Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2621 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2621 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palermo respingeva la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di rea giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l’esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi richiamare, in linea con quanto correttamente affermato dal Tribunale di Palermo, la «natura di tali condotte, consistenti in singoli fatti non implicanti all’evidenza alcu significativa programmazione ed il considerevole arco temporale tra le condotte oggetto delle due condanne ».
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di NOME COGNOME, che, tra l’altro, risultava gravata da altri precedenti penal alcuni dei quali di particolare gravità, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tende a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2026.