Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46421 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46421 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/3/2023 del Tribunale di Pavia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/3/2023, il Tribunale di Pavia rigettava la richiesta c la quale NOME COGNOME aveva chiesto unificarsi nel vincolo della continuazione reati di cui a due decreti penali di condanna (Tribunale di Monza 18/4/2013 esecutivo 25/5/2013; Tribunale di Milano 3/4/2014, esecutivo 29/9/2014) e ad una sentenza (Corte di appello di Milano 18/3/2022, irrevocabile il 24/11/2022) difettando i presupposti per riconoscere, a base degli stessi, un unico dis criminoso.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe negato l’istituto di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. con argomento viziato, senza tener conto della sussistenza di chiari indici presuntivi e valorizzando, in senso contrario, elementi non decisivi. In particolare, l’ordinanza si sarebbe concentrata sul profilo temporale delle condotte, senza considerare che, in realtà, i periodi dei reati sarebbero stati ravvicinati (2009, 2011, 2014 e 2015); ancora, sarebbe stato evidenziato il dato spaziale, senza però valutare, per un verso, che lo stesso in effetti sarebbe stato riscontrato, e, per altro verso, che la perfetta coincidenza dei luoghi non sarebbe richiesta dalla giurisprudenza. La motivazione, poi, sarebbe del tutto carente con riguardo alle modalità delle condotte, all’omogeneità dei reati (non necessaria) ed al movente degli stessi, che risulterebbe pacificamente comune.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Il Giudice dell’esecuzione, pronunciandosi ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., ha correttamente applicato i canoni fissati da questa Corte per il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede esecutiva, valorizzando in senso contrario plurimi ed oggettivi profili, peraltro pacifici.
4.1. In primo luogo – e con evidente dissonanza rispetto alla tesi di un unico ed iniziale disegno criminoso – è stato evidenziato il carattere “distonico” dei reati interessati, con differente oggetto giuridico e bene protetto, quali la gestione non autorizzata di rifiuti (decreto penale di condanna del 18/4/2013), l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (decreto penale di condanna del 3/4/2014) e l’omessa dichiarazione di imposta (sentenza del 18/3/2022); questi tre illeciti, sebbene commessi dal COGNOME nella qualità di legale rappresentante di enti (peraltro, non sempre gli stessi), afferivano, dunque, ad ambiti e settori sempre diversi della vita di questi, e di per sé non consentivano di ravvisare un identico movente, ad evidenza di un’ideazione criminosa unitaria ed iniziale.
4.2. Di seguito, ed ancora con argomento adeguato e non manifestamente illogico, l’ordinanza ha valorizzato il dato temporale, sottolineando che i reati oggetto delle pronunce erano stati commessi nel corso di vari anni, dal 2009 al 2015; è lo stesso ricorso, peraltro, che individua correttamente il tempus commissi delicti, indicato nel periodo febbraio-aprile 2009 quanto all’omissione contributiva e previdenziale, al 3/1/2011 quanto al trasporto illecito di rifiuti e, infine, 30/12/2014 e 30/12/2015 quanto alla violazione dell’art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000,
74. A tale riguardo, peraltro, appare inammissibile, perché di puro merito, considerazione difensiva secondo cui gli illeciti, invece, sarebbero stati reali in “tempi ravvicinati”, e che “è ben possibile riconoscere il vincolo d continuazione tra reati (o gruppi di reati) posti in essere nell’arco di dieci o di quindici anni”.
4.3. Infine, e come elemento di contorno, l’ordinanza ha rilevato che condotte in esame erano state tenute tutte in differenti luoghi (Milano, Colog Monzese e Pavia).
Tutto ciò premesso, occorre qui ribadire – insieme al Supremo Collegio (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074) – che il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di cognizione) deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori – quali l’omogeneità delle violaz e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le mod della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita – del fatto al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero sta realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui so successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, d contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessi di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della st specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con pluri deliberazioni. Ebbene, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione questo principio, sottolineando l’assenza di numerosi e più significativi indici continuazione e, dunque, di un affidabile riscontro alla dedotta ideazione unita che li avrebbe determinati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In senso contrario, peraltro, non convince l’affermazione difensiva secondo cui alcuni indici evidenziati dal Giudice, in sé, non sarebbero decisivi, c l’omogeneità dei reati, il dato spaziale o l’omogeneità delle fattispecie: sul basti osservare che l’ordinanza ha compiuto, degli stessi indici, una valutaz complessiva e contestuale, leggendoli in modo sinergico e non isolato, cos concludendo per l’assenza di prova affidabile circa un iniziale ed unico disegn fondamento dei differenti reati. Analogamente, quanto alla motivazione delle condotte, non si condivide la censura che la contesta omessa: il richiamo a natura dei reati, ed al loro oggetto, risulta infatti sufficiente ad individ finalità sottesa, peraltro in assenza di una qualunque indicazione contraria da p del ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce d sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, ne
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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