Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13317 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13317 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Trebisacce il 26/12/1960
avverso l’ordinanza del 16/12/2024 del Tribunale di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore ,- ,Knerale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame ed a seguito dell’annullamento della propria precedente decisione, ha confErmato il provvedimento con il quale il G.I.P del Tribunale di Salerno ha applicato a Miniac d! ntonio la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato aggravato dalla transnazi Dnalità di partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al compimento di cl elitti in materia di immigrazione clandestina ed al riciclaggio dei relativi proventi. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria recepita dai giudici del merito, il COGNOME a ‘interno del sodalizio avrebbe ricoperto il ruolo di “procacciatore” ed intermediario con i c:ttadini extracomunitari aspiranti a conseguire un titolo di soggiorno attraverso le illecite coperture garantite dall’associazione, svolgendo tale attività alle dirette dipenienze di uno dei vertici apicali dell’organizzazione, NOME COGNOME.
2. Avverso l’ordinanza ricorre il Miniaci articolando quattro motivi.
2.1 Con i primi due il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione di legge. Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata sarebbe manifestatamente illeg1.1: ma in quanto il Tribunale, nella medesima composizione, avrebbe ribadito la decisione é n iullata eludendo il vincolo di rinvio. In particolare, il giudice del riesame, invocando l’ Azione di nuovi elementi indiziari a carico dell’indagato, avrebbe, in realtà, riproposto Io stesso percorso argomentativo già censurato in sede rescindente. In primo luogo, viene e:cepito che il giudice del riesame avrebbe desunto la consapevolezza del Miniaci dell illecita attività del Viola dall’erronea interpretazione del contenuto dell’intercettazioni2 del 12 agosto 2023, nella quale in realtà l’indagato si era limitato ad informarsi sulla possibilità di stipulare un contratto di lavoro per il congiunto di un suo amico, NOME COGNOME In secondo luogo, il ricorrente evidenza che i “nuovi elementi concreti” posti alla base della decisione impugnata (l’interrogatorio reso dal COGNOME, le sommarie informa:inni del Mahtaj e quelle della compagna dell’indagato, nonché i messaggi telefonici scamb ati tra i due) sarebbero, in realtà, quelli prodotti dalla difesa nell’appello cautelare a p.,erso rigetto di una istanza di revoca della misura al fine di dimostrare l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria e quindi non sarebbero in grado di incrementare la pia:ti ifornna indiziaria nel senso indicato dal Tribunale. Conseguentemente, l’ordinanza impugnata, al pari di quella in precedenza annullata dal giudice di legittimità, non ha chiarite quale sarebbe il ruolo svolto dal COGNOME nell’associazione e quale il suo effettivo contribi. to all sua operatività, né da quali elementi possa dedursi anche solo la consapm,olezza dell’indagato della sua esistenza. Il giudice del rinvio avrebbe omesso di spiegare inoltre se il ricorrente conoscesse gli altri componenti dell’associazione, né in che modo l’unica intercettazione che lo riguarda sia in grado di dimostrare la sua stabile partecipa2: one al sodalizio, nonostante la stessa sia stata ritenuta insufficiente a tal fine dalla serit , nza di
annullamento. In particolare la difesa lamenta che il giudice del riesame non a rrebbe chiarito in che termini il compendio indiziario di riferimento dimostrerebbe I ielfettiv contributo prestato dal COGNOME all’operatività dell’organizzazione criminale nei ter -nini in cui questo viene contestato nell’incolpazione provvisoria.
