Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29720 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29720 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Romania il 30/09/1997
avverso l’ordinanza del 21/03/2025 del Tribunale di Ferrara udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 21 marzo 2025 il Tribunale di Ferrara, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione del vincolo della continuazione tra vari reati presentata da NOME COGNOME per l’indeterminatezza dell’oggetto.
Il Tribunale ha asserito che, anche all’esito dell’udienza camerale, non risulta chiaro se il riconoscimento del vincolo sia stato chiesto solo tra i reati giudicati con le sentenze emesse in data 08 marzo 2024 e 12 marzo 2024, o anche con i reati oggetto dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 16 maggio 2024, mentre tale aspetto è imprescindibile ai fini della decisione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione.
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze emesse dal Tribunale di Ferrara in data 12 marzo 2024 e dalla Corte di appello di Bologna in data 08 marzo 2024, e quelli giudicati con tre diverse sentenze, già ritenuti in continuazione tra loro con provvedimento emesso dal Tribunale di Ferrara, quale giudice dell’esecuzione, in data 16 maggio 2024. L’oggetto della richiesta, pertanto, non era indeterminato bensì indicava con chiarezza che la richiesta era relativa a tutte le sentenze allegate, e quindi anche a quelle tra cui la continuazione era stata già riconosciuta con l’ultimo provvedimento citato. Tale oggetto emergeva dal dato testuale dell’istanza stessa, in cui si sottolineavano anche gli indici dell’unicità di disegno criminoso che legava i vari reati, e dal fatto che le allegazioni difensive riguardavano tutte e cinque le sentenze in oggetto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
L’istanza originaria non presenta i profili di indeterminatezza affermati nell’ordinanza impugnata, ed il suo contenuto, peraltro, risulta essere stato ulteriormente chiarito nell’udienza svolta davanti al giudice, secondo quanto riportato nel relativo verbale.
Nell’istanza, datata 10 febbraio 2025, il condannato affermava che era in esecuzione un provvedimento di pene concorrenti comprendente due sentenze emesse l’una dal Tribunale di Ferrara in data 12 marzo 2024 e l’altra dalla Corte di appello di Bologna in data 08 marzo 2024, che il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento emesso in data 16 maggio 2024, aveva ritenuto sussistente la continuazione tra altre tre sentenze, diverse dalle predette, con argomentazione che poteva essere estesa alle due sentenze di cui al cumulo in esecuzione, e chiedeva di valutare l’applicabilità dell’istituto, già riconosciuto per le tre sentenze di cui al più recente provvedimento, anche a quelle inserite nel cumulo.
In merito al possibile dubbio circa l’esatto contenuto del petitum , lo stesso giudice dell’esecuzione risulta avere chiesto chiarimenti, all’udienza camerale, come emerge dal relativo verbale, consultato al fine di integrare il contenuto altrimenti troppo sintetico dell’ordinanza. Il difensore presente risponde alla richiesta di chiarimenti del giudice precisando che l’istante chiede applicarsi la continuazione tra le due sentenze indicate nell’istanza e le tre sentenze che sono già state poste in continuazione tra loro, e subito dopo elenca in modo specifico le cinque sentenze, peraltro allegate all’istanza così come l’ordinanza applicativa della continuazione. Deve sottolinearsi che il giudice chiude la discussione mostrando di avere ben compreso il contenuto della richiesta, dal momento che lo riassume con le parole ‘Lei mi ha detto queste sentenze, quindi su queste vuole la continuazione’.
L’oggetto della richiesta, pertanto, pur risultando sufficientemente chiaro già da un’attenta lettura dell’istanza, è stato sicuramente precisato all’udienza camerale, avendo il giudice stesso mostrato di ritenere, come sopra precisato, che tale richiesta consistesse nel riconoscimento della continuazione tra le cinque sentenze verbalmente elencate, tre delle quali già riunite per continuazione. E’ appena il caso di ribadire che, nel procedimento di esecuzione, è consentita la precisazione ed anche l’integrazione della domanda, dopo la sua proposizione, non avendo tale giudizio la natura di un’impugnazione e non essendo esso, pertanto, sottoposto allo stretto rispetto del principio devolutivo (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280217; Sez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Rv. 233261).
L’affermazione di indeterminatezza del petitum , contenuta nell’ordinanza impugnata, appare pertanto infondata, non residuando, in particolare alla luce dei chiarimenti forniti all’udienza camerale, alcuna imprecisione o alcuna effettiva non comprensibilità della domanda proposta.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Ferrara, quale giudice dell’esecuzione, per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara.
Così deciso il 01 luglio 2025