Vincolo della Continuazione e Reati di Droga: L’Analisi della Cassazione
L’istituto del vincolo della continuazione rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale, consentendo di unificare la pena per più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione fornisce chiarimenti importanti sui criteri che possono portare a escludere tale beneficio, in particolare nel contesto dei reati legati agli stupefacenti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La difesa aveva richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto per cui si procedeva, commesso a novembre 2021, e altri reati già giudicati con una sentenza divenuta irrevocabile a settembre dello stesso anno. Secondo la tesi difensiva, tutti gli episodi delittuosi sarebbero stati espressione di un unico disegno criminoso.
La Corte di Appello di Torino aveva già respinto tale richiesta, confermando integralmente la condanna di primo grado. L’imputato, tramite il suo difensore, ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al diniego del beneficio richiesto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato non era altro che una mera riproposizione di una questione già ampiamente analizzata e correttamente risolta dalla Corte di Appello. In sostanza, il ricorso non introduceva nuovi elementi o critiche pertinenti tali da poter rimettere in discussione la decisione impugnata.
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché è stato Negato il Vincolo della Continuazione?
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha avallato la decisione dei giudici di merito. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse del tutto logica e coerente nell’escludere la sussistenza di un unico disegno criminoso. Gli elementi decisivi che hanno portato a questa conclusione sono stati:
1. La distanza temporale tra i fatti: Il lasso di tempo intercorso tra i reati giudicati con la prima sentenza (divenuta definitiva a settembre 2021) e il nuovo episodio (novembre 2021) è stato ritenuto un primo indice della mancanza di un piano unitario.
2. La diversità delle sostanze stupefacenti: La differente tipologia di droghe detenute e cedute nei diversi episodi è stata interpretata come un ulteriore elemento di discontinuità, suggerendo che le condotte non derivassero da una programmazione unitaria ma da decisioni estemporanee.
3. Altre circostanze fattuali: I giudici hanno valorizzato ulteriori elementi del caso concreto che indicavano una “soluzione di continuità” tra gli accadimenti, interrompendo di fatto il presunto vincolo della continuazione.
La Cassazione ha sottolineato come la valutazione di questi elementi spetti al giudice di merito e, se motivata in modo logico e non contraddittorio come nel caso di specie, non sia sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, non è sufficiente affermare l’esistenza di un unico disegno criminoso, ma è necessario provarlo concretamente. La decisione evidenzia come la valutazione del giudice si basi su indici fattuali oggettivi. La distanza temporale, la natura diversa dei reati (in questo caso, delle sostanze) e le specifiche modalità delle condotte sono tutti fattori che possono essere interpretati come una rottura del piano criminoso unitario.
Per la difesa, ciò significa che la richiesta di applicazione della continuazione deve essere supportata da elementi solidi capaci di dimostrare che i vari reati non sono frutto di determinazioni occasionali e indipendenti, ma tappe di un programma delinquenziale concepito sin dall’inizio. In assenza di tale prova, i giudici tenderanno a considerare ogni reato come autonomo, con le relative conseguenze sul calcolo della pena complessiva.
Quando può essere negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati?
Sulla base della decisione, può essere negato quando elementi fattuali come la distanza temporale tra i reati, la diversità delle condotte (ad esempio, la varietà delle sostanze stupefacenti detenute) e altre circostanze indicano una soluzione di continuità e l’assenza di un unico e preordinato disegno criminoso.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è considerato ‘manifestamente infondato’?
Se un ricorso è ritenuto manifestamente infondato, viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi di un appello già respinto?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha qualificato il ricorso come ‘meramente reiterativo’ di una questione già affrontata e risolta nella sentenza di appello. Tale approccio, che non introduce nuove e valide critiche alla decisione impugnata, porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46544 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46544 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE SECK nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 18 novembre 2022 ha confermato integralmente la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Torino l’8 novembre 2021, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 6 novembre 2021, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo del diniego del riconoscimento dell’invocato vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo ed altri già accertati con la sentenza del Tribunale di Torino del 2 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 23 settembre 2021: infatti, ad avviso della Difesa sussisterebbe identità di disegno criminoso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il motivo infatti è meramente reiterativo di questione che è stata già affrontata nell’atto di appello e già risolta nella sentenza impugnata (alla p. 3) ove si giustifica il diniego con la distanza temporale tra i fatti, la diversità di sosta stupefacenti detenute illecitamente ed altre circostanze fattuali indicative dell’esistenza di una soluzione di continuità tra gli accadimenti. Si tratta d motivazione non illogica né incongrua.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.
i