Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2814 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA GLYPH osg.
sul ricorso proposto da
IL FU
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 22/9/1981
NOME ffr
23 6EN. 2025
avverso l’ordinanza del 9/8/2024 del Tribunale del riesame di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9/8/2024, il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dalla locale Corte di appello il 10/7/2024, così confermando a carico dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo – con unico motivo – la violazione degli artt. 276, 299, 310, 325 cod. proc. pen. ed il vizio di
motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato la misura senza valutare la lievit della condotta di evasione, peraltro riconosciuta anche dal Giudice del ri direttissimo con argomento che l’ordinanza non avrebbe esaminato affatto. Senza voler richiamare in questa sede lo stato di necessità, quale esimen dell’allontanamento dal domicilio coatto, si ribadisce poi che la condotta – motiv da primarie necessità – non conterrebbe connotati di gravità tale da giustific l’aggravamento della precedente misura, e che sul punto mancherebbe ogni argomento nell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
L’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., stabilisce che in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divie allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituz con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.
4.1. A tale ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato c la lieve entità della violazione delle prescrizioni, che consente al giudice di disporre l’aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere, pu trovare applicazione anche nel caso di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, la cui gravità va valutata tenuto conto delle modalità della condot del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del perico che ne è derivato (tra le altre, Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020, P., Rv. 2811 successivamente, tra le varie non massimate, Sez. 3, n. 13369 del 31/1/2024, Popolo).
Tanto premesso in termini generali, il Collegio non riscontra affatto il viz di motivazione denunciato nel ricorso: gli argomenti sottoposti al Tribunale ribaditi in questa sede – hanno invero trovato adeguato e logico svilupp nell’ordinanza impugnata, che ha saldamente esaminato sia il profilo della liev entità, sia quello dello stato di necessità, così rigettando l’appello con valut non censurabili.
5.1. In particolare, l’ordinanza ha rilevato che il COGNOME si era responsabile di più violazioni delle prescrizioni cautelari, e che la Corte di app di Palermo, nel confermare la condanna per il delitto di cui all’art. 73, d.P. ottobre 1990, n. 309, aveva applicato gli arresti domiciliari in forza di un nu fatto di reato, peraltro commesso quando il soggetto era sottoposto a misura no
custodiale. Ancora, il Tribunale ha sottolineato i molteplici precedenti penali e la “totale noncuranza rispetto ai provvedimenti cautelari emessi a suo carico”, così da far emergere la particolare pericolosità sociale del ricorrente.
5.2. Rispondendo, poi, ad altri profili sollevati con l’appello e qui ribaditi, i Tribunale ha escluso potersi ravvisare lo stato di necessità.
5.2.1. Premesso che il COGNOME era stato colto – alle 22.35 – a circa 40 metri dalla propria abitazione, e si era dato alla fuga, per poi prima negare di essersi allontanato, quindi giustificare la condotta con la necessità di gettare l’immondizia; tanto premesso, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva neppure dedotto la mancanza di un familiare o di un’altra persona in grado di offrirgli assistenza, ed anzi aveva menzionato una vicina di casa che, in un’occasione, gli aveva offerto un pasto. Da ciò la considerazione, non manifestamente illogica, che questa persona, se richiesta, verosimilmente avrebbe potuto provvedere a gettare la sua immondizia (a voler “forzatamente reputare credibile” la tesi difensiva).
5.3. Infine, l’ordinanza ha evidenziato che il COGNOME si era allontanato dal luogo di detenzione in ore serali e in una zona nota come rilevante piazza di spaccio, così che la violazione doveva ritenersi di sicura gravità.
Nessun travisamento della prova, pertanto, può essere riscontrato, né illogicità della motivazione, in presenza di una ordinanza che ha trattato in modo adeguato e completo tutti i profili sollevati con l’appello cautelare, con argomenti privi di vizi.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il Con GLYPH liere estensore
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024
Il Presidente