Il Vincolo della Continuazione: Limiti e Inammissibilità in Cassazione
Il vincolo della continuazione, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento che permette di unificare sotto un’unica pena più reati commessi in esecuzione di un “medesimo disegno criminoso”. Questa finzione giuridica ha lo scopo di mitigare il trattamento sanzionatorio per chi delinque non per una tendenza abituale, ma nell’ambito di un unico progetto delinquenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i confini applicativi di questo istituto e i motivi che possono portare alla sua esclusione, soprattutto in sede di legittimità.
Il Caso in Esame: Dalla Richiesta alla Decisione della Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla richiesta di un condannato, avanzata in sede di esecuzione, di vedere riconosciuto il vincolo della continuazione tra diversi reati per cui aveva riportato sentenze definitive, tra cui rapine aggravate e associazione di tipo mafioso. La Corte d’appello competente aveva rigettato l’istanza, negando l’esistenza di un unico disegno criminoso che legasse tutte le condotte illecite.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale (art. 81 c.p.) e un vizio di motivazione. In sostanza, il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi a sostegno della sua tesi.
I Limiti del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio cardine del suo operato: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha già deciso. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della decisione sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, il ricorso non presentava nuovi elementi di diritto, ma si limitava a proporre una “rivalutazione alternativa” degli elementi già esaminati dalla Corte d’appello. Un tentativo, questo, di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, strada non percorribile nel nostro ordinamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Vincolo della Continuazione
La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello avesse fornito una motivazione adeguata e logica per escludere il vincolo della continuazione. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato una serie di fattori che deponevano contro l’esistenza di un’unica programmazione iniziale:
* Diverse modalità di esecuzione: I reati erano stati commessi con tecniche e strategie differenti.
* Diversità di concorrenti: Le persone coinvolte nei singoli illeciti non erano sempre le stesse.
* Distanza temporale: I fatti non erano sufficientemente ravvicinati nel tempo.
* Assenza di elementi univoci: Mancava la prova di una pianificazione unitaria e preordinata di tutte le condotte criminose.
Il provvedimento impugnato aveva analizzato in modo approfondito i contenuti delle sentenze di condanna, compresi gli aspetti relativi alla militanza del soggetto nell’associazione mafiosa, concludendo che non vi fossero elementi sufficienti per ricondurre ogni singolo reato a un unico e originario progetto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione non è sufficiente affermare genericamente che i reati rientrano in un più ampio “programma di vita” criminale. È necessario dimostrare, con elementi concreti, l’esistenza di un’unica ideazione iniziale, deliberata in un momento anteriore all’inizio dell’esecuzione del primo reato, che comprenda già tutti gli illeciti poi commessi.
Inoltre, la decisione sottolinea l’importanza di strutturare correttamente il ricorso per Cassazione. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rivedere i fatti, ma si devono evidenziare specifiche violazioni di legge o palesi illogicità nella motivazione del giudice precedente. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per il riconoscimento del vincolo della continuazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha lamentato vizi di legittimità, ma ha proposto una rivalutazione alternativa degli elementi di fatto già esaminati dal giudice dell’esecuzione. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, che svolge un giudizio di legittimità e non di merito.
Quali elementi possono portare un giudice a escludere un medesimo disegno criminoso?
Un giudice può escludere l’esistenza di un medesimo disegno criminoso in presenza di elementi come la diversità nelle modalità di esecuzione dei reati, la partecipazione di concorrenti diversi, una significativa distanza temporale tra i fatti e l’assenza di prove univoche che dimostrino una programmazione unitaria e preordinata di tutte le condotte illecite.
Cosa deve dimostrare chi chiede l’applicazione del vincolo della continuazione?
Chi chiede l’applicazione di questo istituto deve fornire elementi dimostrativi concreti di una “previa unica ideazione” di tutte le differenti condotte criminose. Non è sufficiente una generica contestualizzazione dei reati all’interno di un percorso criminale, ma serve la prova di un progetto unitario deliberato prima della commissione del primo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 952 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 952 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME Rosario nato a CATANIA il 13/02/1968
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 della Corte d’appello di Catania dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Catania ha respinto la richiesta, avanzata da NOME COGNOME, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati sub 1), 2) e 3) dell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che si lamenta, ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione;
che tuttavia il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici il giudice dell’esecuzione ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti illeciti di rapina aggravata, oltre che di associazione mafiosa, si connotavano per diverse modalità di esecuzione, per diversità di concorrenti e per l’assenza di elementi univoci per preordinata programmazione;
che nel provvedimento si Ł specificamente motivato sui profili inerenti alla distanza temporale tra i fatti non ricompresi nella continuazione e sono stati esaminati in maniera adeguata (anche con riferimento al periodo di militanza nell’associazione mafiosa) i contenuti delle sentenze specie riguardo le modalità del fatto;
che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di tutte queste differenti condotte e si lamenta un’errata valutazione degli elementi acquisiti, tuttavia proponendo argomenti di merito, che non possono
trovare ingresso nel giudizio di legittimità;
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME