Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33601 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, di. ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il AVV_NOTAIO ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
67.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 13 settembre 2022, il Tribunale Militare di Verona assolveva NOME COGNOME dal reato di concorso in violata consegna da parte di AVV_NOTAIO in servizio di sentinella (artt. 110 cod. pen., 118 cod. pen. mil . pace) perché il fatto non costituisce reato.
COGNOME, AVV_NOTAIO effettivo presso il RAGIONE_SOCIALE, comandato in Milano, con i colleghi NOME COGNOME e NOME COGNOME (giudicati separatamente), nell’ambito dell’operazione “RAGIONE_SOCIALE“, mentre svolgeva servizio di vigilanza, con funzioni di sentinella, al Consolato Generale USA in INDIRIZZO, violava le consegne ricevute entrando, con i coimputati, all’interno della garitta, dove i tre venivano sorpresi dai sottuffici COGNOME e COGNOME mentre erano impegnati nell’uso dei rispettivi telefoni (fatto commesso in Milano verso le ore 18.00 del 22 dicembre 2020).
Secondo il giudice di primo grado, difettava, nei confronti del COGNOME, il requisito soggettivo della violata consegna, in quanto l’imputato “anche in ragione della duplice circostanza che era in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE artiglieria a cavallo dal maggio 2020 e per ragioni di servizio non aveva partecipato a tutte le lezioni di specifico indottrinamento, aveva erroneamente ritenuto che fosse prerogativa del capopattuglia disporre che si recasse all’interno della garitta, per via del freddo della serata del 22 dicembre, e provvedesse al suo servizio rimanendo all’interno di tale sito; e di conseguenza avesse ritenuto suo dovere conformarsi a tale disposizione”.
Pronunciandosi sull’appello proposto dal Pubblico ministero AVV_NOTAIO, la Corte Militare di appello, con sentenza dell’8 giugno 2023, in riforma della impugnata decisione, assolveva COGNOME dal reato ascrittogli in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto.
Escussi, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., su richiesta del P.M., i coimputati COGNOME e COGNOME (che nel frattempo avevano definito il procedimento a loro carico con messa alla prova e successiva estinzione del reato), sentiti con il difensore e avvisati della facoltà di non rispondere, la Corte di merit riteneva che “dagli elementi di conoscenza acquisiti (v. in particolare, le testimonianze di COGNOME e COGNOME), le sentinelle avessero ricevuto le istruzioni sulle regole disciplinanti il proprio servizio”, sicché non avrebbe potuto esservi “spazio per errori su come interpretare la disposizione avuta dal COGNOME, come invece sostenuto nella sentenza impugnata”.
Aggiungeva la Corte Militare di appello che “In ogni caso, ipotizzando pure che il Capo Posto avesse consentito all’imputato di entrare nella postazione fissa e che questi avesse in buona fede interpretato la disposizione legittima, anche per
l’inesperienza in quel tipo di servizio, nulla lo autorizzava a interrompere un’attenta vigilanza del Consolato Generale, quale dovere generalizzato incombente su ogni singolo AVV_NOTAIO“.
In particolare, la pattuglia non poteva non rendersi conto che il rimanere in uno spazio angusto come quello della garitta (descritta da COGNOME come uno spazio di un metro per un metro, benché parzialmente vetrato) non avrebbe consentito di effettuare una vigilanza attiva sulle varie strade adiacenti all’ingresso del Consolato, indicate al Punto 9), lett. b), delle consegne, e, comunque, l’accertato uso dei cellulari nel corso del servizio aveva in concreto violato le consegne e lo scopo precipuo che le stesse perseguivano.
Osservava, sul punto, la Corte Militare: “Su quest’ultimo fondamentale aspetto, non possono esservi dubbi proprio perché, in considerazione della pericolosità dell’obiettivo da proteggere…le condotte oggetto di autorizzazione dovevano necessariamente non essere in contrasto con le prevalenti esigenze di sicurezza dei luoghi e di incolumità dei militari di sentinella”.
