Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6676 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6676 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITFO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Asti respingeva la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nei punti 1-3 del provvedimento oggetto d’impugnazione.
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l’esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi a una preordinazione criminosa, dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Asti nel provvedimento impugnato, che i fatti di reato «oggetto delle tre sentenze tra cui si richiede la continuazione, pur essendo stati commessi in Asti ed in tempi non particolarmente distanziati, sono totalmente eterogenei tra di loro », oltre che commessi in danno «di beni giuridici radicalmente differenti».
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di COGNOME, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.