Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13642 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13642 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, NOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato a NOME la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per i reati di violenza privata aggravata (artt. 61 nn. 1 e 2, 610 e 416-bis.1 cod. pen.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (artt. 61, n. 11-quinquies, 583quinquies, 585 e 416-bis.1 cod. pen.).
Con sentenza del 31 maggio 2023, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, aveva assolto il COGNOME dal reato di violenza privata e l’aveva condanNOME in ordine all’altro reato.
Con ordinanza del 12 giugno 2023, Giudice per l’udienza preliminare aveva sostituito l’originaria misura con quella degli arresti domiciliari, prescrivend all’imputato di non comunicare con persone diverse dai conviventi.
Con ordinanza del 19 giugno 2023, il giudice procedente, ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., aveva aggravato la misura, sostituendola con quella della custodia cautelare in carcere, in quanto, come comunicato dalla polizia giudiziaria, il COGNOME aveva violato le prescrizioni a lui imposte, essendo stato sorpreso il 12 giugno 2023, alle ore 22,50, nell’abitazione nella quale era ristretto, insieme ad almeno altre quattro persone con lui non conviventi, con le quali stava facendo una festa con musica ad alto volume e fuochi d’artificio.
Avverso tale ordinanza, l’imputato aveva proposto appello, deducendo che, non vedendosi in ipotesi di aggravamento automatico, l’applicazione della misura di massimo rigore sarebbe risultata giustificata solo in presenza di violazioni gravi delle prescrizioni, laddove, invece, nel caso dii specie, si era trattato di una mera “leggerezza”: festeggiare il rientro a casa dal carcere. L’aggravamento, inoltre, non si presentava giustificato, in considerazione della condotta processuale dell’imputato, che aveva ammesso gli addebiti e cercato una transazione con la vittima. La difesa, in data 3 agosto 2023, aveva inviato una memoria, nella quale, da un lato, aveva contestato la configurabilità dei reati originariamente contestati e dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e, dall’altro, aveva sostenuto che, in realtà, non vi era stata da parte dell’imputato alcuna violazione del divieto di comunicare con terzi, posto che egli si era limitato a subire la festa a sorpresa che gli era stata organizzata da amici e parenti.
Con ordinanza del 28 agosto 2023, il Tribunale di Roma – Sezione Riesame ha rigettato l’appello proposto da NOME e ha confermato l’ordinanza del 19 giugno 2023.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con un unico motivo, deduce la violazione dell’ad. 276 cod. proc. pen.
Rappresenta che, con la memoria depositata il 3 agosto 2023, la difesa intendeva sottoporre all’esame del Tribunale l’intera vicenda, sottolineando come il giudice per l’udienza preliminare avesse assolto l’imputato dal reato di violenza privata.
Sostiene, poi, che la festa sarebbe stata organizzata dai parenti dell’imputato a sua insaputa, per festeggiarne il ritorno a casa. L’imputato avrebbe solo subito
il festeggiamento organizzato dai suoi parenti. Sostiene, inoll:re, che la festa, al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, sarebbe iniziata «forse solo da pochi minuti».
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.
Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nell’ordinanza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 dell’ordinanza), con le quali il ricorrente non s effettivamente confrontato.
Il Tribunale, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha rilevato che era oramai sopraggiunta la sentenza di primo grado.
Quanto alla sussistenza dei presupposti per l’aggravamento della misura, ha rilevato che la memoria e l’atto d’appello risultavano completamente infondati.
In particolare, quanto alla tesi difensiva secondo la quale l’imputato si sarebbe limitato a subire il festeggiamento a sorpresa organizzato dai suoi parenti, ha evidenziato che era del tutto irrilevante stabilire da chi era stata organizzata la festa, in quanto ciò che rilevava era che il COGNOME si era volontariamente e consapevolmente intrattenuto con persone non conviventi, essendo ben consapevole che ciò gli era inibito dal provvedimento con il quale gli erano stati concessi gli arresti domiciliari.
Il Tribunale ha escluso che il prevenuto fosse stato colto di sorpresa da un festeggiamento di cui ignorava l’organizzazione, appena iniziato e dal quale non avrebbe avuto modo di sottrarsi. Sotto tale profilo, ha evidenziato che, dall’informativa di polizia giudiziaria, risultava che: il COGNOME aveva comunicato l’arrivo nell’abitazione alle ore 18,05; la polizia giudiziaria er intervenuta presso l’abitazione, constatando la violazione delle prescrizioni, alle 22,50; la polizia giudiziaria era intervenuta a seguito della segnalazione proveniente da alcuni cittadini, relativa a schiamazzi e rumori molesti provenienti dall’abitazione del RAGIONE_SOCIALE. Da tali elementi ha desunto che l’imputato, al momento del sopralluogo della polizia giudiziaria, si trovasse in casa già da diverse ore e che, tra l’inizio dei festeggiamenti e il sopralluogo, fosse comunque passato
un lasso considerevole di tempo, durante il quale i cittadini avevano segnalato gli schiamazzi e gli agenti si erano recati sul posto. L’imputato, dunque, in ogni caso, avrebbe avuto sicuramente tutto il tempo e il modo per interrompere sul nascere il festeggiamento.
Si tratta di una motivazione corretta in diritto e congrua in fatto, in relazione alla quale il ricorrente non ha dedotto alcun rilevante vizio logico, limitandosi a formulare alcune generiche asserzioni.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 15 dicembre 2023.