Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2631 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2631 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in CINA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di MODENA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena in composizione monocratica – in funzione di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza a mezzo della quale NOME aveva chiesto l’unificazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., dei reati giudicati mediante due sentenze, ossia:
sentenza della Corte di appello di Firenze del 24/01/2019, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città del 15/09/2016, passata in giudicato il 18/12/2019, per i reati di cui agli artt. 73, 80 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2014 al 24 novembre 2015 in Prato, Zola Pedrosa, Calderara di Reno, Rovigo e Mirandola;
sentenza del Tribunale di Modena del 27/11/2020, passata in giudicato il 30/11/2022, per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., commesso il 24/11/2015 a Concordia sulla Secchia.
Ricorre per cassazione NOME, tramite l’AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, laddove il Tribunale di Modena ha escluso il riconoscimento del vincolo della continuazione, senza considerare né l’assenza di qualsivoglia intervallo temporale fra i fatti, né la prossimità geografica esistente fra i luoghi di commissione dei reati, essendosi anche svalutato lo scopo unitario degli stessi, rappresentato sempre dalla ricerca dal guadagno.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – dal giudice dell’esecuzione – con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.
Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da tale tipologia di censura, non può che derivare la inammissibilità del proposto ricorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026.