Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19861 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUARTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19861 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 29/04/2025 R.G.N. 3477/2025
NOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 07/11/1990 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 17/01/2001 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 01/08/1969 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 07/05/1977 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/02/1988 avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d’appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; uditi gli avvocati NOME e NOME del foro di Napoli, in difesa di COGNOME
NOME e COGNOME NOMECOGNOME i quali si riportano ai ricorsi e ne chiedono l’acccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18.9.2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati e, per il resto, ha confermato le condanne irrogate dal primo giudice in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 meglio descritti in rubrica.
Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori.
NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentano quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di questo processo e quelli della sentenza emessa in data 2.2.2022 dalla Corte di appello di Napoli, in relazione al reato di tentato omicidio plurimo.
Si deduce che la sentenza si sia limitata a richiamare sul punto la motivazione della sentenza di primo grado, senza sottoporla ad alcun vaglio critico e senza valutare gli specifici motivi di impugnazione proposti. La difesa aveva evidenziato come le linee essenziali del reato-fine fossero state programmate fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso, quanto all’agguato a Nurcaro Salvatore, fatto che coincide con l’avvio dell’associazione. NOME COGNOME stava costituendo un proprio sodalizio a far data dal marzo 2019 e dall’altra sentenza emerge che altrettanto tentava di fare COGNOME NOME. I fatti-reato venivano commessi nell’ambito di un arco temporale iniziato il 2.4.2019 e terminato con l’arresto dei fratelli COGNOME (proprio per l’agguato a Nurcaro) il 10 maggio di cui all’altra sentenza. L’agguato veniva posto in essere il 3 maggio ma Nurcaro era pedinato già da giorni dai ricorrenti, come confermato dai giudici di merito. L’azione criminosa dei COGNOME era stata programmata e preordinata diversi giorni prima. Gli imputati venivano ripresi in prossimità dell’abitazione di Nurcaro già dai primi di aprile. Dalle conversazioni intercettate emerge che l’agguato a Nurcaro si porrebbe, nella logica dei ricorrenti, come necessario per
debellare un elemento di disturbo alla buona riuscita della neo-associazione, stante il ‘fastidio’ che Nurcaro stava dando sul territorio, oltre al suo debito nei confronti dei Del Re. Gli episodi criminosi in riferimento si collocano nel medesimo contesto delinquenziale legato al traffico di sostanze stupefacenti. La sentenza neanche si confronta col fatto che il sodalizio disponeva di armi, funzionali all’attuazione degli scopi perseguiti.
II) Mancata diminuzione della pena nella massima estensione per le riconosciute attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., diversamente da quanto avvenuto per altri imputati a parità di comportamento processuale e senza alcuna valutazione della personalità dei prevenuti.
NOME COGNOME lamenta vizio motivazionale con riferimento alla pena inflitta e agli aumenti per la continuazione tra i reati oggetto di imputazione, ritenendo la pena irrogata eccessiva e priva di giustificazione.
NOME COGNOME lamenta vizio di motivazione quanto alla quantificazione della pena irrogata con riferimento agli aumenti di pena comminati per i delitti posti in continuazione.
NOME COGNOME lamenta vizio di motivazione quanto alla minima riduzione di pena operata ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. e con riferimento all’aumento di pena determinato tra i fatti del presente processo e quelli
giudicati con la sentenza del 14.4.2021 della Corte di appello di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
1.1. Con il primo motivo si censura il mancato riconoscimento del vincolo di continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli definiti con la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 2.2.2022 (irrevocabile il 25.10.2022), in relazione al tentato omicidio di COGNOME.
La doglianza Ł ai limiti della inammissibilità, in quanto si addentra in valutazioni di merito estranee al sindacato di legittimità, sviluppando considerazioni che danno per scontato come fin dalla costituzione del sodalizio di Del Re Armando fossero sussistenti l’elemento ideativo e volitivo dell’agguato al Nurcaro, evento che, a detta dei ricorrenti, coinciderebbe con l’avvio dell’associazione criminosa.
I giudici di merito, pur con qualche considerazione giuridicamente superflua rispetto al tema che qui rileva – là dove argomentano nel senso che il tentato omicidio non possa considerarsi un reato-fine del sodalizio, questione in realtà del tutto estranea all’invocato istituto della continuazione, per il quale occorre solo verificare l’esistenza di una eventuale programmazione unitaria e predeterminata delle violazioni, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 01) – hanno, in definitiva, motivatamente escluso che i reati in questione fossero stati programmati ab origine e fossero, quindi, frutto di un medesimo disegno criminoso.