Ciò posto, la Corte medesima, in conclusione, reputava sussistenti i requisiti previsti dall’art. 131-bis cod. pen., affermando che il fatto era di particolare tenuit per le “non gravi modalità della condotta, per la tenuità dell’offesa arrecata al bene interesse tutelato dalla norma penale incriminatrice dell’art. 118 c.p.m.p. e per la mancanza di abitualità della stessa, risultando l’odierno prevenuto incensurato”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, articolando due motivi.
3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge (artt. 530 cod. proc. pen., 131-bis cod. pen. e 118 cod. pen. mil . pace), travisamento delle risultanze istruttorie, insussistenza del fatto materiale e dell’elemento psicologico del reato, inoffensività del fatto.
In estrema sintesi, ad avviso della difesa, il dibattimento non avrebbe dimostrato la presenza in garitta del ricorrente, né che questi fosse intento a utilizzare il cellulare all’arrivo dei sottufficiali ispettori: al contrario, l acquisite permettevano di sostenere che l’imputato avesse svolto il servizio conformandosi agli ordini ricevuti e certamente senza coscienza e volontà di violare la consegna avuta.
Inoltre, la sua condotta non avrebbe inciso in nessun modo sullo svolgimento del servizio, risultando del tutto inoffensiva.
Al riguardo, la difesa si duole che i giudici di merito abbiano “aprioristicamente” considerato attendibili le testimonianze degli “ispettori” COGNOME COGNOME, ritenendo, al contrario, inaffidabili quelle rese dai coimputati COGNOME COGNOME.
Sarebbe stata, ancora, sottovalutata la perizia tecnica svolta sul cellulare del ricorrente, secondo la quale nessuno dei tre militari, al momento del fatto, stava usando i telefonini (né le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME avevano fornito elementi certi sul punto).
Si invoca, in ogni caso, l’applicazione della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., avendo l’imputato adempiuto un (legittimo e non manifestamente criminoso) ordine del superiore COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo, si rimprovera, in sostanza, alla Corte Militare di appello di non aver approfondito il tema della effettiva lesività della condotta imputata al COGNOME (si richiama, al riguardo, C. Cost. n. 263/2020).
Si afferma, sul punto e conclusivamente, che il servizio aveva comunque realizzato l’interesse pubblico al quale era diretto, senza alcuna variazione rispetto a quello programmato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella sua requisitoria inviata in forma scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché, nel complesso, infondato.
Occorre premettere che per la configurabilità del reato di violata consegna previsto dall’art. 120 cod. pen. mil . pace è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige l’osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto volto a tutelare l funzionalità GLYPH e GLYPH l’efficienza GLYPH di GLYPH determinati GLYPH servizi GLYPH militari (Sez. 1, n. 458 del 02/12/2020, dep. 2021, Di COGNOME, Rv. 280212 – 01).
Va precisato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, è necessario che le prescrizioni di consegna siano tassative, prive di margini di discrezionalità e che l’amministrazione AVV_NOTAIO ne abbia assicurato i mezzi per l’esecuzione (Sez. 1, n. 11494 del 31/05/2022, dep. 2023, Amato, Rv. 284245 01).
Infine, va sottolineato, sempre in tema di violata consegna, che non è consentito al AVV_NOTAIO alcun sindacato sulla legittimità formale delle prescrizioni imposte dal servizio, di valore cogente, alle quali può essere opposto un legittimo rifiuto solo se rivolte contro le istituzioni dello Stato o se l’esecuzione costituisc manifestamente reato (Sez. 1, n. 360 del 05/10/2022, dep. 2023, Passerini, Rv. 283865 – 01).
Nel ravvisare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, in base alla coerente valutazione delle emergenze probatorie.
Anche attraverso il richiamo di alcuni passaggi della decisione di primo grado, la suddetta Corte, quanto alle modalità di svolgimento, nella specie, del servizio di vigilanza presso il Consolato AVV_NOTAIO USA di Milano, con specifico riferimento allo stazionamento dei militari in garitta, ha escluso, con logico argomentare, che le prescrizioni di consegna lasciassero residuare dubbi sul fatto che, all’interno della garitta, non potesse trovarsi che un solo AVV_NOTAIO.
