tra il luogo abitazione e quello in cui il ricorrente è stato identificato, ha del tutto omesso d confrontarsi con gli elementi allegati dalla difesa al fine di verificare se il fa era di “lieve entità” o meno.
A fronte della specifica indicazione che l’imputato si era recato a RAGIONE_SOCIALE per prendere un pacco alimentare alla RAGIONE_SOCIALE, d’altro canto, il mero riferimento al
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fatto che la sua presenza in quel luogo non fosse casuale è del tutto inconferente così come la considerazione secondo la quale sarebbe irrilevante il fatto che l’istanza è stata presentata in un momento successivo all’emissione dell’ordinanza della Corte di Appello.
Ciò in quanto in questo modo il giudice del riesame non si è comunque conformato al criterio di valutazione enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per cui «in tema di arresti domiciliari, la lieve entità della violazione de prescrizioni che, ai sensi dell’art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., consente al giudice di non disporre l’aggravamento con la custodia cautelare in carcere, può trovare applicazione anche nel caso di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, la cui gravità va valutata tenuto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo che ne è derivato» (Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 281153 – 01).
Le violazioni di legge e i vizi di motivazione rilevati impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Ancona, competente ai sensi dell’art. 7, cod. proc. pen., senza vincoli di merito, proceda a un nuovo giudizio sul punto conformandosi ai principi indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc pen.
Così deciso il 14/5/2024