2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione. In particolare, il riesame avrebbe erroneamente desunto dalle dichiarazioni del COGNOME la circostanza che ‘spesso” l’indagato gli avesse prospettato la possibilità di stipulare contratti di lavoro per favori la regolarizzazione di cittadini extracomunitari. Circostanza sulla base della quale il Tribunale avrebbe operato una illogica interpretazione della conversazione interuettata tra il COGNOME ed il COGNOME. Infatti, il COGNOME, pure ritenuto pienamente attendibile dai giud del merito, avrebbe riferito di un unico contatto avuto con l’indagato sul tema, peraltro avvenuto nel 2021 e non già nel 2023, come invece indicato nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di valorizzare alcune circostanze dallo stessD -iferite e in particolare quella di non aver mai ricevuto richieste di denaro dal Miniac , di non conoscere il COGNOME, nonché la proposta dell’indagato di far lavorare alcur i suoi connazionali presso i propri terreni in Calabria al fine di consentire loro di (Cenere i permesso di soggiorno. Il giudice del riesame, peraltro, avrebbe omesso di chiHrire la posizione del COGNOME rispetto all’associazione, salvo poi indicarlo addirittura associi·to alla consorteria criminale, in qualità di reclutatore di cittadini extracomunitari. Ancora, i giudice del rinvio avrebbe erroneamente interpretato il messaggio inviate dalla compagna dell’indagato al COGNOME, in cui è presente un riferimento al “capo”, nella nisura in cui avrebbe considerato del tutto apoditticamente tale appellativo riferito al COGNOME, in qualità di presunto vertice del sodalizio. Di contro, questa nelle sue dichiarazioni alrebbe chiarito che il riferimento fosse al COGNOME in quanto il COGNOME era solito rivolgersi compagno con questo appellativo. In proposito osserva il ricorrente chi?. tale interpretazione non solo è stata confermata dal COGNOME, ma sarebbe assolutarni!nte in linea con le dichiarazioni del COGNOME, il quale, avendo dichiaro di non conoscere il COGNOME, non si sarebbe potuto riferire con tale appellativo ad un soggetto che non consceva. Sulla base di tale elemento, il Tribunale del riesame avrebbe dunque erroneamente ritenuto dimostrato che il COGNOME fosse consapevole dell’esistenza dell’associazIone e partecipe della stessa, mentre al più la circostanza sarebbe idonea a dimosti are la partecipazione della COGNOME e non dell’indagato. Infine, il collegio del riesame ali -ebbe erroneamente sopravvalutato, alla luce delle nuove acquisizioni, la telefonata inte rcorsa tra il COGNOME e il COGNOME, attribuendo illogicamente significato accusatorio alla -ichiesta rivolta da quest’ultimo sull’eventuale conoscenza di qualche azienda “fallitu:c a”. Di contro, proprio la risposta fornita dall’indagato (“Fatti vedere”) sarebbe idorea ad escludere l’intraneità dello stesso all’associazione, dal momento che tale risposta sdrebbe dipesa dalla volontà di porre fine alla conversazione, poiché il COGNOME, non irfc rmato dell’attività dell’associazione, non sarebbe stato capace di comprendere il reale
significato di tale richiesta. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che tra i due non ci siiir stato alcun ulteriore contatto, contrariamente a quanto affermato, ma non dirli: strato dall’ordinanza impugnata, che in maniera congetturale ipotizza che i due possano rssersi incontrati di persona.
2.3. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Segnatamente, il cl ce del riesame avrebbe illogicamente e contraddittoriamente motivato l’ordinanza nella parte in cui ha ritenuto necessaria l’applicazione della misura cautelare degli arresti dc.ni iciliar al fine di neutralizzare il rischio di continuazione dell’attività illecita. Di cor ricorrente evidenzia come non siano stati acquisiti elementi dai quali poter desuri iere la sistematica e costante attività attuata dal COGNOME sotto le direttive dEl COGNOME. Nell’ordinanza gravata non ci sarebbe, poi, alcun riferimento all’analisi della personalità dell’indagato, né dei suoi precedenti penali.
Il difensore dell’indagato ha depositato memoria con la quale ha eccepito la nullità dell’ordinanza impugnata per la violazione dell’art. 34 c.p.p., avendo il Tribunale deciso nel giudizio di rinvio nella medesima composizione nella quale aveva pronuni , iato il provvedimento annullato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Pregiudiziale è l’esame dell’eccezione sollevata con la memoria presen:éita dal difensore dell’indagato, la quale, oltre che inedita, è manifestamente infondata, nfatti, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’eventuale incompatibil tà del giudice costituisce motivo di astensione da parte del medesimo o di ricusazione :L parte dell’imputato, ma non vizio comportante la nullità del giudizio ai sensi dell’é GLYPH 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. poiché non incide sulla sua capacità (ex multis Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419). Diversa questione è, come si dirà nel prosieguo, quella relativa all’individuazione del giudice compatibile in caso di annullamento con nrvio da parte di questa Corte del provvedimento impugnato.
Colgono invece nel segno i primi due motivi del ricorso principale.