I giudici territoriali hanno osservato che il tentato omicidio era maturato nel contesto di contrasti tra i fratelli COGNOME (ritenuti contigui a COGNOME NOME, esponente di spicco del clan COGNOME) e la vittima designata COGNOME NOME, a sua volta inserito nel contesto del traffico di droga ma vicino alla famiglia COGNOME. In tale prospettiva, hanno adeguatamente motivato nel senso che non erano emersi dagli atti (nØ la difesa aveva offerto spunti in tal senso) elementi a sostegno del fatto che i due imputati, al momento in cui era stata costituita l’associazione, avessero già in animo, nelle sue linee essenziali, l’omicidio di Nurcaro Salvatore.
A questa ricostruzione i ricorrenti hanno opposto fatti diversi a sostegno della continuazione, vale a dire (in sintesi): la circostanza che, nello stesso momento in cui NOME COGNOME stava costituendo un proprio sodalizio, a far data dal 20.3.2019, COGNOME Salvatore stava tentando di fare altrettanto, ponendo in essere un tentativo di emancipazione e autonomizzazione dalla famiglia
Reale; l’agguato al Nurcaro si porrebbe, nella logica dei ricorrenti, come necessario per debellare un elemento di disturbo alla buona riuscita della neo associazione.
Si tratta di affermazioni in fatto che esulano dal sindacato rimesso a questa Corte, che Ł limitato al controllo logico-giuridico della motivazione offerta dalla sentenza impugnata.
Peraltro, si deve aggiungere che la suddetta ricostruzione fattuale non Ł mai stata proposta nell’atto di appello, laddove il vincolo della continuazione veniva genericamente desunto dal ‘medesimo contesto delinquenziale’ e dalla vicinanza cronologica dei fatti, diversamente da quanto specificato nel ricorso in disamina; il che Ł dirimente per rendere inammissibile la doglianza in argomento, quantomeno nella parte in cui sollecita una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quelli rappresentati in sede di gravame di merito.
1.2. Anche il secondo motivo Ł privo di pregio, atteso che i giudici di appello hanno adeguatamente argomentato in ordine alla non integrale diminuzione della pena ex art. 62-bis cod. pen. in ragione della gravità dei fatti ascritti, in ciò ponendosi in linea con l’insegnamento della Corte regolatrice secondo cui la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217 – 01); il che Ł proprio quanto Ł stato valutato dai giudici distrettuali, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
I ricorsi di NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME devono essere dichiarati inammissibili.
COGNOME e COGNOME propongono motivi sovrapponibili in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando l’eccessività della pena e l’assenza di motivazione nella determinazione della pena, con specifico riguardo agli aumenti di pena calcolati per i reati posti in continuazione.
Si tratta di rilievi caratterizzati da genericità, a fronte di una sentenza che ha motivatamente ridotto ad entrambi la pena irrogata in primo grado, in ragione della riconosciuta attenuata capacità a delinquere dei prevenuti, valutazione che ha condotto anche ad una riduzione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. in misura tale (due mesi di pena detentiva per ciascun reato satellite) da renderla particolarmente esigua, come tale non bisognevole di specifica motivazione, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01). ¨ noto, del resto, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e, nel caso di specie, Ł indubbio che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, nonchØ i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; nØ può affermarsi che si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Con riferimento al ricorso di COGNOME NOME, si osserva quanto segue.
4.1. Il primo motivo Ł generico e manifestamente infondato, non riscontrandosi alcun vizio motivazionale nella parte in cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto al prevenuto la diminuzione di pena per le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione, in ragione dei precedenti specifici e della personalità trasgressiva dell’imputato. In tal senso valgono per tale doglianza le stesse argomentazioni sviluppate con riferimento al secondo motivo proposto dai ricorrenti Del Re, da intendersi qui richiamate (v. supra al par. 2.2).
4.2. Quanto al secondo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all’aumento
della pena per la continuazione con il reato di cui alla sentenza emessa in data 14.4.2021 dalla Corte di appello di Napoli, valgono le medesime considerazioni espresse in precedenza (v. supra al par. 4) in punto di insussistenza di alcun vizio di legittimità, in considerazione della particolare esiguità (due mesi di pena detentiva) del relativo aumento di pena irrogato ex art. 81 cod. pen.
Al rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME consegue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
All’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), consegue la condanna dei medesimi al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 29/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME