Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24637 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di AOSTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024
Il Consigliere estensore
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< Giudiziario
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Aosta, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 15 gennaio 2024 respingeva l'istanza di COGNOME NOME, alias NOME di riconoscimento del vincolo della continuazione fra 13 sentenze di condanna emesse da una pluralità di autorità giudiziarie tra il 2004 e il 2012.
Proponeva ricorso la condannata tramite il difensore articolando un unico motivo costituito dalla erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del suddetto vincolo.
Secondo il ricorrente avrebbe errato il giudice dell'esecuzione nel non riconoscere l'unicità del medesimo disegno criminoso nonostante la sussistenza degli indici rivelatori della unicità di ideazione criminosa e stigmatizzava l'affermazione secondo cui criminoso i reati commessi più che fare parte di un medesimo disegno erano espressione di uno stile di vita.
Il ricorrente depositava memoria in data 22 maggio 2024 con cui insisteva per l'accoglimento dei motivi del ricorso, insistendo per il rinvio del medesimo al ruolo della prima sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente sollecita questa Corte a rivalutare i medesimi indici già esaminati dal giudice di merito e ritenuti, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sul punto, e con motivazione ampia, convincente e priva di aporie logiche, insufficienti a dimostrare la continuazione fra i reati.
Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, riproponendo, senza alcun elemento di novità, le medesime argomentazioni in fatto già superate dal provvedimento impugnato che non possono fare oggetto di delibazione da parte della Corte di legittimità.
Conseguentemente si deve ritenere che il ricorso sia inammissibile ai sensi dell'art. 606 co.3 cod. proc. pen perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione