Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 361 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 361 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE MILITARE D’APPELLO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2021 del TRIBUNALE MILITARE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale militare di Napoli ha condanNOME NOME COGNOME, sottotenente dell’Arma RAGIONE_SOCIALE Carabinieri, alla pena della reclusione militare per mesi due, con i doppi benefici, per il reato di concorso in violata consegna pluriaggravata ex artt. 110 cod. pen., 120, primo e secondo comma, e 47 n. 2, cod. pen. mil . pace (capo a), assolvendolo ex art. 131-bis cod. pen. dal reato di truffa militare pluriaggravata di cui agli artt. 234 primo e secondo comma, n. 1, e 47 n. 2, cod. pen. mil . pace (capo b).
Ricorre per saltum il Procuratore generale militare d’appello che denuncia la violazione della legge sostanziale e processuale:
con riguardo alla condanna per il reato di concorso in violata consegna, in quanto la condotta avrebbe dovuto essere qualificata alla stregua del peculato d’uso – di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria – relativo all’utilizzo indebito dell’autovettura militare di servizio che l’imputato aveva distolto dal compito istituzionale di pattuglia per farsi accompagnare, in un luogo esterno al perimetro della consegna assegnata ai militari di pattuglia, per finalità del tutto personali;
con riguardo al mancato accertamento di responsabilità dei militari concorrenti nel delitto di cui al capo a), i quali, pur obbedendo all’ordine del superiore, hanno consapevolmente violato la consegna loro assegnata.
2.1. Il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Va premesso, visto che il ricorso appare estremamente confuso, che la contestazione di concorso in violata consegna venne formulata anche a carico dei militari di pattuglia, ma che la stessa fu oggetto della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero militare di primo grado al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli, il quale la accolse, pronunciando il relativo decreto di archiviazione.
Non risulta, pertanto, comprensibile la doglianza formulata al secondo motivo di ricorso che contesta al Tribunale militare, investito della sola posizione di COGNOME, di non avere pronunciato condanna per il reato di violata consegna nei confronti dei due sottufficiali di pattuglia.
3.2. È inammissibile anche il primo motivo di ricorso perché privo di interesse con riguardo alla sentenza di condanna per il reato di violata consegna,
spettando allo stesso ufficio requirente di riferire all’autorità giudiziaria dell’esistenza dell’eventuale concorrente reato comune di pecu lato d’uso.
Non si comprende, infatti, per quale motivo a fronte della puntua contestazione della condotta di violata consegna, specificamente descritta riguardo alla distrazione dai compiti di servizio della pattuglia automon affidata ai sottoufficiali, possa essere diversamente qualificata quale pec d’uso, come genericamente deduce il ricorrente.
Doveva, semmai, essere valutata dal medesimo ufficio requirente militare l concorrente esistenza del reato comune, che, d’altra parte, non poteva di c essere giudicato dal Tribunale militare.
Né può ipotizzarsi un’attrazione della giurisdizione, a favore di qu ordinaria astrattamente competente per il supposto reato di peculato, m contestato e neppure rubricato dal pubblico ministero, in relazione alla div condotta di concorso in violata consegna per la quale è stata invece eserci l’azione penale da parte del pubblico ministero militare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5 ottobre 2022.