Deve infatti condividersi la tesi difensiva secondo cui il giudice del rinvio avrebbe in definitiva ripercorso lo stesso iter logico-argonnentativo già sviluppati) nella precedente ordinanza annullata dalla Prima Sezione di questa Corte, propor endo in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza un apparato giustificativi) affetto da identici vizi motivazionali ed incorrendo così in una violazione del vincolo di rinvio. In
sede rescindente era stato evidenziato come l’unica captazione telefonica del 12 3gosto 2023 valorizzata a carico del COGNOME non potesse costituire elemento sufficiente da cui inferire la stabile e persistente partecipazione dell’indagato al sodalizio criminale. Segnatamente, nonostante nell’ordinanza oggi impugnata formalmente ngano considerate ulteriori ed inedite evidenze, in realtà, il giudice del riesame gi ge ad affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nuovamente in forz della medesima ed unica captazione telefonica. Non viene infatti chiarita, se non in iTaniera apodittica, l’effettiva carica indiziaria dei nuovi elementi assunti a base della plifernna dell’intervento cautelare e, soprattutto, in che termini gli stessi sarebbero in ;vado di colmare la lacuna motivazionale evidenziata dal giudice di legittimità relativamente all’affermato stabile inserimento dell’indagato nell’ipotizzato sodalizio criminoso
In tal senso deve osservarsi che il giudice del riesame ha solo apparentemente inotivato in ordine alle ragioni della ritenuta attendibilità del teste COGNOME posto che alci. n a del dichiarazioni dallo stesso rese – nei termini in cui sono state esposte riportate o e rocate – si pongono in netto contrasto con il percorso argomentativo svolto dal Tribt, n 31e. In particolare, l’ordinanza evidenzia come egli avrebbe riferito che “spesso” gli € n stata prospettata dall’indagato la possibilità di stipulare contratti di lavoro di comodo, Ma si tratta di annotazione priva di qualsiasi riferimento allo specifico contesto cui i test avrebbe fatto riferimento. Non di meno è lo stesso giudice del rinvio a ribadi -e che il COGNOME avrebbe riferito di aver interloquito con l’indagato al fine dell’eventuale reclutamento di un proprio congiunto soltanto nel 2021, dichiarazione apparentemente contraddetta dallo scambio di messaggi intercorso con la compagna del COGNOME ne Vagosto del 2023. Delle due l’una: o il COGNOME si è rivolto all’indagato in più occasioni s E!r ipre solo per procurare una apparente sistemazione lavorativa strumentale al conseguimento del permesso di soggiorno al proprio congiunto, ma allora la sua testimonianza come anche lo scambio di messaggi con la COGNOME – nulla aggiunge al contenute della conversazione intrattenuta dal COGNOME con il COGNOME, che continuerebbe a comprodai e solo la consapevolezza da parte di quest’ultimo dell’attività illecita condotta da ques:Utimo, ma non anche il suo stabile ed organico inserimento nell’associazione; ovvero il COGNOME ha contattato ripetutamente l’indagato per sottoporgli le esigenze di plurimi sogc e ti, ma allora è la sua stessa qualifica di mera persona informata sui fatti a risi. it.3re i discussione. In ogni caso rimane il fatto che il giudice del riesame non si è confrpntato con le evidenziate aporie emergenti dal narrato del teste ai fini della giustificazione del giudizio di intrinseca attendibilità dello stesso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In definitiva il Tribunale – nel tentativo di aggirare il vincolo di rinvio – si è lirri asserire che i nuovi elementi acquisiti, valutati congiuntamente all’intercettazione di cui si è detto – garantirebbero una implementazione del grado di gravità del uadro indiziario, ma non ha invero spiegato perché rivelerebbero, al contrario dell 3 sola
captazione, la stabile partecipazione dell’indagato all’associazione, piuttosto che il suo concorso (o il tentativo di concorso) in un reato fine della medesima.
Conseguentemente l’ordinanza impugnata deve essere annullata con nrvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, alla luce del principio affermato in p rposito da Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, COGNOME, Rv. 267592, per cui il disposto del ‘í:rt. 34, comma 1, cod. proc. pen., è applicabile, per la sua ratio, anche alle ordinanze emesse nell’ambito di procedure cautelari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione.
Il Consiglie estensor
storcili
Il Presidente
NOME COGNOME
27/2/2025
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE