Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce – nella veste di Gi dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazi era stata presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento a due gruppi di cond per cui, in sede di cognizione, tale unicità era già stata ritenuta sussistente e che erano r a diverse violazioni della disciplina contenuta nel T.U. stup., ritenendo tali condanne esser commesse a notevole distanza temporale tra loro e in un diverso contesto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli indici rivelatori dell’unicità del disegno crimino
La difesa ha anche presentato memoria, a mezzo della quale ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità, ribadendo la fondatezza di tutte le doglianze sussunte nell’a impugnazione.
Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l’ordinanza avvers abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, asseritamente eme dall’esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono aspecif nonché prive di ragioni di diritto e di fatto che sorreggano le richieste. Nel provvedi impugnato, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riu continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate voliz p. 3, 4 cpv. del provvedimento impugnato, ove si evidenzia la diversità delle fattispecie pos essere) ed espressione di una ampia propensione alla delinquenza; trattasi peraltro, secondo Giudice dell’esecuzione, di episodi criminosi che si dipanano entro un arco temporale davver esteso (le singole condotte di spaccio di cui alle sentenze nn. da 1 a 5, come indi nell’ordinanza oggetto di gravame, tra cui veniva riconosciuto il vincolo de quo, erano commesse molto prima, rispetto alla costituzione e all’operatività del sodalizio punito con la sentenz al n. 7, posto in continuazione con i reati dì cui alla condanna n. 6, cosi enumerat provvedimento impugnato) così divenendo viepiù impensabile la auspicata preventiva ideazione unitaria. La motivazione sulla quale si basa l’impugnata ordinanza, infine, è logica e coer oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al r qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiara inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2024.