Vincolo della Continuazione: Perché la Cassazione Dichiara Inammissibile un Ricorso
L’istituto del vincolo della continuazione rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale esecutivo, consentendo di unificare pene per reati diversi sotto un’unica matrice criminosa. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico e richiede presupposti rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 20668/2024) chiarisce i limiti del ricorso contro una decisione di rigetto, sottolineando l’importanza di presentare censure di legittimità e non mere contestazioni fattuali.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Unificazione delle Pene
Il caso analizzato trae origine dal ricorso di un condannato avverso un’ordinanza del Giudice dell’Udienza Preliminare di Napoli. Il ricorrente aveva richiesto l’applicazione del vincolo della continuazione tra diverse condanne a suo carico, sostenendo che tutti i reati commessi fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso. L’obiettivo era ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, unificando le pene secondo la disciplina dell’articolo 671 del codice di procedura penale.
Il giudice di primo grado aveva respinto l’istanza, ritenendo che mancassero gli elementi per dimostrare l’esistenza di un’unica programmazione delittuosa. Contro questa decisione, il difensore del condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando sia la violazione della legge processuale sia un vizio di motivazione, accusando il provvedimento impugnato di aver ignorato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso.
L’Analisi della Cassazione sul vincolo della continuazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come le censure mosse dal ricorrente non fossero autentiche critiche di diritto, ma si traducessero in “mere doglianze versate in fatto”. In altre parole, il ricorso non contestava una scorretta applicazione della legge, ma tentava di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Inoltre, la Corte ha rilevato che le argomentazioni presentate erano meramente riproduttive di profili già esaminati e correttamente disattesi dalla Corte di Appello di Roma in una fase precedente, confermando l’assenza di contraddittorietà o illogicità nel provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra unicità del disegno criminoso e pluralità di reati nati da decisioni estemporanee. La Cassazione ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui i reati in questione non potevano essere considerati frutto di un’ideazione unitaria e programmata. Al contrario, emergevano come il risultato di “deliberazioni estemporanee e contingenti”.
Questa distinzione è fondamentale per l’applicazione del vincolo della continuazione. Per poter beneficiare dell’istituto, non è sufficiente che i reati siano simili o commessi in un arco di tempo ravvicinato; è necessario dimostrare che essi fossero stati concepiti sin dall’inizio come parte di un unico piano. Quando questa prova manca e i reati appaiono come risposte a singole e occasionali opportunità, il vincolo non può essere riconosciuto.
Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché mirava a stigmatizzare difetti argomentativi inesistenti, tentando di rimettere in discussione l’accertamento fattuale, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
La pronuncia della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione evidenti e manifesti) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente fondati, evitando contestazioni generiche o puramente fattuali.
Che cos’è il vincolo della continuazione e perché era stato richiesto nel caso specifico?
Il vincolo della continuazione è un istituto giuridico che permette di unificare più reati sotto un unico disegno criminoso, con l’effetto di una pena complessiva più mite. Nel caso in esame, il ricorrente lo ha richiesto per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole per le diverse condanne riportate.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure presentate erano considerate “mere doglianze versate in fatto”, ovvero critiche sulla valutazione dei fatti e non sulla violazione della legge. Inoltre, i motivi erano riproduttivi di argomenti già esaminati e respinti in precedenza, e non evidenziavano reali difetti di contraddittorietà o illogicità nel provvedimento impugnato.
Qual è la differenza tra un “disegno criminoso unitario” e “deliberazioni estemporanee e contingenti” secondo l’ordinanza?
Un “disegno criminoso unitario” implica che i vari reati siano stati programmati fin dall’inizio come parte di un unico piano. Le “deliberazioni estemporanee e contingenti”, invece, indicano che i reati sono stati commessi in modo occasionale e non pianificato, come decisioni prese al momento, il che esclude l’applicazione del vincolo della continuazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20668 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20668 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe (ordinanza che ha disatteso l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, fra diverse condanne riportate dal condannato) presentata da NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., nonché del vizio di motivazione, lamentando che l’ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere) sono inammissibili, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, nonché volte a stigmatizzare inesistenti difetti di contraddittorietà e illogicità argomentativa, che non emergono dal provvedimento impugnato;
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un corretto argomentare giuridico – dalla Corte di appello di Roma nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì di deliberazioni estemporanee e contingenti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.