Vincolo della Continuazione: Quando il Ricorso sul Calcolo della Pena è Inammissibile
L’istituto del vincolo della continuazione, disciplinato dall’articolo 671 del codice di procedura penale, rappresenta un momento cruciale nella fase esecutiva della pena. Esso consente di unificare, sotto un unico disegno criminoso, più reati giudicati con sentenze diverse, portando a una rideterminazione della pena complessiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare il calcolo di tale pena, sottolineando la necessità di critiche concrete e non astratte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli. I giudici di merito, accogliendo l’istanza di un condannato, avevano riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze irrevocabili. Di conseguenza, avevano ricalcolato la pena totale, fissandola in otto anni e otto mesi di reclusione.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’irragionevolezza dell’aumento di pena applicato per uno dei reati satellite, nello specifico quello previsto dall’art. 512-bis del codice penale (trasferimento fraudolento di valori), e la correlata assenza di motivazione sul punto.
La Critica del Ricorrente e il vincolo della continuazione
La doglianza del ricorrente si concentrava esclusivamente sulla quantificazione dell’aumento di pena. Sosteneva, in sostanza, che l’incremento fosse sproporzionato rispetto alla gravità del reato specifico, chiedendo alla Suprema Corte una valutazione sulla logicità della commisurazione effettuata dalla Corte d’Appello.
Questo tipo di censura è comune nei ricorsi che riguardano la determinazione della pena, ma, come vedremo, deve basarsi su argomentazioni solide e pertinenti per superare il vaglio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La motivazione dei giudici supremi è netta e si articola su un punto fondamentale: la critica del ricorrente era astratta e non si confrontava con la realtà processuale.
In primo luogo, la Corte ha osservato che il reato di cui all’art. 512-bis c.p. era già stato posto in continuazione con il reato più grave in una precedente sentenza di merito, divenuta irrevocabile. Ciò significa che la motivazione relativa al calcolo della pena e all’aumento per il reato satellite era già contenuta in quel provvedimento. L’ordinanza impugnata si era limitata a prendere atto di questa situazione nel contesto più ampio della rideterminazione della pena complessiva.
In secondo luogo, e questo è il principio di diritto più rilevante, la critica del ricorrente è stata definita come un mero “astratto confronto del disvalore delle fattispecie”. In altre parole, il condannato non ha mosso una contestazione basata sulla “concretezza dei fatti accertati” e sulla loro dimensione oggettiva e soggettiva, ma si è limitato a una generica lamentela sulla severità della pena in relazione al tipo di reato. Un’argomentazione di questo tipo non è sufficiente a “incrinare la tenuta logica del provvedimento impugnato”. La Corte ha quindi ribadito che per contestare la commisurazione della pena è necessario ancorare le proprie censure a elementi specifici del caso, non a valutazioni generali.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante insegnamento sulla tecnica redazionale dei ricorsi in materia di esecuzione penale. La contestazione relativa alla quantificazione della pena, specialmente nell’ambito del vincolo della continuazione, non può limitarsi a una generica doglianza di irragionevolezza. È indispensabile che il ricorrente articoli una critica puntuale, che si confronti con le motivazioni espresse nei precedenti giudicati e che si fondi sulla specifica analisi dei fatti accertati. In assenza di tali elementi, il ricorso rischia di essere qualificato come astratto e, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
In cosa consiste il ‘vincolo della continuazione’ secondo quanto emerge dal provvedimento?
È un istituto giuridico, previsto dall’art. 671 c.p.p., che permette di riconoscere un unico disegno criminoso tra reati giudicati con sentenze diverse e irrevocabili, portando alla rideterminazione di una pena complessiva unica.
Perché il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la critica sull’aumento di pena era manifestamente infondata. La motivazione di tale aumento era già contenuta in una precedente sentenza di cognizione e la critica del ricorrente era basata su un confronto astratto tra reati, senza contestare la logica del provvedimento impugnato sulla base dei fatti concreti.
Cosa significa che la critica del ricorrente era ‘astratta’?
Significa che il suo argomento si basava su una generica comparazione del disvalore dei reati, anziché su un’analisi concreta dei fatti accertati nelle loro dimensioni oggettiva e soggettiva. Non ha quindi attaccato la coerenza logica della decisione basandosi sugli elementi specifici del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TECCHIO ERNESTO nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
l
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 14 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta avanzata da NOME COGNOME, riconosceva il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui a punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, e rideterminava la pena complessiva in anni otto e mesi otto di reclusione.
Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta l’irragionevolezza dell’aumento di pena comminato in relazione al delitto di cui all’art. 512bis cod.pen. e l’omessa motivazione sul punto;
che tuttavia la censura è manifestamente infondata in quanto la condotta di cui all’art. 512bis cod.pen. (già sanzionata dall’art. 12quinquies di. n. 306/1992), oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27.09.2019, irrevocabile dall’11.2.2020, era stata già posta in continuazione con il reato ritenuto più grave in sede di giudizio di cognizione con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 7.10.2022, irrevocabile dal 26.09.2023, con la conseguenza che la motivazione di tale commisurazione è contenuta nella sopra indicata sentenza di cognizione e che la critica svolta dal ricorrente si muove su un piano di astratto confronto del disvalore delle fattispecie e non sul terreno della concretezza dei fatti accertati, nella loro dimensione oggettiva e soggettiva, in tal modo non riuscendo ad incrinare la tenuta logica del provvedimento impugnato.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024.