Si legge alle pag. 10 e 11 della sentenza del Tribunale Militare di Verona: “Per quanto concerne, in particolare, lo stazionamento all’interno della garitta, appare pacifico, proprio per il logico coordinamento delle due proposizioni che compongono il secondo periodo della lettera b) del paragrafo 9 delle consegne, che è consentito al AVV_NOTAIO che staziona, quale posto fisso, accanto alla garitta, posta a pochi metri dall’ingresso della sede del Consolato, di recarsi all’interno della garitta in determinate fasce orarie ‘nonché in caso di condizioni meteorologiche avverse”.
Si ritiene che sia proprio il logico coordinamento tra le anzidette proposizioni ad escludere che con il riferimento al ‘AVV_NOTAIO‘ che staziona nella garitta si sia inteso fare riferimento alla pattuglia nel suo insieme. Circostanza, questa, peraltro confermata anche dalla successiva previsione di obbligatoria presenza nella garitta di un AVV_NOTAIO quando gli altri due ‘si recano ad ispezionare il perimetro del consolato -.
La Corte Militare di appello, dal canto suo, ha apprezzato, coerentemente, sul punto, la testimonianza resa da uno dei responsabili del complesso di vigilanza Cap. COGNOME, il quale aveva dichiarato esplicitamente che il Capo pattuglia COGNOME non avrebbe potuto autorizzare la compresenza di tre militari nella garitta senza che ciò costituisse “una palese violazione delle consegne scritte” (pag. 20 della impugnata sentenza).
La stessa Corte Militare ha dato, anche, puntualmente conto dell’ulteriore profilo materiale della violata consegna, consistito nell’utilizzo, da parte dell’imputato (e dei due colleghi), di telefoni cellulari nel corso del servizio sentinella loro ordiNOME, osservando che “nell’Allegato C) delle consegne in atti si faceva un esplicito riferimento alla Disposizione Permanente 004 del 2017 (anch’essa in atti) che vietava tassativamente l’utilizzo del telefonino personale, potendo essere sfruttato solo in due ipotesi: di malfunzionamento degli apparati telefonici di servizio o in caso di urgenza e necessità legate al servizio”, evenienze che, nella specie, non era dato ravvisare (pag. 18 sentenza cit.).
La difesa di COGNOME ha inteso contrastare la motivazione, che si è detto essere immune da censure, sulla integrazione dell’elemento oggettivo del reato, assumendo, peraltro in modo apodittico, che non era stata raggiunta la prova che, al momento del controllo effettuato dagli ispettori COGNOME e COGNOME, l’imputato si trovasse all’interno della garitta e che, in ogni caso, non stava utilizzando il suo cellulare.
Quanto alla presenza di COGNOME al momento del controllo, l’assunto difensivo è manifestamente infondato, in quanto risulta sconfessato in toto non solo dalle dichiarazioni rese dai suddetti ispettori, ma anche da quelle rese, nel supplemento istruttorio disposto in appello, dai già coimputati COGNOME e COGNOME, escussi ai sensi dell’art. 197-bis, cod. proc. pen.
Quanto all’utilizzo del cellulare, decisamente infondate si rivelano le critiche della difesa laddove rimproverano ai giudici del gravame di aver “arbitrariamente” preferito l’apporto testimoniale fornito da COGNOME e COGNOME, che procedettero al controllo sul posto, alle dichiarazioni a discarico rese da COGNOME e COGNOME .
In nessun “arbitrio” valutativo è incorsa la Corte Militare, che ha, viceversa, chiarito, con iter argomentativo non illogico, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME non potevano considerarsi attendibili e, viceversa, erano attendibili quelle rese da COGNOME e COGNOME: mentre questi ultimi, rileva la Corte di merito, quali componenti di una pattuglia mobile preposta alla verifica dei cambi nel servizio e della regolarità di esso, rivestivano una posizione di terzietà e distacco rispetto alla vicenda, tanto da decidere di intervenire solo dopo essersi accorti che nessun AVV_NOTAIO stava svolgendo l’attività di sentinella in strada, COGNOME e COGNOME avevano tutto l’interesse ad alleggerire le rispettive posizioni processuali.
