Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5808 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5808 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
FILIPPO CASA NOME COGNOME NOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME NOME Udine il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/09/2024 della Corte d’appello di Trieste udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 18 settembre 2024 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME con la sentenza di condanna emessa in data 24 settembre 2019 dalla Corte di Appello di Trieste, irrevocabile il 9 novembre 2019, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.
1.1 Con il medesimo provvedimento rigettava l’istanza proposta nell’interesse del COGNOME al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trieste il 24 settembre 2019 e i fatti di cui ad altra sentenza di condanna messa dalla Corte di Appello di Trieste il 12 luglio 2023, avendo già il giudice della cognizione, con decisione condivisa dal giudice della legittimità, escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso.
Avverso detto provvedimento il condanNOME, tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso che articolava in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 117 Cost, 11 cost e 48 CDFUE, per avere il provvedimento impugNOME considerato come accertati fatti delittuosi dichiarati estinti per prescrizione.
Con la sentenza 1286/2019 la Corte di Appello di Trieste dava atto che il giudice di primo grado aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati commessi fino all’11 maggio 2008 e l’ordinanza aveva dato rilievo a condotte delittuose sulle quali era mancato l’accertamento.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione che si presenta come illogica laddove, dando come premessa che i reati da unire sotto il vincolo della continuazione erano stati
consumati nel medesimo arco temporale e che l’omessa dichiarazione fiscale dei proventi illeciti era legata alla volontà di conseguire il pieno lucro, concludeva ritenendo che il vincolo della continuazione non potesse essere riconosciuto in quanto alcun reati erano troppo risalenti nel tempo.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. laddove non consente in sede di esecuzione di rivalutare la sussistenza del vincolo della continuazione escluso dal giudice della cognizione sulla base di errate percezioni.
Secondo il ricorrente la ritenuta insussistenza da parte del giudice della cognizione nella sentenza n. 1146/2021 del vincolo della continuazione si sarebbe basato su un errore circa la risalenza nel tempo di parte delle condotte.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
ll ricorso Ł inammissibile.
1.1 Il terzo motivo Ł inammissibile e assorbe gli ulteriori motivi.
Il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra reati impedisce al giudice dell’esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione, poichØ il giudicato sull’esclusione della continuazione ha efficacia preclusiva.
Tale pacifico principio discende dal tenore letterale dell’art. 671 cod. proc. pen. e dalla natura forza preclusiva del giudicato, che tollera solo eccezioni tassativamente previste dall’ordinamento, fra le quali non rientra certamente quella in esame che Ł oggetto di espressa previsione normativa contraria.
Come rilevato nell’impugNOME provvedimento, la continuazione fra i vari reati di cui alle due sentenze di condanna era stata esclusa dal giudice della cognizione e sul punto si Ł formato il giudicato in sede di legittimità in ragione del fatto che non era nemmeno questione piø devoluta in sede di rinvio poichØ l’unico punto della sentenza annullato riguardava il trattamento sanzioNOMErio.
In ogni caso la motivazione sottesa a tale rigetto non si fonda solo sul denunciato errore percettivo, bensì anche sulla mancata allegazione di fatti specifici da parte del COGNOME indicativi dell’unicità del medesimo disegno criminoso.
Il provvedimento impugNOME, pur dando atto della preclusione intervenuta in ragione del mancato riconoscimento da parte del giudice della cognizione del vincolo della continuazione, sottolineava come il dato fattuale preso in considerazione dal detto giudice per escludere la continuazione non fosse errato, in quanto, sebbene alcuni reati risalissero al 2003 e le contestazioni fino al 24 marzo 2012 dovessero essere dichiarate prescritte, vi erano ulteriori contestazioni rispetto alle quali era stata operata la valutazione dal giudice della esecuzione che non erano certamente prescritte.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 19/12/2024
Il Presidente NOME COGNOME