In particolare, i giudici dell’impugnazione hanno, convincentemente, spiegato che le dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME circa il fatto di essersi accorti del sopraggiungere dei due ispettori e di non aver utilizzato cellulari durante il servizio non avevano il crisma della credibilità, se valutate a fronte del coincidente narrato di COGNOME e COGNOME, secondo il quale, al contrario, mentre essi si avvicinavano alla garitta, i loro movimenti non vennero minimamente rilevati dalle tre sentinelle, tanto da trovarsi costretti a dover bussare per attirare l’attenzione dell’odierno ricorrente.
Coerente, allora, si presenta l’approdo conclusivo cui è pervenuta la Corte di merito nel valutare la ricostruzione fornita dai due ispettori connotata da uno sviluppo logico del tutto credibile, nonché in linea con l’ammissione fatta da COGNOME e COGNOME di essere in tre all’interno della garitta.
Nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento è la considerazione, che si legge in sentenza, sulla circostanza che il tabulato telefonico relativo all’utenza cellulare in uso a COGNOME non evidenziasse comunicazioni effettuate nell’arco temporale d’interesse, non ostativa, ad avviso della Corte di merito, a ritenere che l’imputato stesse facendo altro uso del proprio dispositivo, attesa la molteplicità di funzioni propria di uno smartphone.
Anche in ordine all’elemento soggettivo, deve considerarsi adeguata la confutazione della tesi difensiva della sussistenza della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., tenuto conto dell’evidente carattere illegittimo dell’autorizzazione a stazionare in garitta per ripararsi dal freddo, al cospetto di consegne inequivoche circa il fatto che un solo AVV_NOTAIO e in determinate circostanze (tra le quali anche le avverse condizioni meteorologiche) potesse stazionare all’interno della garitta stessa.
4. Infondato è il secondo motivo di ricorso.
Si è già detto che, per la configurabilità del reato di violata consegna, è sufficiente la trasgressione alle prescrizioni della consegna medesima, la cui tassatività ne esige la osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto.
Da tali condivisi principi discende che non hanno fondamento le obiezioni difensive, dirette a dimostrare la sostanziale inoffensività della condotta contestata al ricorrente: la tutela da assicurare all’ordine pubblico nelle forme e nei modi stabiliti con la consegna esigeva la puntuale osservanza dei doveri connessi, secondo quanto già rilevato anche dall’autorità giudiziaria AVV_NOTAIO, cui spetta accertare i presupposti che identificano in concreto la consegna e rendono l’inadempimento del AVV_NOTAIO pregiudizievole per il bene protetto, costituito dall’efficienza ed adeguatezza del servizio.
Né indicazioni di segno diverso possono trarsi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2000, la quale ha escluso l’incostituzionalità dell’art. 120 cod. pen. mil . pace, rilevando che “il termine consegna, che nel linguaggio comune possiede una molteplicità di significati, anche eterogenei, nell’ambito dell’ordinamento AVV_NOTAIO è da sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo rende oltremodo preciso e per nulla indetermiNOME” e che l’incriminazione della violata consegna è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina AVV_NOTAIO, tant’è che il reato può essere commesso soltanto da un AVV_NOTAIO che sia comandato ad un servizio determiNOME ed al quale siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna, che non lascia spazi di discrezionalità al destinatario (Sez. 1, n. 36222 del 16/03/2017, COGNOME e altro, non mass.).
Inoltre, si è affermato che la norma penale scrutinata risponde al requisito della offensività in astratto, mentre compete all’autorità giudiziaria verificare, si i presupposti che connotano la consegna, sia l’effettiva e concreta lesione dei beni giuridici protetti, ossia la funzionalità e l’efficienza di servizi.
Nel caso in esame tale verifica è stata condotta e la sentenza ne dà atto con motivazione che – facendo leva sulla concreta impossibilità, per tre militari ristretti in uno spazio angusto di un metro per un metro e distratti dall’uso di cellulari, di assicurare una vigilanza attiva su un obiettivo sensibile come il Consolato AVV_NOTAIO USA – non pub reputarsi né illogica, né giuridicamente scorretta e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente